Sentenza del 20/06/2017 n. 584 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Imposte e Tasse - Doppia imposizione - Convenzioni contro le doppie imposizioni - Art. 15 convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta tra Italia e Cina - Reddito di lavoro dipendente - Tassazione nel paese in cui è svolta l'attività
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la doppia imposizione delle retribuzioni percepite durante il periodo di trasferta in Cina e prima del formale distacco. Gli emolumenti erano stati assoggettati a imposta sia in Italia, Paese in cui aveva sede il datore di lavoro, sia in Cina, Paese nel quale il lavoratore aveva concretamente svolto l'attività. Sosteneva quindi che, in base all'art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Cina, la potestà impositiva spettasse alla Cina, essendo il soggiorno lavorativo superiore a 183 giorni nell'anno di riferimento.
La decisione
Il diniego del rimborso è stato ritenuto illegittimo. La retribuzione derivante dall'attività dipendente svolta in Cina doveva essere tassata secondo la disciplina convenzionale applicabile al Paese di svolgimento dell'attività, ricorrendo il requisito della permanenza superiore a 183 giorni. Conseguentemente, il lavoratore aveva diritto al rimborso dell'imposta italiana indebitamente versata, nei limiti accertati dall'Amministrazione o dal giudice.
Norme richiamate
Art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Repubblica Popolare Cinese
La retribuzione che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente è tassata nell'altro Stato contraente dove l'attività è svolta, purché il lavoratore soggiorni in detto Stato per un periodo superiore a 183 giorni nel corso dell'anno solare di riferimento.
La norma attribuisce rilievo principale al luogo effettivo di svolgimento dell'attività lavorativa. Quando il dipendente presta attività in Cina per oltre 183 giorni nell'anno, la relativa retribuzione può essere assoggettata a imposizione in Cina e non può essere tassata nuovamente in Italia senza il riconoscimento del rimborso o del meccanismo convenzionale contro la doppia imposizione.
Massime di principio
- Per applicare una convenzione contro le doppie imposizioni ai redditi di lavoro dipendente occorre verificare il luogo concreto in cui l'attività è stata svolta, non soltanto la sede del datore di lavoro o il momento formale del distacco.
- Il periodo di trasferta può rilevare ai fini della soglia convenzionale dei 183 giorni anche prima del formale distacco, se il lavoratore svolgeva già effettivamente l'attività nello Stato estero.
- Se lo stesso reddito è stato tassato in Italia e nello Stato estero, il contribuente può chiedere il rimborso o l'applicazione del credito d'imposta previsto dalla convenzione, dimostrando durata del soggiorno, attività svolta all'estero e imposte pagate.
- La soglia dei 183 giorni deve essere verificata secondo il periodo previsto dalla specifica convenzione e sulla base della presenza effettiva o fiscalmente rilevante nel Paese estero.
- La mera qualificazione del rapporto come trasferta o distacco non è decisiva: prevalgono la sostanza dell'attività lavorativa e le condizioni stabilite dalla convenzione applicabile.
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