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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23847/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la statuizione relativa alla confisca del danaro sequestrato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione per la totale mancanza di motivazione circa la riconducibilita' delle somme all'attivita' illecita. Si osserva inoltre, nel ricorso, l'impossibilita' di applicare la disposizione di cui all'art. 240-bis c.p., e si contesta che il G.i.p. non abbia verificato né quale regime di confisca applicare (art. 73, co. 7-bis d.P.R. 309/1990 o art. 85-bis T.U.), né i presupposti richiesti (nexus con il reato e/o sproporzione tra patrimonio e reddito).

La decisione

La Corte ha ritenuto i ricorsi fondati e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla confisca. Ha rilevato che il G.i.p. non ha indicato quale tipo di confisca abbia applicato e non ha fornito alcuna motivazione sulla riconducibilita' delle somme all'attivita' illecita né su un'eventuale sproporzione rispetto al reddito. Per tali ragioni ha disposto il rinvio al Tribunale di Vasto per un nuovo giudizio sul punto.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento; la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 e' il provvedimento originario impugnato e delimitava l'ambito del giudizio rispetto agli altri profili non concordati.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare i limiti di impugnabilita' delle sentenze di patteggiamento quando misure siano state oggetto dell'accordo tra le parti; la Corte ricorda la giurisprudenza che distingue i casi in cui la misura era soggetta ad accordo da quelli in cui non lo era.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato come disciplina generale del vizio di motivazione in sede di cassazione; la Corte ha ritenuto applicabile il rimedio per carenza di motivazione sulla confisca.

  • art. 73, comma 7-bis d.P.R. 309/1990

    Una delle possibili norme sul regime di confisca applicabile ai beni sequestrati per reati in materia di stupefacenti; la Corte ha censurato l'omessa indicazione del G.i.p. circa l'eventuale applicazione di questa disposizione e la mancanza di verifica dei relativi presupposti.

  • art. 85-bis d.P.R. 309/1990 (T.U. stupefacenti)

    Altro regime di confisca previsto nel testo unico sugli stupefacenti; la Corte ha evidenziato che il G.i.p. non ha specificato se si trattasse di questa fattispecie né ha motivato i presupposti per la sua applicazione.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma richiamata dai ricorrenti come inapplicabile nel caso concreto; la Corte prende atto della doglianza relativa alla sua presunta non applicabilita', ma fonda l'annullamento sul generale vizio di motivazione e sull'omessa qualificazione del regime di confisca.

Massime di principio

  • In caso di confisca disposta in sentenza di patteggiamento, il giudice deve chiarire espressamente quale regime di confisca applica e motivare i presupposti relativi (riconducibilita' all'attivita' illecita e, se rilevante, sproporzione tra patrimonio e reddito).
  • Le sentenze di applicazione della pena per patteggiamento sono impugnabili per vizio di motivazione quanto alle misure non oggetto dell'accordo tra le parti; l'ammissibilita' del rimedio va valutata alla luce degli specifici limiti dell'art. 448 c.p.p.
  • La mera enunciazione di una confisca senza indicazione del quadro normativo applicato e senza argomentazione sui fatti che giustificano la misura e' insufficiente e comporta annullamento parziale con rinvio.
  • Il collegamento probatorio tra somme sequestrate e attivita' delittuosa deve emergere dalla motivazione: non e' sufficiente il mero sequestro formale, occorre una valutazione del nesso di causalita' o della sproporzione patrimoniale.
  • Se il giudice non si pronuncia sul tipo di confisca o non valuta la sproporzione rispetto al reddito, la Corte di legittimita' puo' disporre l'annullamento limitato a quella statuizione e rinviare per un nuovo esame.
  • In fase di redazione del ricorso in Cassazione e' utile contestare specificamente la carenza motivazionale e indicare quale normativa di confisca si ritiene erroneamente applicata o inapplicabile.

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