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Sentenza

Sentenza n. 571/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’annullamento: - dell’ordinanza prot. n. 145995/2024 del 30/04/2024 con cui il Comune di Firenze ha confermato il divieto di prosecuzione dei lavori e ha ordinato la messa in pristino delle parti poste in essere per effetto della Segnalazione Certificata di Inizio Attività SCIA/DIA n. 1173/2024 presentata il 06/02/2024 (prot. GA 44309/2024); - di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, fra cui, per quanto possa occorrere, l’ordinanza n. 61/2024 del 05/03/2024.

Giustizia amministrativa202400951

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di conferma del divieto di prosecuzione dei lavori e di ripristino delle opere eseguite in base a una SCIA per il risanamento conservativo di un fabbricato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il divieto di prosecuzione dei lavori e l’ordine di ripristino, deducendo, con un unico motivo articolato, la violazione dell’art. 1 della l. 10/1977, dell’art. 9-bis del d.P.R. 380/2001, dell’art. 10-bis della l. 241/1990 e dell’art. 9, commi 3 e 3-bis, del d.l. 557/1993, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, illogicità, travisamento e ingiustizia manifesta. La ricorrente sosteneva che il fabbricato avesse perso da tempo il carattere rurale, in ragione della progressiva urbanizzazione dell’area, della perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi di ruralità, dell’accatastamento in categoria abitativa e di precedenti atti negoziali ed edilizi. Assumeva quindi che il mutamento da destinazione agricola a residenziale fosse già avvenuto, senza opere e senza necessità di titolo edilizio, e che gli interventi oggetto della SCIA fossero compatibili con la destinazione abitativa. Contestava inoltre il richiamo alla disciplina regionale, la mancata considerazione delle osservazioni procedimentali e la ritenuta necessità di verificare la pericolosità dell’intervento e acquisire i pareri relativi ai vincoli di elettrodotto, metanodotto e ferrovia.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la perdita dei requisiti di ruralità rilevanti ai fini catastali non produca automaticamente il mutamento della destinazione urbanistico-edilizia del fabbricato da agricola a residenziale. La disciplina catastale del d.l. 557/1993 attiene al censimento e alle agevolazioni fiscali e non sostituisce il titolo edilizio comunale. Neppure l’accatastamento in categoria abitativa, la progressiva urbanizzazione dell’area, la perdita della qualità di imprenditore agricolo, l’inutilizzo agricolo del bene, l’atto di compravendita o la precedente autorizzazione edilizia hanno dimostrato l’intervenuto cambio di destinazione d’uso: quest’ultima autorizzazione, anzi, escludeva espressamente il mutamento di destinazione. Il Collegio ha inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 1 della l. 10/1977, non essendo stata provata l’avvenuta trasformazione prima dell’entrata in vigore della normativa; doveva quindi applicarsi la disciplina vigente al momento della presentazione della SCIA, che imponeva un titolo per il mutamento tra categorie funzionali non omogenee. È stata respinta anche la censura relativa al difetto di istruttoria, poiché il Comune aveva correttamente valutato la mancanza del titolo e le circostanze rilevanti. Quanto all’art. 10-bis della l. 241/1990, il giudice ha affermato che non è necessaria una confutazione analitica di ogni osservazione del privato, essendo sufficiente una motivazione complessiva e logicamente idonea, purché dia conto dei presupposti fattuali e delle ragioni giuridiche della decisione; nel caso concreto vi erano state plurime interlocuzioni e il provvedimento aveva esplicitato le ragioni del diniego. Trattandosi di atto plurimotivato, sarebbe stata sufficiente la legittimità di una sola ragione, ma il TAR ha ritenuto infondate anche le censure concernenti la seconda motivazione. In assenza di prova del pregresso mutamento di destinazione a residenziale, l’intervento ricadeva nell’art. 37, comma 4, del Regolamento edilizio, rendendo necessarie la verifica della pericolosità per l’utenza e l’acquisizione dei pareri delle autorità competenti per i vincoli di elettrodotto, metanodotto e ferroviario. La società è stata condannata alle spese, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 9, commi 3, 3-bis e 3-ter, d.l. 557/1993

    La disciplina dei requisiti di ruralità rileva ai fini catastali e fiscali e non determina, per la sola perdita dei requisiti, il mutamento della destinazione urbanistico-edilizia del fabbricato.

  • art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001

    Lo stato legittimo dell’immobile deve essere dimostrato attraverso i titoli edilizi, salvo i casi in cui il titolo non fosse allora obbligatorio; nel caso concreto non è stata provata una destinazione residenziale legittimamente acquisita.

  • art. 1 l. 10/1977

    Non è applicabile sulla base della mera allegazione di un mutamento d’uso remoto e non provato; occorre fare riferimento alla disciplina vigente al momento della trasformazione edilizia rilevante.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto non impone una replica puntuale e analitica a ogni osservazione del privato; è sufficiente una motivazione complessiva, logica e idonea a evidenziare le ragioni della decisione.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione è adeguata quando espone in modo perspicuo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che sorreggono il provvedimento.

  • art. 37, comma 4, Regolamento Edilizio del Comune di Firenze

    Quando l’intervento può determinare pericolo per l’utenza in presenza di infrastrutture o reti vincolanti, sono necessarie la verifica di fattibilità e l’acquisizione dei pareri degli enti competenti.

  • art. 73 c.p.a.

    La controversia è stata definita all’esito dello scambio delle memorie difensive e di replica.

Massime di principio

  • La perdita dei requisiti di ruralità previsti dalla disciplina catastale e fiscale non determina automaticamente il mutamento della destinazione urbanistico-edilizia di un fabbricato da agricola o rurale a residenziale; tale mutamento deve risultare da un idoneo titolo edilizio o da altra prova giuridicamente sufficiente della sua legittima formazione.
  • Le risultanze catastali hanno efficacia prevalentemente fiscale e non possono, da sole, dimostrare l’effettiva destinazione d’uso urbanistico-edilizia né sostituire il titolo abilitativo comunale necessario per il mutamento di destinazione.
  • La progressiva urbanizzazione dell’area circostante, la cessazione dell’attività agricola, la perdita della qualità di imprenditore agricolo e l’inutilizzo agricolo del fabbricato non comportano, di per sé, il mutamento della destinazione d’uso impressa all’edificio dagli strumenti urbanistici e dai titoli edilizi.
  • In assenza di prova che il mutamento di destinazione d’uso sia già avvenuto in epoca antecedente, la necessità e l’onerosità del titolo edilizio devono essere valutate con riferimento alla disciplina vigente al momento della trasformazione oggetto dell’intervento edilizio.
  • L’art. 10-bis della l. 241/1990 non impone all’amministrazione di confutare analiticamente ogni osservazione del privato; è sufficiente una motivazione complessiva e logicamente idonea a illustrare i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche della determinazione sfavorevole.
  • In presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola autonoma ragione è sufficiente a sorreggerlo e rende non necessario l’esame delle ulteriori censure; ciò non impedisce al giudice di esaminare anche le altre motivazioni quando siano state specificamente contestate.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleEccesso di potere

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