Sentenza n. 2457/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura di concessione al pascolo del lotto pascolivo CT/09, inclusi l’aggiudicazione alla controinteressata, la determina di aggiudicazione, i verbali di gara e l’avviso pubblico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti relativi alla procedura per la concessione al pascolo di terreni del demanio forestale regionale, con particolare riferimento al lotto CT/09 ubicato nel territorio di Bronte, chiedendone l’annullamento. L’Amministrazione regionale e la controinteressata si sono costituite. Alla camera di consiglio il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Il Collegio ha rilevato che la rinuncia non era rituale ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a., perché non notificata alla parte intimata e resa in udienza dal difensore privo di procura speciale alla rinuncia; la procura ad litem depositata con il ricorso non è stata ritenuta sufficiente.
La decisione
Il TAR non ha dichiarato l’estinzione del giudizio per rinuncia, poiché la rinuncia non rispettava i requisiti formali previsti dall’art. 84, comma 1, c.p.a. Tuttavia, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., la rinuncia irrituale è stata valutata come elemento idoneo a desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
La controversia è stata definita in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, sentite le parti.
art. 84, comma 1, c.p.a.
La rinuncia del ricorrente non può essere considerata ritualmente formulata
La rinuncia al ricorso deve essere notificata alla parte intimata e deve provenire da soggetto munito di procura speciale; la procura ad litem conferita per la proposizione del ricorso non è sufficiente.
art. 84, comma 4, c.p.a.
la rinuncia irrituale consente al Collegio di desumere [...] la sopravvenuta carenza di interesse
Anche una rinuncia priva dei requisiti formali può costituire elemento da cui desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta l’improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso amministrativo è ritualmente efficace soltanto se notificata alla parte intimata e formulata da un difensore munito di procura speciale; la procura ad litem conferita per la proposizione del ricorso non attribuisce, di per sé, il potere speciale di rinunciare.
- La rinuncia irrituale non determina l’estinzione del giudizio, ma può consentire al giudice di desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e di dichiarare conseguentemente l’improcedibilità del ricorso.
- Quando la sopravvenuta carenza di interesse deriva da una rinuncia irrituale, il giudice deve definire il giudizio in rito per improcedibilità, anziché accogliere la rinuncia come atto processuale perfezionato.
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