Cassazione Penale, Sentenza n. 32971/2024 del 22/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. per i reati: (1) detenzione a fine di cessione di 48,72 g di cocaina e 5,16 g di hashish con recidiva specifica; (2) detenzione di arma da sparo clandestina con recidiva. I motivi sono tre: (i) violazione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 per mancata applicazione e insufficiente valutazione della causa di lieve entità (si allega la rilevanza del dato ponderale, l'assenza di denaro e il comportamento collaborativo del ricorrente); (ii) violazione dell'art. 5 legge 2/10/1967 n. 895 e omessa motivazione sulla richiesta subordinata di riqualificazione del reato relativo all'arma come di lieve entità (si censura la mancata verifica della funzionalità concreta dell'arma, rinvenuta con caricatore vuoto); (iii) violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p. e vizio di motivazione circa l'adeguatezza e proporzionalità della custodia cautelare, per non aver valutato compiutamente la personalità e il comportamento dell'indagato (comportamento collaborativo, assenza di denaro, scarsa cura nella custodia della droga) e per aver assunto senza prova il collegamento con ambienti criminali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate le censure: il Tribunale del riesame aveva motivato congruamente la decisione valorizzando la consistenza quantitativa della droga, la presenza di bilancini, il possesso di arma con matricola abrasa e i plurimi precedenti specifici, e aveva dato conto del riscontro dei Carabinieri circa la funzionalità e la pronta efficienza dell'arma nonché della custodia con munizioni. La Corte ha inoltre ritenuto che i motivi della difesa fossero vaghi, ipotetici o non confrontati con le risultanze investigative. Conseguenze: declaratoria di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; adempimenti alla Cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma I-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (comma 5)
La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia correttamente escluso la causa di lieve entità sulla base della valutazione complessiva dei fattori (quantità di stupefacente, bilancini, contesti criminosi e possesso di arma con matricola abrasa), giudicando non prevalente alcun elemento in senso favorevole al riconoscimento della lieve entità nel caso concreto.
art. 5 legge 2 ottobre 1967, n. 895
La Corte ha ritenuto la prospettazione difensiva come ipotetica e non confrontata con le risultanze investigative; i fatti indicano che l'arma era ben oleata e pronta all'uso e che le munizioni erano custodite insieme all'arma, elementi che non consentono la riqualificazione in senso di lieve entità.
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La doglianza sul vizio di motivazione e la mancata corretta applicazione di questo articolo (che riguarda i presupposti per misure cautelari) è stata ritenuta infondata: il Tribunale ha motivato la necessità della misura alla luce della gravità dei fatti, dei precedenti dell'indagato e dell'inidoneità degli arresti domiciliari, anche perché i reati sono stati commessi nell'abitazione.
art. 309 cod. proc. pen.
Norma attributiva di giurisdizione al Tribunale per il riesame: la Cassazione non ha rilevato nullità o errori procedurali nell'esercizio di tale potestà da parte del Tribunale per il riesame.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato in tema di accertamento dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità: la Corte ha escluso l'assenza di colpa che comporterebbe diversa pronuncia sulla condanna alle spese e sulla sanzione pecuniaria.
art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiama gli adempimenti di cancelleria successivi alla sentenza (esecuzione degli obblighi amministrativi connessi alla pronuncia).
Massime di principio
- La causa di lieve entità ex art. 73 d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione complessiva e motivata di tutti gli indici previsti; il dato ponderale è rilevante ma non automaticamente prevalente, e il ricorrente deve fornire elementi precisi e confrontati con le risultanze investigative per ottenere la riqualificazione.
- La presenza di strumenti per la cessione (bilancini), quantità significative di droga, e il possesso di un'arma con matricola abrasa sono indici forti di pericolosità e collegamenti con ambienti criminali e giustificano, se adeguatamente motivati, la custodia cautelare in carcere.
- La semplice assenza di denaro o un comportamento parzialmente collaborativo durante la perquisizione hanno valore attenuante ma non sono di per sé idonei a escludere la misura cautelare se sussistono altri elementi di gravità (precedenti specifici, arma pronta all'uso, contesto di detenzione per spaccio).
- Per ottenere la riqualificazione del reato relativo all'arma occorre contestare e confutare specificamente gli accertamenti tecnici o i rilievi dei militari (ad es. funzionalità dell'arma, presenza di munizioni), non limitandosi ad affermazioni ipotetiche.
- In Cassazione le censure devono essere precise, argomentate e confrontarsi con le risultanze di merito: deduzioni vaghe o esplorative sono causa frequente di inammissibilità.
- Chi propone ricorso alla Suprema Corte deve considerare il rischio di condanna alle spese e di sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità manifestamente infondata o non adeguatamente motivata.
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