Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1321/2026 - Palermo, Sezione 4

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 43 del giorno 15.1.2025, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202501733

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento del bonus "Carta del Docente"

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile il 16 luglio 2025, che aveva ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito il pagamento di 500 euro annui, oltre accessori, per gli anni scolastici 2017/2018, 2022/2023 e 2023/2024, a titolo di bonus "Carta del Docente" previsto dall'art. 1 della l. n. 107/2015. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e chiesto la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso è stato notificato dopo la notifica del titolo e dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'azione di ottemperanza. Ha rilevato il passaggio in giudicato della sentenza il 16 luglio 2025, la sua notificazione all'Amministrazione il 16 gennaio 2025 e la notificazione del ricorso in ottemperanza il 29 settembre 2025, successiva al decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al titolo mediante il pagamento delle somme dovute, comprensive degli accessori, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, disponendo che intervenga, su istanza della ricorrente, qualora il Ministero non adempia nel termine assegnato. Il commissario dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla richiesta, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l'azione di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, ove necessario, un commissario ad acta.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce il fondamento normativo del bonus "Carta del Docente" oggetto della condanna contenuta nel titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Subordina la proposizione delle azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    È richiamato per escludere un compenso aggiuntivo al commissario ad acta, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione e il ricorso sia stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
  • In presenza di una condanna giudiziale al pagamento di somme di denaro rimasta ineseguita, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione il pagamento integrale degli importi dovuti, comprensivi degli accessori indicati nel titolo e computati secondo legge.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla richiesta dell'interessato dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.
  • Il commissario ad acta incaricato dell'esecuzione di una condanna pecuniaria può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione, anche con facoltà di delega, e può essere escluso ogni compenso ulteriore quando trovi applicazione il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.