Sentenza del 26/09/2019 n. 5485 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Iva - Accertamento - Buona fede - Documentazione formale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso della società è stato respinto, poiché gravava sulla contribuente l'onere di dimostrare concretamente la propria buona fede. La documentazione formale della contabilità, da sola, non è stata considerata idonea a escludere la consapevolezza o la partecipazione a eventuali irregolarità nell'utilizzo delle fatture. L'accertamento dell'Amministrazione finanziaria è quindi rimasto valido.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda un accertamento IVA e, in particolare, la pretesa della società di dimostrare la propria buona fede nell'utilizzo delle fatture mediante la produzione della documentazione formale della contabilità. La decisione ha ritenuto che la mera esibizione di documenti contabili, anche se copiosa, non sia sufficiente a provare l'effettiva buona fede del contribuente.
Norme richiamate
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2
La norma è indicata come riferimento in materia IVA; dalla massima emerge il principio secondo cui il contribuente che intende far valere la propria buona fede deve fornire elementi concreti e non può limitarsi alla documentazione contabile formale.
Massime di principio
- In materia di IVA, chi invoca la propria buona fede deve dimostrarla con elementi concreti, coerenti e verificabili.
- La regolare tenuta o la produzione della contabilità e delle fatture non prova automaticamente l'effettività delle operazioni né l'assenza di consapevolezza di eventuali frodi.
- È opportuno conservare e produrre documentazione sostanziale, come contratti, ordini, prove dei pagamenti, documenti di trasporto, corrispondenza commerciale e verifiche sull'affidabilità dei fornitori.
- La valutazione della buona fede dipende dall'insieme degli indizi disponibili, inclusi prezzi anomali, rapporti commerciali inconsistenti, carenze documentali e modalità di pagamento.
- Il contribuente non può fondare la propria difesa esclusivamente su adempimenti formali, ma deve dimostrare di avere adottato un comportamento diligente e di non essere stato consapevole di eventuali irregolarità.
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