Sentenza del 01/06/2017 n. 3942 - Comm. Trib. Prov. Milano
RITENUTE - Cumulo sanzioni per omessa effettuazione ritenute alla fonte e omesso versamento - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato escluso il cumulo delle due sanzioni. Quando l'omesso versamento deriva direttamente dal fatto che le ritenute non sono state effettuate, si applica esclusivamente la sanzione prevista dall'art. 14 del d.lgs. n. 471/1997, che assorbe la successiva condotta di omesso versamento delle ritenute non operate. La disciplina più favorevole si applica anche ai fatti commessi anteriormente al 1° gennaio 2016.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di applicare cumulativamente la sanzione per l'omessa effettuazione delle ritenute alla fonte, prevista dall'art. 14 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e quella per l'omesso versamento delle ritenute non operate, prevista dall'art. 13 del medesimo decreto. La questione è stata esaminata alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 15, comma 1, lettera p), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158.
Norme richiamate
Art. 14 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Sanzione per l'omessa esecuzione delle ritenute alla fonte
La sanzione per la mancata effettuazione delle ritenute è l'unica applicabile quando il mancato versamento costituisce conseguenza immediata della mancata ritenuta.
Art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Sanzione per l'omesso versamento delle ritenute non operate
A seguito delle modifiche normative, la sanzione non si cumula con quella prevista dall'art. 14 quando le ritenute non sono state previamente effettuate.
Art. 15, comma 1, lettera p), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158
La modifica dell'art. 13 ha introdotto una disciplina più favorevole, applicabile anche alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore.
Massime di principio
- Quando l'omesso versamento è la conseguenza automatica dell'omessa effettuazione della ritenuta, le due condotte non devono essere sanzionate cumulativamente.
- In presenza di una ritenuta mai operata, deve essere applicata la sanzione per omessa effettuazione della ritenuta, mentre l'omesso versamento della medesima ritenuta è assorbito.
- Le modifiche sanzionatorie più favorevoli possono applicarsi anche a violazioni commesse prima della loro entrata in vigore, secondo il principio del favor rei.
- Il cumulo può essere ipotizzabile solo se si tratta di condotte autonome e non di un unico illecito in cui il mancato versamento deriva necessariamente dalla mancata effettuazione della ritenuta.
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