Risoluzione n. 89 del 12/09/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, per il primo anno di applicazione dell’agevolazione fiscale sui contratti di rete, l’asseverazione del programma comune può essere comunicata entro il 31 dicembre 2011, pur restando fermi gli altri requisiti e i termini già previsti dalla circolare n. 15/E del 2011.
Reti di imprese: termine per l’asseverazione del programma
Reti di imprese: termine per l’asseverazione del programma
La risoluzione interviene sull’applicazione dell’agevolazione fiscale prevista per le imprese aderenti a un contratto di rete, con particolare riguardo al primo anno di applicazione della disciplina. Il documento chiarisce il termine entro il quale deve essere comunicata l’asseverazione del programma comune di rete, tenendo conto dei tempi tecnici necessari per la valutazione da parte degli organismi abilitati.
Quadro normativo e finalità dell’agevolazione
La disciplina richiamata è quella dell’articolo 42, commi da 2-quater a 2-septies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La sua finalità è incentivare l’effettivo compimento del programma comune di rete da parte delle imprese aderenti al contratto di rete.
Ai fini dell’agevolazione, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, le imprese aderenti devono:
- accantonare ad apposita riserva una quota degli utili di esercizio;
- destinarla al fondo patrimoniale comune oppure al patrimonio destinato all’affare;
- realizzare investimenti previsti dal programma comune di rete;
- disporre della preventiva asseverazione del programma da parte degli organismi abilitati.
Presupposti per la fruizione dell’agevolazione
La risoluzione richiama la circolare n. 15/E del 14 aprile 2011, che ha precisato come l’agevolazione possa essere fruita anche prima della realizzazione degli investimenti, purché risultino presenti i presupposti richiesti dalla norma.
Tali presupposti sono:
- adesione al contratto di rete;
- accantonamento e destinazione dell’utile dell’esercizio;
- asseverazione del programma di rete.
La circolare ha inoltre chiarito che questi requisiti devono sussistere al momento della fruizione dell’agevolazione, ossia al momento del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili, in conformità all’articolo 42, comma 2-quinquies, del decreto-legge n. 78 del 2010.
Termine per il primo anno di applicazione
Per il primo anno di applicazione dell’agevolazione, la circolare n. 15/E del 2011 aveva già consentito di ottenere l’asseverazione del programma entro il 30 settembre 2011, termine di presentazione del modello UNICO 2011 in cui l’agevolazione deve essere indicata.
Nello stesso ambito, era stato anche precisato che, sempre per il primo anno, è possibile:
- stipulare il contratto di rete;
- eseguire l’iscrizione nel registro delle imprese;
- ottenere l’asseverazione del programma comune di rete entro il 30 settembre 2011.
In tale ipotesi, il versamento del saldo delle imposte sui redditi deve essere effettuato senza considerare il risparmio d’imposta derivante dal regime di sospensione, anche se le risorse corrispondenti risultano prenotate. Una volta integrati i presupposti entro il 30 settembre 2011 e indicata l’agevolazione nel modello UNICO 2011, è possibile recuperare il versamento del saldo eccedente secondo le modalità ordinarie.
Integrazione del termine per la comunicazione dell’asseverazione
La novità introdotta dalla risoluzione consiste nell’integrazione di quanto previsto al paragrafo 7 della circolare n. 15/E del 2011. Considerati i tempi tecnici necessari per la valutazione del programma comune di rete, per il primo anno di applicazione dell’agevolazione è possibile usufruire del beneficio secondo le modalità già previste, a condizione che l’avvenuta asseverazione venga comunicata:
- all’organo comune per l’esecuzione del contratto della rete, oppure
- al rappresentante della rete risultante dalla stipula del contratto,
entro il 31 dicembre 2011.
Condizioni finali
La possibilità riconosciuta dalla risoluzione opera solo per il primo anno di applicazione dell’agevolazione e resta subordinata al rispetto di tutti gli altri presupposti previsti dalla normativa e dai chiarimenti di prassi richiamati nel documento.
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