Cassazione Civile, Ordinanza n. 00761/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio ha notificato alla società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005 con riprese a IVA, IRAP e IRES. La pretesa si fondava sulla qualificazione di un atto del 15.6.2004 come compravendita e sul valore attribuito nell'ambito della medesima operazione già accertato ai fini dell'imposta di registro; la CTR ha ritenuto irrilevante un successivo atto ricognitivo del 5.2.2009 e ha affermato che il presupposto dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze era sorto con la stipula del contratto. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) travisamento del fatto e falsa interpretazione dell'atto del 15.6.2004, sostenendo che si trattasse di permuta e non di compravendita; (2) omessa considerazione dell'atto ricognitivo del 5.2.2009; (3) omessa valutazione dell'interrogatorio formale del notaio, da cui emergerebbe la natura di permuta; (4) violazione dei principi sull'onere della prova, assumendo che spettasse all'Amministrazione dimostrare i presupposti delle riprese; (5) omessa valutazione di tutte le prove offerte dalla contribuente e difetto di motivazione sul tema probatorio; (6) violazione dell'art. 115 c.p.c. e del principio secondo cui il giudice decide sulla base di quanto allegato e provato, contestando il richiamo a un altro avviso in materia di registro non prodotto in causa e la prova della definitività di tale atto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e lo ha dichiarato inammissibile nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze per difetto di legittimazione passiva. Ha ritenuto tutti i motivi diretti contro l'Agenzia in parte inammissibili e, comunque, infondati: i primi motivi difettavano di specificità e non censuravano correttamente l'interpretazione del contratto; la CTR aveva valutato l'atto ricognitivo ritenendolo irrilevante; la questione dell'interrogatorio formale non risultava ritualmente dedotta in appello ed era comunque non autosufficiente; sulla prova e sulla motivazione la CTR aveva considerato correttamente assolto l'onere probatorio dall'Ufficio, anche mediante il richiamo all'accertamento per registro; quanto al richiamo all'avviso di registro, la motivazione per relationem è stata ritenuta legittima perché l'atto richiamato era già nella disponibilità del contribuente, e la doglianza sulla sua definitività era nuova o comunque attinente a un accertamento di fatto insindacabile. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, essendo le intimate rimaste contumaci.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, c.p.c.
La Corte richiama la necessità che il ricorrente indichi con precisione il vizio di legittimità dedotto; doglianze formulate in modo generico o promiscuo sono inammissibili.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve essere autosufficiente e trascrivere gli atti e i documenti rilevanti; la mancata trascrizione delle clausole contrattuali, dell'atto ricognitivo e delle risultanze dell'interrogatorio rende i motivi inammissibili.
artt. 1362 e ss. c.c.
La violazione delle regole legali di interpretazione del contratto va dedotta indicando specificamente i canoni asseritamente violati e come il giudice di merito se ne sia discostato; non basta contrapporre una lettura diversa dell'atto.
art. 115 c.p.c.
Il principio di decisione sulla base delle prove acquisite non impedisce al giudice di fondare la motivazione su prove ritenute attendibili e su richiami per relationem a documenti già disponibili alla controparte.
art. 2697 c.c.
La doglianza sull'onere della prova deve confrontarsi con l'effettiva motivazione della sentenza di merito; nel caso, la CTR ha ritenuto assolto l'onere probatorio dall'Ufficio sia sull'an sia sul quantum.
Massime di principio
- L'interpretazione della volontà contrattuale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo denunciando specificamente la violazione dei canoni ermeneutici e indicando in che modo essi siano stati disattesi.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: atti, clausole contrattuali, documenti e prove decisive devono essere trascritti o puntualmente localizzati, altrimenti la censura è inammissibile.
- Le doglianze che cumulatamente prospettano più vizi di legittimità senza distinguerli in modo chiaro sono inammissibili per difetto di specificità.
- La motivazione per relationem di un avviso di accertamento è legittima se il documento richiamato è già conosciuto o comunque accessibile al contribuente; non è necessario che sia materialmente allegato al ricorso per cassazione se la questione è stata correttamente verificata dal giudice di merito.
- Le censure che presuppongono una diversa valutazione del materiale probatorio non sono ammissibili quando la sentenza impugnata abbia già dato conto, in modo logicamente adeguato, delle prove ritenute decisive e della ragione per cui le altre risultano irrilevanti.
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