Ordinanza n. 3856/2026 - Napoli, Sezione 5
per l’ottemperanza del decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 19 luglio 2021 (R.G. 1153/2021).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di liquidazione del compenso per patrocinio a spese dello Stato emesso dal Tribunale di Napoli Nord e sentenza del TAR posta in esecuzione
Esito
La controversia
Il giudizio riguarda l’ottemperanza alla sentenza con cui il TAR aveva ordinato al Ministero della Giustizia di pagare alla ricorrente l’importo di € 1.162,14, oltre accessori, dovuto in forza di un decreto di liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato emesso ai sensi dell’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002. La sentenza aveva inoltre nominato, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta, individuato nel Prefetto della provincia di Napoli, con facoltà di delega. Il commissario delegato ha riferito che il Ministero aveva pagato le spese processuali al difensore antistatario e ha depositato documentazione relativa alla liquidazione dell’importo dovuto alla ricorrente, comprendente un prospetto riepilogativo e una fattura elettronica. Il Tribunale ha rilevato che tale documentazione dimostra la quantificazione o liquidazione della somma, ma non l’effettiva erogazione del pagamento alla creditrice. Ha quindi ritenuto necessario acquisire una quietanza o una dichiarazione liberatoria della ricorrente, riservando ogni ulteriore valutazione, compresa quella sulla tempestività della domanda ai sensi dell’art. 71 del Testo unico sulle spese di giustizia.
La decisione
Il TAR non ha accolto, allo stato, la richiesta di liquidazione del compenso del commissario ad acta. Ha ritenuto che l’incarico commissariale non fosse ancora integralmente assolto, poiché la mera liquidazione contabile dell’importo dovuto non prova l’avvenuto pagamento. Il commissario ad acta è stato invitato ad acquisire e depositare documentazione attestante l’effettiva erogazione della somma alla ricorrente, mediante quietanza o dichiarazione liberatoria del creditore. La decisione sulla liquidazione del compenso commissariale è stata pertanto riservata all’esito dell’incombente documentale. Le spese di lite non sono state oggetto di nuova regolazione nel provvedimento.
Norme richiamate
art. 82 d.P.R. n. 115/2002
La disposizione è richiamata quale base del decreto di liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Il TAR si riserva ogni valutazione sulla tempestività della domanda di liquidazione del compenso, senza decidere la questione in questa fase.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la prova della quantificazione o liquidazione di una somma dovuta non equivale alla prova del suo effettivo pagamento: per ritenere integralmente adempiuto l’incarico commissariale occorre acquisire documentazione attestante l’erogazione al creditore.
- La liquidazione del compenso del commissario ad acta può essere riservata quando l’adempimento dell’incarico non risulti ancora completo e sia necessario acquisire ulteriore documentazione sull’effettivo soddisfacimento del creditore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 17 giu 2026Ordinanza n. 1331/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 giu 2026Ordinanza n. 1415/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 17 giu 2026Ordinanza n. 1164/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 17 giu 2026Ordinanza n. 3402/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 17 giu 2026Ordinanza n. 3403/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 17 giu 2026Ordinanza n. 11148/2026 - Roma, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →