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Ordinanza

Ordinanza n. 162/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'ottemperanza del Decreto Ingiuntivo n. 278/2023 del Tribunale di Catanzaro – Sezione Specializzata Imprese n. 2763/17, pubblicato il 28 marzo 2023, notificato il 30 marzo 2023 e dichiarato esecutivo con decreto di esecutorietà n. cronol. 10221/2023 del 1° dicembre 2023.

Giustizia amministrativa202500290

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha proposto ricorso per l'ottemperanza di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catanzaro, divenuto esecutivo per mancata opposizione e successivamente dichiarato esecutivo con apposito decreto di esecutorietà. Il TAR ha rilevato che l'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 impone alle amministrazioni e agli enti pubblici di completare le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e preclude al creditore, prima della scadenza di tale termine, sia l'esecuzione forzata sia la notificazione dell'atto di precetto. Poiché tale disciplina si applica anche al giudizio di ottemperanza, il Collegio ha osservato che non risultava provata la notificazione del decreto ingiuntivo all'amministrazione presso la propria sede. Tale omissione probatoria avrebbe potuto determinare l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

Il TAR non ha deciso definitivamente il ricorso. Ha disposto il differimento della trattazione alla camera di consiglio del 18 marzo 2026 e ha invitato la ricorrente a prendere posizione sulla mancata prova della notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione presso la propria sede, eventualmente producendo la relativa documentazione. La decisione è quindi interlocutoria e finalizzata a consentire il contraddittorio sulla possibile inammissibilità del ricorso per ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto

    Il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo opera anche nel giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, in ragione della sostanziale identità di ratio con l'esecuzione forzata. La prova della notificazione del titolo all'amministrazione è rilevante ai fini dell'ammissibilità dell'azione.

Massime di principio

  • Il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 per l'adempimento delle amministrazioni e degli enti pubblici decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e si applica anche al giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
  • Prima della scadenza del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il creditore non può validamente promuovere l'esecuzione forzata né notificare l'atto di precetto nei confronti dell'amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza fondato su un titolo giudiziale, la mancata prova della notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione presso la propria sede può comportare l'inammissibilità del ricorso, salva la possibilità per il ricorrente di produrre la prova e interloquire sulla questione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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