Cassazione Penale, Sentenza n. 7049/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Mennetta aveva chiesto copia dei documenti menzionati nel decreto ministeriale di proroga del regime differenziato 41-bis per poter proporre opposizione; il Magistrato di sorveglianza aveva negato l'ostensione ma il Tribunale di sorveglianza aveva accolto il reclamo ritenendo che la negazione lesseva il diritto di difesa. I ricorrenti impugnavano in Cassazione sostenendo insufficiente motivazione del Tribunale, errata riferibilità delle norme sull'accesso agli atti (L. n.241/1990 e d.m. 115/1996) e invocando l'art. 41-bis comma 2-bis per esigenze di sicurezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza per inammissibilità sopravvenuta del reclamo per carenza di interesse attuale del detenuto: il procedimento di impugnazione relativo al decreto ministeriale che disponeva la proroga era già stato definito (ordinanza Sez. Prima n.1593/2023 dichiarativa di inammissibilità) e quindi la decisione richiesta dal Tribunale non poteva più produrre un vantaggio concreto per il ricorrente. Per tale motivo la Corte ha rilevato l'inammissibilità d'ufficio e ha disposto l'annullamento senza rinvio; non sono state attribuite spese processuali né sanzioni pecuniarie ai ricorrenti amministrativi, in conformità al principio che li esclude in queste ipotesi e tenuto conto della causa di inammissibilità sopravvenuta.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
Riferita al regime detentivo speciale e alle possibili limitazioni delle regole di trattamento e di conoscenza degli atti per esigenze di sicurezza; nel caso la Corte non ha deciso sul merito dell'accesso ai documenti alla stregua dell'art. 41-bis perché ha rilevato l'inammissibilità sopravvenuta per carenza di interesse
Legge 7 agosto 1990, n. 241
I ricorrenti hanno sostenuto che le regole di accesso previste dalla L. n.241/1990 si applicano all'accesso agli atti amministrativi ma non a procedure aventi natura giurisdizionale come quella di proroga del regime 41-bis; la Corte ha rilevato la questione ma non ha deciso sul punto per via dell'inammissibilità sopravvenuta
Decreto ministeriale n. 115 del 1996
Citato insieme alla L. n.241/1990 in rapporto al diritto di accesso agli atti amministrativi; anche su questo tema la Corte non si è pronunciata nel merito per sopravvenuta carenza di interesse
Ordinamento penitenziario
Richiamati dalla Corte in relazione alla disciplina delle impugnazioni e alla conseguenza che il Ministero e l'Amministrazione penitenziaria non sono soggetti, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della cassa delle ammende
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare nel processo penale deve essere immediato, concreto e attuale anche al momento della decisione: se il provvedimento che si chiede di riformare ha già visto definito l'oggetto dell'impugnazione in altra sede, l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse
- La Corte può rilevare d'ufficio e in qualsiasi stato e grado del procedimento cause di inammissibilità sopravvenute (es. mancanza di interesse) e annullare senza rinvio quando il vizio renda la decisione del giudice di merito ormai priva di utilità pratica per l'impugnante
- Una pronuncia favorevole sul diritto di accesso a documenti in materia 41-bis richiede che la conoscenza degli atti possa ancora produrre un vantaggio concreto per il detenuto; se tale vantaggio è venuto meno la questione sostanziale potrebbe non essere esaminata
- Le norme sull'accesso amministrativo (L. n.241/1990 e d.m. 115/1996) non si applicano automaticamente a procedimenti di natura giurisdizionale; tuttavia la Corte, in presenza di sopravvenuta carenza d'interesse, potrebbe non decidere sul regime applicabile
- Quando la parte soccombente è la pubblica amministrazione in procedimenti specificamente regolati (artt. 35-bis, 35-ter Ord. pen.), la Corte tende a non liquidare spese o sanzioni pecuniarie in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, salvo diverse previsioni
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