Cassazione Penale, Sentenza n. 06154/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma del 10/04/2025 con due censure principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della diminuente per "lieve entità del fatto" alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 89/24, nonostante il riconoscimento dell'attenuante comune di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.; il ricorrente sosteneva che la violenza esercitata fosse minima e quindi compatibile con la diminuente ulteriore; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 163 c.p. per la mancata statuizione sulla concessione della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la censura aspecifica e priva di correlazione con le ragioni della decisione impugnata: la Corte territoriale aveva riconosciuto l'attenuante dell'art. 62, n. 4 (valore esiguo del bene sottratto, un portacarte) ma, valutando il fatto nel suo complesso, aveva correttamente escluso la diminuente della "lieve entità" a causa della violenza non lieve esercitata (pugni, caduta della vittima e colpo alla testa) e aveva motivato logicamente tale apprezzamento. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato l'inammissibilità per assenza di corrispondente doglianza in sede d'appello e per mancata richiesta della sospensione condizionale nel giudizio di merito, richiamando il principio secondo cui l'imputato non può dolersi in cassazione di un mancato beneficio non richiesto in sede di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.
art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.
Riconosciuta come attenuante comune per il valore esiguo del bene sottratto (portacarte); tuttavia la sua concessione non esclude la valutazione complessiva del fatto ai fini dell'ulteriore diminuente per lieve entità
art. 311 cod. pen.
L'attenuante della lieve entità postula la valutazione del fatto nel suo complesso; non si configura se manca la lievità rispetto all'evento, ai mezzi, alle modalità, alle circostanze o all'entità del danno o del pericolo
artt. 133 e 163 cod. pen.
art. 133; art. 163 cod. pen.
Richiamati dal ricorrente in relazione alla sospensione condizionale della pena; la Corte osserva però che la mancata concessione del beneficio non può essere impugnata in cassazione se non è stata richiesta o dedotta nel giudizio di merito
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per la misura da versare alla Cassa delle ammende a seguito della dichiarazione di inammissibilità
Massime di principio
- Il riconoscimento di un'attenuante comune (art. 62, n.4) non impedisce di valutare separatamente e complessivamente la configurabilità della diminuente per "lieve entità"; la presenza di violenza anche se il danno materiale è lieve può escludere la diminuzione.
- Per contestare in Cassazione la mancata concessione di benefici (es. sospensione condizionale) è necessario che tali richieste o doglianze siano state formulate nel giudizio di merito; l'omissione in appello preclude il riesame in cassazione.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e adeguatamente correlati alla motivazione della decisione impugnata; ragioni aspecifiche o scollegate sono inammissibili.
- Nella valutazione della lieve entità del fatto il giudice esamina l'evento nella sua globalità: modalità, mezzi, entità del danno o del pericolo e circostanze; mancando la lievità in uno di questi profili, la diminuente non si applica.
- La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese e, se prevista, il pagamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi degli strumenti procedurali previsti (art. 616 c.p.p.).
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