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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45473/2023 del 10/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 19/05/2022 che confermava in massima parte le condanne per reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e omissiva contestate in primo grado. Le questioni principali riguardavano: (i) la qualificazione di Giuseppe Libertella quale amministratore di fatto e la fondatezza probatoria delle distrazioni (trasferimenti verso la società inglese "First", erogazioni a favore di terzi, scritture contabili anomale); (ii) la responsabilità di Degni per un finanziamento di Euro 520.000 e la valutazione della recidiva; (iii) la responsabilità penale dei sindaci Nigri, Monghese e Falsini per omessa vigilanza e la decorrenza della prescrizione; (iv) la legittimità e completezza della valutazione probatoria svolta dal giudice di merito (acquisizione di documenti, utilizzazione di atti di polizia giudiziaria, attendibilità delle testimonianze bancarie); (v) dedotte violazioni di norme processuali e vizi di motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha disposto: (1) annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di Guido Nigri per estinzione del reato per morte dell'imputato (decesso accertato); (2) annullamento senza rinvio nei confronti di Natalino Monghese e Fabio Falsini per estinzione del reato per prescrizione (applicata la disciplina anteriore al 2005, con computo delle sospensioni); (3) per Giuseppe Libertella: annullamento limitato all'imputazione relativa alla dichiarazione di esistenza in cassa di euro 720.000 poi stralciata (capo A, terzo punto/a3) per vizio di motivazione della Corte d'appello, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio limitatamente a tale capo e, di conseguenza, per il trattamento sanzionatorio; per il resto il ricorso di Libertella è stato rigettato; (4) per Francesco Degni: annullamento parziale, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma limitatamente alla valutazione e motivazione circa la recidiva; gli altri motivi del suo ricorso sono stati respinti. In sintesi: accoglimenti parziali per Libertella e Degni (solo su punti di motivazione/recidiva), accoglimenti totali per Nigri, Monghese e Falsini per cause estintive (morte o prescrizione); le restanti conferme della Corte d'appello sono state respinte.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La Corte richiama il principio secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato (es. morte, prescrizione), il giudice può pronunciare sentenza senza rinvio quando non sono necessarie ulteriori verifiche; tuttavia, la declaratoria di proscioglimento nel merito è consentita solo se dall'istruttoria emerge in modo assolutamente incontestabile l'insussistenza del fatto o la sua rilevanza penale.

  • art. 157 cod. pen. e art. 160 cod. pen.

    Applicazione della disciplina anteriore alle modifiche del 2005, ritenuta più favorevole per il calcolo della prescrizione; determinazione del termine prescrizionale (10 anni aumentati della metà per le interruzioni, con conteggio specifico delle sospensioni processuali).

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento ai criteri sul concorso di persone nel reato: la Corte ricorda e applica la giurisprudenza secondo cui il concorrente extraneus risponde se ha consapevolezza dell'apporto che determina il depauperamento patrimoniale, senza richiedere necessariamente la conoscenza del dissesto.

  • artt. 216, 219, 223 legge fallimentare

    Norme sul delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e sulle diverse fattispecie (distrazione, occultamento, preferenza etc.); la Corte evidenzia la necessità di accertare la "previa disponibilità" in capo all'imputato dei beni sottratti alla garanzia dei creditori.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Principio che impone al giudice la valutazione dell'attendibilità intrinseca della prova, anche nel silenzio del fallito; la Corte osserva che la risultanza documentale deve essere motivata secondo i consueti parametri di scrutinio.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamata in tema di vizio di motivazione: la mancata o insufficiente risposta a doglianze decisive proposte in appello può comportare annullamento limitato o rinvio.

  • art. 2403 cod. civ.

    Norma richiamata nei ricorsi dei sindaci a proposito dei doveri e dei poteri del collegio sindacale; la Corte valuta la prova sul piano della colpa/dolo omissivo alla luce degli obblighi di controllo richiesti ai sindaci.

  • art. 232 legge fallimentare

    Norma richiamata nella discussione sulla possibile riqualificazione del fatto in ricettazione prefallimentare; la Corte ribadisce il discrimen giurisprudenziale tra ricettazione e concorso nella bancarotta.

  • art. 62-bis e art. 133 cod. pen.

    Riferimenti in tema di circostanze attenuanti generiche e determinazione della pena; la Corte ha rinviato la valutazione sanzionatoria ove il rinvio sul capo oggetto d'annullamento potesse incidere sul trattamento.

Massime di principio

  • Nel reato di bancarotta per distrazione occorre provare la "previa disponibilità" dei beni in capo al fallito: la sola contabilità anomala richiede accurata motivazione se usata come prova della fuoriuscita di denaro.
  • La responsabilità del concorrente "extraneus" richiede la consapevolezza che la propria condotta contribuisce al depauperamento del patrimonio societario; non è indispensabile la conoscenza formale del dissesto, ma la consapevolezza dell'effetto pregiudizievole.
  • In presenza di cause estintive (morte dell'imputato o prescrizione) la Corte di legittimità può annullare senza rinvio; l'accertamento della prescrizione deve essere eseguito applicando la disciplina più favorevole all'imputato quando pertinente.
  • Il giudice d'appello deve motivare espressamente e puntualmente sulle doglianze decisive proposte con l'appello: l'omessa valutazione di censure rilevanti può determinare annullamento e rinvio.
  • La prova documentale tratta da registri pubblici/Company House o da atti di polizia giudiziaria può essere valorizzata se la sua origine e attendibilità sono adeguatamente esplicitate in sentenza; contestazioni generiche sull'utilizzabilità senza specifici richiami processuali sono spesso inefficaci.
  • Richieste di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale o acquisizione massiva di documentazione devono essere motivate specificamente: l'assenza di prospettazione puntuale sul valore decisivo delle prove richieste può rendere inammissibile o superflua l'integrazione.
  • Sul conteggio della prescrizione si devono considerare con precisione le sospensioni e gli effetti delle modifiche legislative nel tempo; la regola della norma più favorevole all'imputato trova applicazione nel calcolo.

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