Cassazione Penale, Sentenza n. 21985/2024 del 31/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto che ha confermato il rigetto dell'istanza di revoca della confisca su due immobili intestati in comunione, deducendo violazione di legge per errata valutazione della pericolosità sociale alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019, nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto che la decisione impugnata fosse conseguenza di una precedente pronuncia di questa Sezione che aveva trasmesso gli atti alla Corte d'appello per la decisione sull'istanza originaria. Pur non seguendo esattamente il percorso procedurale indicato, la Corte territoriale ha deciso nel merito sull'originaria istanza, accertando la pericolosità dei proposti sulla base della qualificazione come soggetti dediti all'abituale commissione di reati da cui traevano i mezzi di sussistenza (richiamando la categoria di cui all'art. 1, lett. b) d.lgs. 159/2011 e l'art. 1, comma 1, n. 2, della legge 1423/1956). Ha ritenuto quindi insussistente la censura di illegittimità della "base legale" e ha sottolineato l'inadeguatezza e la scarsa comprensibilità dei ricorsi. Per tali ragioni ha dichiarato l'inammissibilità e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019
Richiamata dai ricorrenti quale presupposto per chiedere la revoca della confisca; la Corte ha ritenuto che la pronuncia costituzionale non abbia inciso sulla base legale applicata al caso concreto.
D. Lgs. 159/2011, art. 1, lett. b)
Utilizzata dalla Corte come riferimento per qualificare il proposto quale soggetto pericoloso dedito all'abituale commissione di delitti e ritenuta non investita dall'illegittimità costituzionale prospettata.
Legge 1423/1956, art. 1, comma 1, n. 2
coloro che per condotta e tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose
Applicata ai procedimenti iniziati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 159/2011; la Corte ha ritenuto che la pronuncia di illegittimità costituzionale non abbia colpito questa disposizione nel caso concreto.
Sez. Unite, n. 3513 del 16/12/2021 (Fiorentino)
Richiamata per sostenere che la pronuncia di illegittimità costituzionale non ha inciso sulle disposizioni invocate per la confisca.
Sez. 2, n. 12001 del 15/01/2020 (Leuzzi)
Citata come parametro interpretativo sul punto che la realizzazione abituale di delitti in un arco temporale significativo e il profitto tratto possono costituire prova della dipendenza economica del soggetto dai proventi illeciti.
Art. 616 c.p.p.
Norma utilizzata per irrogare la sanzione patrimoniale (versamento alla Cassa delle ammende) nei confronti dei ricorrenti, ritenuti colpevoli nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata quale precedente in materia di valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini dell'applicazione di misure ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Se la confisca è stata disposta con riferimento a disposizioni anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. 159/2011, va valutata la disciplina transitoria: le pronunce di illegittimità costituzionale non incidono automaticamente su disposizioni diverse se non esplicitamente indicate.
- La Corte d'appello può decidere sul merito dell'istanza originaria anche se il percorso procedurale indicato dalla Corte di Cassazione non è stato seguito alla lettera, purché la decisione compia una valutazione concreta e motivata del contenuto della domanda.
- Per contestare la motivazione che ha accertato la pericolosità sociale occorrono censure chiare e ben articolate che mettano in discussione i fatti e le specifiche circostanze probatorie: affermazioni generiche o confusionali rischiano l'inammissibilità.
- La qualificazione di "soggetto pericoloso" fonda la sua legittimità su accertamenti fattuali che dimostrino l'abitualità nella commissione di delitti e l'utilizzo dei proventi illeciti come fonte di reddito o componente significativa dello stesso.
- La mera invocazione di sentenze di legittimità o costituzionali non è sufficiente a determinare la revoca di misure patrimoniali se non si dimostra il nesso concreto tra la pronuncia e la disposizione applicata al caso.
- Presentare ricorsi confusi o privi di una esposizione logica dei motivi comporta non solo il rigetto o la declaratoria di inammissibilità, ma può anche comportare sanzioni pecuniarie e condanna al pagamento delle spese; va dunque curata la chiarezza e la precisione nell'esposizione delle censure.
- In presenza di precedente decisione della Corte (o ordine di trasmissione degli atti), il giudice chiamato a decidere deve comunque provvedere con motivazione esauriente sul merito della questione rimessa.
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