Sentenza n. 9325/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - della Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale n. 10 del 12 dicembre 2022, recante Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell''art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall''art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i., dal D.M del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”; - dell''Allegato A della predetta determinazione, recante l''“elenco quota di ripiano annuale complessiva per fornitore”; - dell''Allegato B alla predetta determinazione, recante l''indicazione del fatturato e del pay back per ogni azienda e ogni anno di riferimento; - dell''Allegato C alla predetta determinazione, recante le modalità per il versamento degli importi richiesti a titolo di pay back; - della Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale n. 1 dell''8 febbraio 2023, recante “Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell''art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall''art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. - Presa d''atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto”; -dell''Allegato A della predetta determinazione, recante l''“elenco quota di ripiano annuale complessiva per fornitore”; -dell''Allegato B alla predetta determinazione, recante l''indicazione del fatturato e del pay back per ogni azienda e ogni anno di riferimento; -dell''Allegato C alla predetta determinazione, recante le modalità di versamento degli importi; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, anche di estremi e contenuto ignoti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente conseguente al pagamento delle somme nella misura ridotta prevista dalla normativa sopravvenuta. Il giudice non ha esaminato nel merito i motivi di illegittimità dedotti contro le determinazioni regionali. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della materia trattata.
Atto impugnato: determinazioni della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022 e n. 1 dell'8 febbraio 2023, con relativi allegati, recanti la quantificazione e il ricalcolo degli importi dovuti a titolo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni intimate)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato gli atti regionali con cui erano stati determinati, quantificati e successivamente ricalcolati gli importi asseritamente dovuti a titolo di payback sanitario per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, chiedendo l'annullamento anche degli atti presupposti, conseguenti e connessi. Le amministrazioni statali costituite hanno chiesto il rigetto del ricorso; la Regione Puglia non si è costituita. Prima dell'udienza di merito, la ricorrente ha dichiarato di avere pagato alla Regione le somme nella misura ridotta prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, chiedendo pertanto la dichiarazione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Individua gli obblighi posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici nell'ambito del payback sanitario.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
È richiamato quale base normativa dei provvedimenti regionali oggetto dei ricorsi in materia di payback sui dispositivi medici.
art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56
È richiamato tra le disposizioni che prevedono gli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni considerati.
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]. L'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale [...].
Il pagamento della quota ridotta prevista dalla norma determina l'assolvimento e l'estinzione dell'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e, nel caso concreto, ha comportato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato quale disposizione relativa alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando il ricorrente, dopo la proposizione del ricorso, dichiara di avere eseguito il pagamento previsto da una normativa sopravvenuta che estingue l'obbligazione controversa e preclude ulteriori azioni giudiziarie, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione nel merito e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il pagamento della quota ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta per il payback sui dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018 estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse a tale obbligo.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non richiede l'esame dei motivi di illegittimità dedotti contro i provvedimenti regionali impugnati.
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