Cassazione Civile, Ordinanza n. 37730/2021 del 01/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirenti)
La controversia
Due soggetti promittenti venditori hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che li aveva ritenuti inadempienti a un contratto preliminare di vendita immobiliare, in quanto non avevano cancellato entro la data fissata per il definitivo un'ipoteca gravante sull'immobile promesso in vendita; in conseguenza era stato ritenuto legittimo il recesso dei promissari acquirenti e i venditori erano stati condannati a restituire il doppio della caparra confirmatoria versata. Nel ricorso per cassazione erano articolati cinque motivi, ma la Corte non è entrata nel merito delle censure perché il Procuratore Generale ha eccepito l'improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c. per mancato tempestivo deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relativa notificazione. La Corte ha rilevato che i ricorrenti avevano dato atto della notifica della sentenza nel ricorso, sicché operava il termine breve di impugnazione e gravava su di loro l'onere di depositare, entro il termine di legge, la sentenza notificata; tale deposito è avvenuto solo tardivamente con memoria successiva, non essendo sufficiente che la data di notifica fosse pacifica o che la copia fosse poi prodotta dalla stessa parte oltre termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha ritenuto fondata l'eccezione del Pubblico Ministero perché, essendo stata allegata la notificazione della sentenza impugnata, i ricorrenti avrebbero dovuto depositare tempestivamente copia autentica della decisione con la relata di notifica ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Il deposito tardivo effettuato con memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. non ha sanato la carenza. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c.
copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta
Il deposito della sentenza impugnata munita della relata di notificazione è requisito di procedibilità del ricorso per cassazione quando la notificazione sia stata allegata o risulti dagli atti; il mancato deposito nel termine previsto comporta improcedibilità.
art. 372 c.p.c.
La produzione separata della copia autentica della sentenza con relata è ammessa solo se avvenga nel rispetto del termine di cui all'art. 369 c.p.c.; non consente il recupero di un deposito tardivo oltre quel termine.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La memoria depositata in vista dell'adunanza camerale non può sanare la mancata produzione tempestiva della sentenza notificata oltre il termine di procedibilità.
art. 327 c.p.c.
Se non risulta allegata la notificazione della sentenza, l'impugnazione si considera soggetta al termine lungo; se invece la notificazione è allegata o emerge dagli atti, opera il termine breve e il relativo onere documentale.
art. 325 c.p.c.
Quando la sentenza impugnata risulta notificata, il ricorso deve essere proposto e documentato nel rispetto del termine breve di impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02
In caso di definizione sfavorevole del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/02
Richiamato quale base del contributo unificato cui può aggiungersi l'ulteriore importo in caso di improcedibilità o rigetto, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando il ricorrente alleghi espressamente o implicitamente la notificazione della sentenza impugnata, opera il termine breve di impugnazione e il ricorrente ha l'onere di depositare entro il termine di legge la copia autentica della decisione con la relata di notifica.
- La mancata produzione tempestiva della sentenza notificata costituisce causa di improcedibilità del ricorso; il successivo deposito con memoria o comunque oltre il termine dell'art. 369 c.p.c. non sana il vizio.
- L'improcedibilità non è esclusa solo perché la notifica della sentenza sia pacifica o perché l'atto sia poi comunque pervenuto alla Corte: è decisivo il rispetto del termine e della modalità di deposito prescritti dalla legge.
- La produzione tardiva effettuata dallo stesso ricorrente non equivale alla disponibilità dell'atto nel fascicolo per effetto della produzione della controparte o dell'ufficio, ipotesi nelle quali la sanzione dell'improcedibilità può essere esclusa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37691/2021 del 01/12/2021
- ordinanza_civile · 1 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37692/2021 del 01/12/2021
- ordinanza_civile · 1 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37693/2021 del 01/12/2021
- ordinanza_civile · 1 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37694/2021 del 01/12/2021
- ordinanza_civile · 1 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37695/2021 del 01/12/2021
- ordinanza_civile · 1 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37696/2021 del 01/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →