Cassazione Civile, Ordinanza n. 24684/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un preavviso di fermo amministrativo riferito a Irpef e addizionali, sostenendo la mancata notifica dell'avviso di accertamento e di tre cartelle presupposte, oltre a eccepire prescrizione e decadenza del credito. In primo grado il ricorso era stato accolto integralmente per difetto di prova della notifica degli atti presupposti. In appello la decisione veniva riformata solo in parte: la CTR riteneva regolarmente notificate tutte le cartelle, ma accoglieva l'eccezione di prescrizione per due di esse e, per effetto della diversa decorrenza dei termini, confermava solo parzialmente la pretesa. La società della riscossione ricorreva per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 19, comma 3, e 21 del d.lgs. n. 546/1992, perché la CTR avrebbe deciso sulla prescrizione delle cartelle nonostante la loro regolare notifica e la mancata impugnazione nei termini, mentre esse potevano essere censurate solo per vizi propri; 2) omessa pronuncia / error in procedendo per non avere la CTR accolto l'eccezione di inammissibilità del motivo di prescrizione, che andava limitato al solo periodo tra notifica delle cartelle e preavviso di fermo. Il contribuente resisteva e proponeva ricorso incidentale, sostenendo che la notifica delle cartelle eseguita direttamente per posta dall'esattore dovesse seguire la disciplina della l. n. 890/1982, compreso l'invio della raccomandata informativa in caso di consegna a familiare o portiere; inoltre lamentava l'omessa pronuncia sulla mancata notifica dell'avviso di accertamento anche con riguardo alla cartella ritenuta non prescritta.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso incidentale del contribuente, affermando che la notifica diretta della cartella di pagamento da parte dell'agente della riscossione mediante raccomandata A/R è regolata dalle norme del servizio postale ordinario e non dalla l. n. 890/1982, sicché non è necessaria la raccomandata di garanzia quando il plico sia consegnato a familiare convivente o al portiere; ha inoltre ribadito che, in tale ipotesi, la consegna al familiare convivente fa presumere la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, salvo prova contraria a carico di quest'ultimo. Accertata la regolare notifica delle cartelle presupposte, la Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi del ricorso principale: la CTR non avrebbe dovuto esaminare nel merito la prescrizione riferita alle cartelle ormai definitive e non impugnate, perché l'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 consente di far valere gli atti presupposti nel giudizio contro l'atto successivo solo quando l'atto presupposto non sia stato notificato; se invece la notifica è valida e i termini sono scaduti, quei vizi non sono più deducibili. Pertanto la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria del Lazio in diversa composizione, per nuovo esame dell'appello dell'agente della riscossione e per la regolazione delle spese, anche di legittimità. È stato inoltre posto a carico del controricorrente e ricorrente incidentale l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
Gli atti autonomamente impugnabili possono essere censurati solo per vizi propri; i vizi dell'atto presupposto possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'atto successivo solo se l'atto presupposto non è stato notificato. Se l'atto presupposto è stato validamente notificato e non impugnato nei termini, i relativi vizi non sono più deducibili.
art. 21 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato in relazione ai termini di impugnazione degli atti tributari, in combinato con l'art. 19, comma 3, ai fini dell'inammissibilità delle doglianze tardive.
art. 360 c.p.c.
Norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 360 c.p.c.
Norma richiamata per il vizio di omessa pronuncia / error in procedendo.
art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973
La notifica della cartella di pagamento può avvenire direttamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da parte dell'agente della riscossione; tale forma semplificata è regolata dalle norme del servizio postale ordinario.
art. 7 l. n. 890/1982
Non si applica alla notifica diretta della cartella esattoriale eseguita dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per il dedotto vizio di omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del soccombente incidentale.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Parametro per quantificare l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- La notifica della cartella di pagamento eseguita direttamente dall'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento è disciplinata dalle regole del servizio postale ordinario e non dalla disciplina speciale delle notifiche degli atti giudiziari della l. n. 890/1982.
- Quando la cartella sia stata consegnata a un familiare convivente, opera una presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario, superabile solo con prova contraria a carico di quest'ultimo; le mere risultanze anagrafiche non sono di per sé decisive.
- Nel processo tributario, l'atto autonomamente impugnabile e regolarmente notificato può essere contestato soltanto nei termini di legge e per vizi propri; i vizi dell'atto presupposto non possono essere dedotti con l'impugnazione dell'atto successivo se l'atto presupposto è divenuto definitivo.
- L'eccezione di prescrizione relativa alla pretesa iscritta a ruolo, quando gli atti presupposti siano stati validamente notificati, può riguardare solo il periodo successivo alla notificazione di tali atti fino all'adozione dell'atto impugnato.
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