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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31459/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza di convalida dell'arresto, denunciando violazione degli artt. 391 e 449 c.p.p. e illogicità della motivazione per essere l'udienza di convalida iniziata oltre le 48 ore dall'arresto. Sostiene che l'arresto è da computarsi alle ore 12:00 del 04/03/2023, momento in cui fu fisicamente fermato in strada, mentre il verbale indica le ore 15:00 come momento dell'arresto; pertanto la convalida iniziata alle 14:10 del 06/03/2023 sarebbe tardiva. Denuncia il rischio che il termine di 48 ore possa essere artificiosamente dilatato dalla scelta della polizia giudiziaria di formalizzare l'arresto in un momento successivo.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto attendibile il verbale dei Carabinieri che indica le ore 15:00 del 04/03/2023 come momento dell'arresto, avvenuto dopo accertamenti necessari (identificazione, perquisizioni, verifica provenienza dell'auto e dell'arma, acquisizione denunce di furto, ecc.). La convalida si è svolta entro le 48 ore previste. Inoltre la Corte ha ritenuto sussistente lo stato di flagranza per alcuni reati (es. fuga con speronamento e danneggiamento dell'auto di servizio) e lo stato di quasi-flagranza per altri reati (possesso illegale dell'arma, ricettazione), posto che gli indizi e le tracce erano recenti e gli accertamenti svolti erano breve attività preventiva. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 cod.pen.

    Norma sostanziale richiamata per il reato di ricettazione; la sentenza la indica tra i reati per i quali sono emersi "gravi indizi di colpevolezza" al momento dell'arresto.

  • art. 337 cod.pen.

    Norma sostanziale richiamata (resistenza a pubblico ufficiale) riferita ai fatti accertati durante l'intervento e la fuga con speronamento.

  • art. 635, comma 2 n. 1 cod.pen.

    Norma sostanziale richiamata relativa ai danni aggravati, indicata tra i reati per cui il fermato è stato tratto in arresto.

  • art. 391 c.p.p.

    Norma procedurale richiamata dal ricorrente in tema di convalida/arresto; la Corte non ha ritenuto violato il principio invocato, ritenendo corretta la determinazione del momento dell'arresto secondo il verbale e la giurisprudenza consolidata.

  • art. 449 c.p.p.

    Norma procedurale richiamata dal ricorrente (presumibilmente in tema di motivazione dell'ordinanza); la Corte ha ritenuto la motivazione logica e sufficiente in relazione agli accertamenti operati.

  • art. 380 e 381 c.p.p.

    Richiamate come riferimento alle condizioni che legittimano l'arresto (delitti che consentivano l'arresto secondo le prescrizioni normative); la Corte ha ritenuto che gli accertamenti avessero fornito elementi idonei a disporre l'arresto facoltativo e la convalida.

  • art. 558, comma 4 c.p.p.

    Il termine di quarantotto ore è riferito alla formulazione della richiesta di convalida ed alla "presentazione" dell'imputato

    La Corte interpreta il termine delle 48 ore come riferito alla presentazione fisica dell'arrestato e alla richiesta di convalida; ammesso che l'inizio della trattazione dell'udienza possa avvenire successivamente purché non vi sia soluzione di continuità.

Massime di principio

  • Il momento dell'arresto rilevante per il calcolo delle 48 ore è quello in cui l'arrestato viene effettivamente posto a disposizione dell'autorità di sicurezza e quando sussistono "gravi indizi" che legittimano l'arresto, non semplicemente il primo fermo in strada se sono necessari accertamenti successivi.
  • I tempi necessari per accertamenti essenziali (identificazione, perquisizioni, verifica documentale e provenienza di cose/armi) possono giustificare che il verbale indichi un orario successivo come momento dell'arresto; tali attività possono essere escluse dal computo come attività indispensabili prima della formale privazione della libertà.
  • Il termine di 48 ore previsto dall'art. 558 c.p.p. si riferisce alla presentazione fisica e alla richiesta di convalida; l'effettiva trattazione dell'udienza può iniziare dopo purché non vi sia soluzione di continuità nella presenza dell'arrestato.
  • La distinzione tra flagranza e quasi-flagranza è rilevante: alcuni reati possono configurare flagranza immediata (fatti commessi in presenza), altri possono giustificare un arresto in quasi-flagranza quando l'indagato è sorpreso con cose o tracce indicanti la recentissima commissione del reato.
  • Il verbale redatto dalle forze di polizia ha forte presunzione di veridicità salvo prova di falsità; il ricorrente che contestasse l'orario o la ricostruzione deve fornire elementi sufficienti a dimostrare l'inesattezza del verbale.
  • Le impugnazioni basate su calcoli temporali del termine delle 48 ore senza considerare le attività investigative necessarie e la giurisprudenza consolidata hanno scarse probabilità di successo.

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