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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27433/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) censura della valutazione della prova e della decisione della Corte d'appello di aver dichiarato estinti per prescrizione i reati indicati nei capi A e C (illogicità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione); (2) violazione del diritto di difesa per il rigetto dell'istanza di rinvio finalizzata ad ottenere copia delle registrazioni dell'udienza del 23/01/2015 e presunte discrasie con le trascrizioni; (3) dedotta remissione di querela/ transazione con la parte civile che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto estendere i suoi effetti al capo C e alla liquidazione del danno

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi e terzo motivo generici e versati in fatto, implicanti una diversa valutazione delle prove riservata ai giudici di merito; ha ritenuto il secondo motivo generico e privo di indicazioni puntuali sulle presunte discrasie e ha richiamato il principio per cui non esiste nullità automatica per incompletezza delle trascrizioni salvo la totale assenza della documentazione di registrazione. Ha inoltre rilevato il deposito tardivo, non esaminato, delle conclusioni scritte del difensore. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile (euro 3.600,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 368 cod. pen.

    norma richiamata per il capo A; la Corte d'appello ha comunque dichiarato estinto per prescrizione il reato relativo a tale capo

  • art. 479, secondo comma, cod. pen.

    norma invocata per il capo B; la condanna relativa a questo capo è stata confermata in appello e mantenuta

  • art. 612, secondo comma, cod. pen.

    norma richiamata per il capo C; la Corte d'appello ha dichiarato estinto per prescrizione il reato relativo a tale capo

  • art. 61 cod. pen.

    nn. 2 e 9 (richiamati nel dispositivo)

    articolo richiamato per le circostanze aggravanti/attenuanti utilizzate nella determinazione della pena

  • art. 81 cod. pen.

    norma richiamata in relazione alla concorrenza di reati e all'individuazione del quadro sanzionatorio

  • art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.

    richiamato per chiarire che le regole previste da tale disposizione non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa; queste possono, anche da sole, essere poste a fondamento della condanna se il giudice motiva adeguatamente sulla credibilità soggettiva e sull'attendibilità intrinseca

  • art. 139, comma 3, cod. proc. pen.

    richiamato sul tema delle fonoregistrazioni: la totale mancanza della documentazione di registrazione può integrare violazione del diritto di difesa, mentre la semplice incompletezza non determina nullità automatica

Massime di principio

  • In Cassazione non sono ammesse censure che si risolvono in una mera rivalutazione del fatto o della credibilità delle prove: il ricorso deve evidenziare vizi di motivazione palese, contraddizioni o violazioni di diritto.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, anche da sole, fondare una condanna se il giudice di merito fornisce una motivazione rigorosa e convincente sulla credibilità soggettiva e sull'attendibilità intrinseca del racconto.
  • Il diritto di difesa non è automaticamente violato per questioni di incompletezza delle trascrizioni di udienze: occorre la totale assenza della documentazione registrata o un malfunzionamento tale da far mancare la prova del contenuto dell'atto per configurare nullità rilevante.
  • La remissione di querela o la transazione con la parte civile produce effetti processuali solo se risultano dimostrate e compatibili con la posizione della parte civile: la semplice asserzione nel ricorso, senza riscontro nei fatti e negli atti, è insufficiente.
  • Depositi tardivi di conclusioni o documenti possono non essere esaminati; ricorsi privi di requisiti di specificità e autosufficienza possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzioni (es. contribuzione alla Cassa delle ammende).

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