Sentenza n. 149/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 217/2023 in data 2 maggio 2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 217/2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per sette anni scolastici, per l’importo di 500 euro annui, e il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la carta docente o altro equipollente. La ricorrente ha dedotto l’omessa esecuzione della pronuncia, nonostante la notificazione della sentenza all’Amministrazione il 20 dicembre 2024 e il suo successivo passaggio in giudicato, comprovato dalla certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma del 22 novembre 2024. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale, pur regolarmente evocati, non si sono costituiti e non hanno contestato l’inadempimento. È stato inoltre rilevato il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni dello Stato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti del rimedio previsto dagli artt. 112 e seguenti c.p.a. La mancata esecuzione del giudicato è risultata documentalmente comprovata e non contestata dall’Amministrazione. Il giudice ha inoltre ritenuto validamente notificata la sentenza all’indirizzo PEC del Ministero e decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, compiendo gli adempimenti dovuti entro 90 giorni dalla notificazione della pronuncia. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale Commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli 60 giorni dalla comunicazione della ricorrente. Non è stato previsto alcun compenso commissariale, trattandosi di dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e dei provvedimenti equiparati, anche quando il giudicato proviene dal giudice ordinario e l’Amministrazione non vi abbia dato esecuzione.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, nel quale può essere ordinata all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e può essere nominato un Commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine di 120 giorni concesso alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali deve essere decorso prima dell’esperimento dell’azione esecutiva; il termine decorre dalla notificazione del provvedimento all’indirizzo PEC istituzionale idoneo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l’Amministrazione sia destinataria di un obbligo conformativo o di condanna e rimanga inadempiente.
- La notificazione della sentenza a un indirizzo PEC istituzionale riferibile al Ministero e idoneo a ricevere gli atti consente il decorso del termine previsto per l’adempimento ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
- In presenza di un giudicato non eseguito, documentalmente comprovato e non contestato dall’Amministrazione non costituita, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’adempimento entro un termine prefissato e può nominare sin d’ora un Commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- Quando il Commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione inadempiente, non è dovuto uno specifico compenso per l’attività commissariale.
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