Cassazione Civile, Ordinanza n. 05013/2023 del 16/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava tre avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta 2006, 2007 e 2008, emessi a seguito di PVC e concernenti maggiori IRES, IRAP e IVA per omessa tenuta delle scritture contabili di magazzino. La società aveva impugnato gli atti; la CTP aveva accolto il ricorso limitatamente al 2006 e respinto quello relativo agli anni successivi, mentre la CTR del Piemonte, dopo riunione, aveva respinto l'appello dell'Ufficio per il 2006 e accolto gli appelli della società per gli anni successivi, ritenendo che le scritture di magazzino potessero essere surrogate dalle schede di lavorazione delle giacenze e dalle distinte di magazzino. L'Ufficio ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui la società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato. Tuttavia, nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex artt. 6 e 7 del d.l. n. 119/2018, con pagamento in diciotto rate, chiedendo l'estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'adesione della ricorrente alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ritenendo perfezionata la definizione con la presentazione della domanda e il pagamento della prima rata entro il termine previsto. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre precisato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate e che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di adesione alla definizione agevolata.
Norme richiamate
artt. 6 e 7 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti
L'adesione alla definizione agevolata, con presentazione della domanda e pagamento della prima rata entro il termine previsto, comporta il perfezionamento della definizione e l'estinzione del giudizio.
Cass., Sez. VI, 7 giugno 2018, n. 14782
È richiamata per affermare che, in caso di adesione alla definizione agevolata, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, una volta perfezionata mediante domanda e pagamento della prima rata nei termini, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
- L'adesione alla definizione agevolata esclude il raddoppio del contributo unificato.
Come è indicizzato
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