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Sentenza

Sentenza n. 378/2026 - Bari, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro n. 1694 del 23 aprile 2024, notificata l’8 maggio 2024 e passata in giudicato come da attestazione del funzionario giudiziario del medesimo Tribunale in data 17 marzo 2025

Giustizia amministrativa202500598

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dato atto della cessazione della materia del contendere, rilevando che il giudicato era stato eseguito nel corso del giudizio. Ha quindi deciso esclusivamente sulle spese, condannando il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di complessivi € 500,00 in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari. Ha inoltre ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro n. 1694 del 23 aprile 2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro n. 1694 del 23 aprile 2024, notificata l'8 maggio 2024 e passata in giudicato, come attestato dal funzionario giudiziario il 17 marzo 2025. Nel corso del giudizio, con istanza del 6 marzo 2026, ha dichiarato che il giudicato era stato medio tempore eseguito e ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, insistendo per la liquidazione delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere, provvedendo comunque sulla domanda di condanna alle spese.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta esecuzione del giudicato, il giudice può condannare l'amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente vittoriosa, anche con liquidazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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