Sentenza n. 971/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento dell’Ufficio della Motorizzazione civile di Macerata che disponeva la revisione della patente mediante nuovo accertamento di idoneità psicofisica
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revisione della patente disposta ai sensi dell’art. 128 del d.lgs. 285/1992, deducendo: in primo luogo, l’assenza di un collegamento tra il rinvenimento di circa 1,3 grammi di cocaina presso la propria abitazione e la guida, sostenendo che la revisione potesse essere disposta soltanto in presenza di una condotta di guida anomala; in secondo luogo, la violazione dell’art. 128, poiché la segnalazione di polizia non sarebbe stata corroborata da accertamenti clinici, né avrebbe dimostrato un consumo abituale o una definitiva inidoneità psicofisica; in terzo luogo, eccesso di potere per ingiustizia manifesta e sproporzionalità, in ragione del tempo trascorso dall’episodio e della successiva guida senza incidenti o violazioni; infine, violazione degli artt. 1 e 3 della l. 241/1990 e carenza di motivazione, per il carattere generico e stereotipato del provvedimento. L’Amministrazione ha sostenuto che la segnalazione non riguardasse il solo possesso della sostanza, ma anche l’assunzione in atto e la dichiarazione dell’interessato di fare uso di hashish e cocaina, elementi idonei a far sorgere il dubbio sulla permanenza dei requisiti psicofisici.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha chiarito che la revisione prevista dall’art. 128 del Codice della strada ha natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, e non richiede la previa dimostrazione definitiva della perdita dei requisiti, della dipendenza o dell’attuale inidoneità. È sufficiente che fatti specifici, obiettivamente apprezzabili e non congetturali facciano sorgere un ragionevole dubbio sulla persistente idoneità alla guida. Il collegamento con una concreta condotta di guida non è indispensabile quando il dubbio riguarda i requisiti fisici e psichici, potendo derivare anche da circostanze estranee alla guida, purché individualizzate e concretamente indicative di una possibile incompatibilità con la guida sicura. Nel caso esaminato, la segnalazione non si limitava al mero possesso di stupefacenti, ma riferiva l’assunzione in atto e la dichiarazione dell’interessato di utilizzare hashish e cocaina; tali elementi erano sufficienti ad attivare la verifica medico-legale. Non era quindi necessario un previo accertamento clinico, poiché questo costituisce proprio l’oggetto della revisione affidata alla Commissione medica locale. Il decorso di quasi due anni dall’episodio non aveva consumato il potere, non essendo previsto un termine perentorio e avendo l’Amministrazione agito tempestivamente dopo aver ricevuto la segnalazione. La prosecuzione della guida senza incidenti non escludeva il dubbio sui requisiti psicofisici. La misura è stata ritenuta proporzionata perché non dichiarava l’interessato inidoneo, ma si limitava a imporre l’accertamento previsto dalla legge. La comunicazione di avvio del procedimento escludeva inoltre la violazione delle garanzie partecipative. Infine, la motivazione è stata ritenuta sufficiente: l’atto indicava la fonte istruttoria, l’autorità emanante, la data, il contenuto essenziale della segnalazione, il requisito inciso e la necessità della verifica. È stata ritenuta ammissibile la motivazione per relationem, non meramente formale, poiché il provvedimento riportava la risultanza rilevante e consentiva al destinatario di comprendere e contestare il fatto posto a fondamento della revisione. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 128, comma 1, d.lgs. 285/1992
La revisione della patente può essere disposta quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici o sull’idoneità tecnica. La misura ha natura preventiva e cautelare e non richiede la previa prova definitiva dell’inidoneità; sono sufficienti fatti determinati, obiettivamente apprezzabili e idonei a fondare un ragionevole dubbio. Per il dubbio sui requisiti psicofisici non è necessario un collegamento con una concreta condotta di guida.
artt. 1 e 3 l. 241/1990
L’obbligo di motivazione è soddisfatto quando il provvedimento individua la fonte istruttoria, ne espone il contenuto essenziale e rende comprensibile il nesso tra il fatto, il dubbio sulla permanenza dei requisiti e la verifica disposta. Il richiamo generico all’art. 1, non accompagnato dall’indicazione di uno specifico principio violato, non integra autonomamente un vizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa in udienza di smaltimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei dati personali e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La revisione della patente prevista dall’art. 128, comma 1, del Codice della strada è una misura preventiva e cautelare, non sanzionatoria: per disporla è sufficiente che fatti specifici, obiettivamente apprezzabili e non meramente congetturali facciano sorgere un ragionevole dubbio sulla permanenza dei requisiti fisici e psichici o sull’idoneità tecnica del conducente.
- Quando la revisione è finalizzata alla verifica dei requisiti psicofisici, il dubbio può derivare anche da circostanze estranee alla materiale conduzione di un veicolo; non è quindi indispensabile una precedente condotta di guida anomala, purché i fatti siano individualizzati e concretamente indicativi di una possibile incompatibilità con la guida sicura.
- La revisione può essere disposta senza che l’Amministrazione abbia previamente accertato la dipendenza, l’abitualità del consumo o l’attuale inidoneità psicofisica, poiché tali profili costituiscono l’oggetto dell’accertamento demandato alla Commissione medica locale.
- Il decorso del tempo dall’episodio rilevante non consuma automaticamente il potere di revisione in assenza di un termine perentorio; deve essere valutato in rapporto alla natura del fatto, al momento in cui l’autorità ne ha avuto conoscenza e all’attualità del dubbio sui requisiti.
- La motivazione per relationem del provvedimento di revisione è sufficiente quando l’atto richiamato sia puntualmente individuato, ne siano riportati gli elementi essenziali e risulti comprensibile il collegamento logico tra il fatto segnalato, il dubbio sulla permanenza dei requisiti e la necessità dell’accertamento.
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