Cassazione Penale, Sentenza n. 40431/2025 del 16/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che aveva confermato la condanna della De Vita per il reato di associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/90). Il ricorso deduce violazione di legge e vizi di motivazione per aver la Corte territoriale: ritenuto sussistente il ruolo attivo della De Vita sulla base di conversazioni intercettate senza valutare adeguatamente elementi contrari e letture alternative; non aver indicato le fonti dell'affermazione circa contatti con terzi (Sbarra) e non aver spiegato perché atti come il mancato versamento di contributi fossero funzionali al rafforzamento dei vincoli associativi; non aver valutato la possibile riqualificazione della condotta in favoreggiamento o ricettazione; non aver riconosciuto in misura adeguata le circostanze attenuanti (ruolo marginale, incensuratezza) nella determinazione della pena. Si contesta inoltre l'insufficiente prova dell'elemento soggettivo e l'omessa considerazione di conversazioni che giustificano una lettura dissociativa della De Vita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la Corte di Appello si è basata prevalentemente su elementi favorevoli all'accusa senza confrontarsi con le argomentazioni difensive e con conversazioni intercettate di segno contrario, violando l'obbligo di motivazione e il disposto dell'art. 546, lett. e), c.p.p. Ha altresì osservato che alcuni elementi citati come probatori (es. trasferimento di somme, mancato versamento per il Tudisco) ammettono interpretazioni alternative non adeguatamente escluse dalla Corte territoriale. Pur riconoscendo elementi potenzialmente accusatori (alcune intercettazioni, espressioni indicative di un ruolo), la Cassazione ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello per nuovo esame, con indicazione di confrontarsi specificamente con le prove e le argomentazioni difensive richiamate.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizi di motivazione). La Corte le ha ritenute fondate in quanto ha riscontrato lacune motivazionali e mancato confronto con elementi difensivi.
art. 546, lett. e), cod. proc. pen.
Obbligo per il giudice di merito di confrontarsi con le argomentazioni e gli elementi probatori di segno contrario indicati dalle parti. La Corte ha rilevato la violazione di tale obbligo da parte della Corte di Appello.
art. 74 d.P.R. n. 309/90
Norma che incrimina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Il giudice di legittimità ha richiamato la necessità che gli elementi probatori superino il dubbio ragionevole circa l'effettiva partecipazione e la funzione rafforzativa dei vincoli associativi.
art. 110 cod. pen.
Principio della concorso di persone nel reato. Citato in relazione alla imputazione per associazione, implicando la necessità di prova del contributo individuale all'attività associativa.
art. 379 cod. pen.
Norma richiamata in riferimento ad una condanna irrevocabile di altro coimputato; utilizzata per sottolineare che profili processuali/condanne diverse non dimostrano automaticamente la partecipazione associativa della ricorrente.
art. 379 e 648 cod. pen.
Art. 648 (ricettazione) citato dalla difesa in via subordinata per chiedere la riqualificazione, mentre l'art. 379 è richiamato rispetto a condanne di terzi; la Corte ha imposto che ogni eventuale riqualificazione sia adeguatamente valutata dal giudice di merito.
art. 62-bis, art. 132 e art. 133 cod. pen.
Norme relative alle circostanze attenuanti e alla determinazione della pena. La difesa lamentava la mancata o insufficiente valorizzazione delle attenuanti (incensuratezza, ruolo marginale); la Corte di Cassazione ha ritenuto che il giudice di merito debba rivalutare l'incidenza delle attenuanti nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
art. 627, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme indicate nel ricorso; contestualmente la Corte ha esaminato vizi procedurali e di motivazione invocati con riferimento alle norme processuali sull'istruzione e valutazione delle prove.
art. 192, 533, comma 2, cod. proc. pen.
Norme di contenuto probatorio e di decisione (tra cui il principio del libero convincimento e la necessità di motivare la valutazione delle prove). La Corte ha rilevato che la motivazione non ha adeguatamente valorizzato elementi favorevoli alla difesa.
Massime di principio
- Il giudice di merito è obbligato a confrontarsi espressamente con le argomentazioni difensive e con le prove da esse indicate: l'omessa valutazione delle letture alternative può determinare annullamento per carenza di motivazione.
- Nelle imputazioni di associazione finalizzata al narcotraffico occorre provare non solo la conoscenza dell'attività illecita, ma anche un contributo effettivo e una condotta funzionale al mantenimento/rafforzamento dell'associazione; atti marginali o riconducibili a motivazioni personali possono legittimamente essere letti in senso non associativo.
- Singoli elementi intercettati (anche frasi autorevoli) possono avere valore probatorio rilevante, ma vanno sempre collocati nel contesto e confrontati con conversazioni o elementi contrari: la presenza di letture alternative non adeguatamente escluse equivale a dubbio ragionevole.
- Il giudice deve valutare la possibile riqualificazione del fatto in reato minore (es. favoreggiamento o ricettazione) quando dalla ricostruzione probatoria emerga che la condotta non integra tutti gli elementi dell'associazione.
- Nella determinazione della pena va data concreta considerazione alle circostanze attenuanti (incensuratezza, ruolo marginale); il mancato o insufficiente bilanciamento tra aggravanti e attenuanti può costituire motivo di censura in cassazione.
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