Sentenza n. 1264/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 1971/2024, che aveva riconosciuto il diritto all’attribuzione della carta docente per l’anno scolastico 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1971/2024 del Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a sua disposizione la carta docente, accreditandovi le somme spettanti per l’anno scolastico 2022/2023. La sentenza era stata notificata il 20 dicembre 2024 all’indirizzo PEC del Ministero, con indicazione del codice fiscale e dell’annualità interessata. Decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione, il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia né aveva accreditato la somma. La ricorrente ha quindi chiesto l’integrale ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrato l’inadempimento dell’amministrazione e fondato il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., essendo decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza e persistendo l’inerzia ministeriale. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del Tribunale di Castrovillari secondo le prescrizioni in essa contenute entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Ha nominato sin d’ora, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale, con il compito di provvedere in via sostitutiva, anche mediante le eventuali modifiche di bilancio necessarie. Ha posto a carico dell’amministrazione inadempiente i compensi e le spese dell’eventuale attività commissariale, ritenendoli compresi nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e applicando analogicamente l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 300,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; nel caso concreto, il TAR lo ha ritenuto esperibile a fronte del perdurante inadempimento ministeriale.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
La disciplina relativa ai compensi del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza per l’esecuzione dei decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001 è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle ulteriori condanne al pagamento di somme di denaro, con conseguente imputazione dei compensi all’amministrazione inadempiente.
art. 1, comma 777, legge n. 208/2015
È indicato quale disposizione introduttiva dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicato analogicamente dal giudice quanto alla disciplina dei compensi dell’attività commissariale.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile contro l’amministrazione che non esegua una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario dopo il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione della pronuncia.
- Quando l’amministrazione permane inerte nell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale successiva fase sostitutiva.
- Il commissario ad acta può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione della pronuncia, comprese le eventuali modifiche di bilancio occorrenti per il pagamento delle somme dovute.
- In caso di ottemperanza relativa a una condanna al pagamento di somme di denaro, i compensi e le spese dell’eventuale attività commissariale possono essere posti a carico dell’amministrazione inadempiente, applicando analogicamente la disciplina prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
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