Cassazione Penale, Sentenza n. 29573/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, deducendo violazione di legge per la revoca ingiustificata del beneficio della sospensione condizionale della pena, concessa dal primo giudice; il ricorrente censurava la mancanza di motivazione sulla revoca del beneficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato il principio secondo cui la revoca della sospensione condizionale, quando il beneficio era stato inizialmente concesso in presenza delle cause ostative di cui all'art. 164, comma 4, ha natura dichiarativa e può essere rilevata in ogni stato e grado del processo. Ha ritenuto che la corte territoriale avesse fornito adeguata motivazione, richiamando i precedenti penali e il fatto che in altra condanna il beneficio era stato negato. Ha altresì escluso rilevanza della remissione di querela ( trattandosi di reato procedibile d'ufficio) e ha confermato l'esclusione della derubricazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). Sentenza a motivazione semplificata.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen., comma terzo
Il provvedimento che dispone la revoca della sospensione condizionale ex art. 168 comma terzo ha natura dichiarativa quando il beneficio era stato concesso nonostante l'esistenza delle cause ostative previste dall'art. 164.
art. 164 cod. pen., comma quarto (e ultimo comma)
Individua le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale; la Corte ha ritenuto che il beneficio fosse stato inizialmente concesso "fuori dai limiti" di tale ultima disposizione, richiamando precedenti penali del reo.
art. 674 cod. proc. pen., comma primo-bis
Consente al giudice dell'esecuzione (e ai giudici del merito) di rilevare la mancanza dei presupposti per la sospensione condizionale; la revoca è dunque rilevabile anche in sede d'appello o dall'esecuzione.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese e la possibile applicazione di una somma a titolo di sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; nel caso di specie è stata irrogata una somma pari a euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende.
Giurisprudenza citata: Cass. sez. 3, sent. n. 56279 del 24/10/2017 (dep. 18/12/2017)
Richiamata a supporto del principio secondo cui la revoca della sospensione condizionale ha natura dichiarativa e può essere rilevata in ogni momento dal giudice, anche in assenza di impugnazione del pubblico ministero.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale ha natura dichiarativa quando il beneficio era stato concesso sebbene fossero presenti le cause ostative di legge: può essere rilevata in qualsiasi fase del processo, anche in appello o dall'esecuzione.
- La corte d'appello è tenuta a indicare le ragioni della revoca richiamando i presupposti ostativi (es. precedenti penali); una motivazione generica può essere considerata insufficiente, ma la valutazione è di merito e la Cassazione interviene con rigorosità limitata.
- La remissione di querela è priva di efficacia quando il fatto è procedibile d'ufficio: non incide sulla rilevabilità delle cause ostative alla sospensione condizionale.
- I motivi di cassazione che contestano solo la mancanza di motivazione sulla revoca devono mostrare l'assenza di qualsiasi fondamento fattuale o giuridico della decisione di merito; altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione possono essere disposte condanne per spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare realisticamente le ragioni e le possibilità del ricorso prima di proporlo.
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