Cassazione Civile, Sentenza n. 16645/2022 del 23/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento relativa alla Tarsu per l'anno 2010. La Congregazione ha chiesto l'esenzione prevista dall'art. 5 del Regolamento comunale per locali adibiti al culto; i giudici di merito hanno negato l'esenzione ritenendo che per 'religioni riconosciute dallo Stato' si intendano solo quelle che hanno stipulato un'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 3 Cost. La Congregazione ha contestato tale lettura, deducendo di essere stata eretta ente morale ai sensi dell'art. 2 della legge n.1159/1929 e di aver inoltre sottoscritto un'intesa poi non approvata dal Parlamento; ha inoltre censurato omissioni del giudice d'appello in relazione all'accertamento della destinazione effettiva dei locali e alla riferibilità dell'immobile a luogo di culto (categoria catastale E/7).
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Lombardia per un nuovo esame. Principali pronunce: la dizione 'religioni riconosciute' nel regolamento comunale non può essere interpretata come condizionata alla sola stipulazione di un'intesa ai sensi dell'art. 8 Cost.; la qualificazione di una comunità come confessione religiosa può emergere da elementi quali il riconoscimento ai sensi dell'art. 2 legge 1159/1929, lo statuto, precedenti riconoscimenti o il fatto che sia in fase di perfezionamento un'intesa; tuttavia l'esenzione Tarsu richiede che i locali siano effettivamente destinati all'esercizio del culto e che tale destinazione sia stata indicata nella denuncia originaria o di variazione e riscontrata da elementi oggettivi o documentali. La mancanza della preventiva denuncia ai sensi dell'art.70 D.lgs. 507/1993 non è emendabile in giudizio per gli anni contestati, mentre in caso di denuncia il contribuente dovrà provare, se contestato, la destinazione a luogo di culto. Il giudice d'appello aveva errato nel negare l'esenzione unicamente per l'assenza di intesa; pertanto la causa è restituita al giudice di merito per verificare gli aspetti probatori e decidere sulla esenzione e sulle spese.
Norme richiamate
Regolamento comunale di Trescore Balneario, art. 5 comma 3 lett. f)
la Tarsu non si applica agli edifici adibiti al culto delle religioni riconosciute dallo Stato limitatamente ai locali destinati all'attivita' di culto vera e propria e alle aree scoperte di relativa pertinenza
La norma va interpretata in armonia con la normativa primaria e il principio comunitario 'chi inquina paga': l'esenzione riguarda solo gli edifici effettivamente destinati all'esercizio del culto e specificamente indicati nella denuncia o nella variazione; la mera classificazione catastale non basta e non può subordinare l'esenzione alla sola esistenza di un'intesa.
Costituzione, art. 8 comma 3
L'intesa è lo strumento per regolamentare rapporti specifici tra Stato e confessioni ma non è condizione necessaria per la qualificazione di una organizzazione come confessione religiosa né per il libero esercizio del culto. Non si può discriminare tra confessioni sulla base della sola stipulazione di intese.
Legge 24 giugno 1929 n. 1159, art. 2
Il riconoscimento come ente morale o la concessione della personalità civile ai sensi di tale legge costituiscono indici rilevanti per qualificare una comunità come confessione religiosa ai fini dell'applicazione di norme che si rivolgono alle confessioni.
D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, art. 62
Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilita' nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione
La norma primaria stabilisce i presupposti oggettivi per l'esenzione: occorre denuncia originaria o di variazione e verifica con elementi oggettivi o documentali. Le deroghe non operano automaticamente; grava sul contribuente l'onere informativo e probatorio.
D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, art. 70
Imposta l'obbligo di denuncia o di variazione per indicare i locali per cui si chiede l'esenzione: la mancata presentazione della denuncia preclude la possibilità di far valere l'esenzione per gli anni contestati.
Direttive UE (2006/12/CE art. 15 e 2008/98/CE art. 14)
Richiamano il principio 'chi inquina paga' che ispira l'art. 62 D.lgs. 507/1993: le norme nazionali e regolamentari devono essere interpretate in modo da non esentare locali idonei a produrre rifiuti dal pagamento del tributo.
D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 7 comma 5
E' richiamato come riferimento procedurale nel ricorso per censurare la decisione di merito (motivi di legittimità), in particolare rispetto agli oneri istruttori e alla valutazione delle prove.
Legge n. 2248 del 1865, allegato E art. 5
Citata in relazione a questioni procedurali e di documentazione; utilizzata dalla parte ricorrente per sostenere la corretta interpretazione/formazione degli atti.
Massime di principio
- La dizione 'religioni riconosciute' in un regolamento comunale non può essere automaticamente intesa come riferita solo alle confessioni che abbiano stipulato intese ai sensi dell'art. 8 Cost.: il giudice deve valutare se la comunità costituisce effettivamente una confessione religiosa sulla base di indici (statuto, riconoscimenti, ente morale, considerazione sociale, eventuale intesa in fase di perfezionamento).
- L'esenzione TARI/Tarsu prevista per i locali adibiti al culto opera solo se i locali sono effettivamente destinati all'esercizio del culto e tale destinazione è stata indicata nella denuncia originaria o di variazione e riscontrata con elementi oggettivi o documentali.
- La mera classificazione catastale (es. E/7) non è sufficiente a garantire l'esenzione: è necessario il rispetto dell'onere dichiarativo previsto dall'art. 70 D.lgs. 507/1993 e, se la circostanza è contestata, la prova in giudizio della destinazione a luogo di culto.
- La mancata presentazione della denuncia/variazione nei termini impedisce di far valere l'esenzione per gli anni contestati e non è emendabile in sede di impugnazione per quegli anni.
- I Comuni, nel prevedere regole di esenzione, devono conformarsi al principio 'chi inquina paga' e non possono introdurre criteri discriminatori che colleghino l'esenzione solo alla stipulazione di intese da parte delle confessioni religiose.
- Per ottenere e mantenere benefici fiscali relativi ai locali di culto, le comunità religiose devono curare la documentazione formale (denuncia/variazione, statuto, atti di riconoscimento) e conservare elementi oggettivi che dimostrino l'uso effettivo dei locali per il culto.
- In caso di contenzioso, il giudice di merito deve compiere un accertamento concreto e motivato sulla qualità della comunità come confessione religiosa e sulla destinazione d'uso dei locali, evitando decisioni basate esclusivamente su criteri formali di presenza o meno di un'intesa.
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