Sentenza del 13/03/2018 n. 823 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
CONTRIBUTO UNIFICATO - Impugnazione iscrizione ipoteca - Contestazione notifica delle cartelle di pagamento presupposte - Determinazione del contributo - Criteri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'iscrizione ipotecaria sostenendo di non aver ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento che ne costituivano il presupposto. La questione riguardava la determinazione del contributo tributario unificato: occorreva stabilire se esso fosse dovuto una sola volta per l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria oppure per ciascuna cartella la cui mancata notifica veniva dedotta.
La decisione
È stato affermato che, quando il ricorso mira all'annullamento dell'iscrizione ipotecaria e deduce anche la mancata notifica delle cartelle presupposte, il contributo tributario unificato è dovuto separatamente per ogni singola cartella. La censura relativa alla mancata notifica, infatti, costituisce un'impugnazione delle cartelle stesse, che devono essere considerate autonomamente impugnate, limitatamente a tale profilo, davanti al giudice tributario.
Norme richiamate
Disciplina del contributo tributario unificato
Il contributo deve essere determinato considerando il numero degli atti tributari effettivamente impugnati. Se il ricorso contesta la mancata notifica di più cartelle presupposte, ciascuna cartella è rilevante autonomamente ai fini del contributo.
Regole processuali sull'impugnazione degli atti tributari presupposti
La contestazione della mancata notifica di un atto presupposto non resta meramente incidentale rispetto all'atto successivo, ma equivale, per tale specifico aspetto, a un'impugnazione autonoma dell'atto presupposto.
Massime di principio
- Quando si impugna un atto della riscossione e si contesta anche la mancata notifica degli atti presupposti, ogni atto presupposto può essere considerato autonomamente impugnato ai fini del contributo unificato.
- Il contributo non dipende soltanto dall'atto formalmente indicato come oggetto principale del ricorso, ma anche dagli ulteriori atti la cui validità viene concretamente contestata.
- La deduzione della mancata notifica di più cartelle può comportare il pagamento di un contributo distinto per ciascuna cartella.
- Prima di proporre il ricorso è opportuno individuare con precisione tutti gli atti presupposti contestati e verificare il relativo cumulo dei contributi dovuti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 mar 2018Sentenza del 13/03/2018 n. 28 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 13 mar 2018Sentenza del 13/03/2018 n. 39 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 13 mar 2018Sentenza del 13/03/2018 n. 48 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 13 mar 2018Sentenza del 13/03/2018 n. 72 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 13 mar 2018Sentenza del 13/03/2018 n. 207 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 13 mar 2018Sentenza del 13/03/2018 n. 243 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →