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Sentenza

Sentenza n. 2802/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: a) del provvedimento interdittivo prot. n. -OMISSIS-, con cui la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, pronunciandosi sull’istanza di aggiornamento avanzata il -OMISSIS-, ha ritenuto sussistenti a carico della società ricorrente i tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata, tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi, previsti dagli articoli 84 e 91 del C.A.; b) dei verbali del GIA del -OMISSIS- (non conosciuto); c) per quanto occorrer possa, delle note prefettizie n. -OMISSIS-; quanto ai motivi aggiunti depositati il 3/12/2025: a) della informativa antimafia interdittiva prot. n. -OMISSIS- con cui la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, sulla base di una nuova ed autonoma istruttoria, ha confermato la sussistenza a carico della società ricorrente di tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata, tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi, previsti dagli articoli 84 e 91 del CA; b) del verbale del GIA n-OMISSIS-; c) della nota della DIA prot. n. -OMISSIS-; d) della nota della DIA prot. n. -OMISSIS- e) del provvedimento del Comune di Giugliano in Campania di decadenza della s.c.i.a. commerciale prot. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202503194

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: informativa antimafia interdittiva originaria e successiva conferma prefettizia adottata all’esito del riesame, nonché provvedimento comunale di decadenza dalla SCIA commerciale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura e comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’informativa antimafia originaria, contestando i presupposti del pericolo di infiltrazione mafiosa e la mancata ammissione alle misure di prevenzione collaborativa previste dall’art. 94-bis del d.lgs. 159/2011. Dopo l’accoglimento cautelare ai fini del riesame, la Prefettura ha adottato una nuova informativa interdittiva, fondata su autonoma istruttoria, confermando la prognosi di condizionamento criminale. La società l’ha impugnata con motivi aggiunti, deducendo: violazione dell’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. 159/2011 per omessa comunicazione di avvio e mancato contraddittorio; violazione degli artt. 41 e 97 Cost., delle disposizioni del codice antimafia e della legge n. 241/1990; difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed elusione dell’effetto conformativo della pronuncia cautelare; illegittimo utilizzo della precedente sentenza del Consiglio di Stato, benché impugnata per revocazione; mancata valutazione del licenziamento del dipendente arrestato; illegittima esclusione dalle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis; infine, illegittimità derivata del provvedimento comunale di decadenza dalla SCIA commerciale. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti per ampliamento del thema decidendum. La ricorrente ha inoltre chiesto lo stralcio di un verbale dei Carabinieri e di una memoria dell’Avvocatura, depositati tardivamente.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: la nuova informativa, adottata dopo il riesame disposto in sede cautelare, è stata ritenuta innovativa, autonoma e basata su rinnovata istruttoria, cosicché ha superato e assorbito il provvedimento originario. L’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti è stata respinta: l’art. 43 c.p.a. consente di proporre con motivi aggiunti domande nuove purché connesse, e la decadenza dalla SCIA commerciale deriva direttamente dalla nuova interdittiva. Sono stati espunti dal fascicolo gli atti depositati tardivamente. Nel merito, i motivi aggiunti sono stati respinti. L’omissione del contraddittorio procedimentale è stata ritenuta legittima perché la Prefettura aveva motivato specificamente la superfluità della partecipazione, richiamando la precedente partecipazione della società, l’oggettività e non modificabilità degli elementi acquisiti, la gravità del quadro indiziario e l’esigenza di celerità. Il TAR ha ritenuto adeguata la prognosi prefettizia di infiltrazione mafiosa, fondata non soltanto sulle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, ma anche su intercettazioni, rapporti con esponenti dei clan, cointeressenze economiche con altre società interdette, legami familiari, precedenti penali e operazioni immobiliari ritenute opache. La pendenza del ricorso per revocazione contro la precedente sentenza del Consiglio di Stato non incide sulla rilevanza delle statuizioni richiamate. Il nuovo arresto di un dipendente della società per estorsione aggravata dal metodo mafioso è stato considerato ulteriore elemento di conferma della permeabilità dell’impresa, anche se il dipendente era stato licenziato. Le misure di prevenzione collaborativa sono state legittimamente escluse perché il condizionamento è stato ritenuto non occasionale e perdurante. Il diniego del controllo giudiziario da parte del Tribunale delle misure di prevenzione non smentisce l’interdittiva, in ragione dell’autonomia tra prevenzione amministrativa e prevenzione penale e dei diversi oggetti e standard valutativi. La legittimità dell’interdittiva rende legittima, per illegittimità derivata, anche la decadenza comunale dalla SCIA commerciale. Spese compensate.

Norme richiamate

  • artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011

    Fondano il potere prefettizio di adottare l’informazione antimafia interdittiva quando emerga il pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa diretti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa.

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011

    Consente, in presenza di particolari esigenze di celerità adeguatamente motivate, di omettere la comunicazione di avvio del procedimento; l’omissione è stata ritenuta legittima in ragione della precedente partecipazione della società, della gravità e non modificabilità degli indizi e dell’inutilità concreta di un nuovo apporto partecipativo.

  • art. 94-bis d.lgs. 159/2011

    Le misure di prevenzione collaborativa presuppongono un condizionamento occasionale o comunque un fattore critico suscettibile di essere neutralizzato; non sono applicabili quando il condizionamento risulti perdurante e non occasionale.

  • art. 34-bis d.lgs. 159/2011

    Il controllo giudiziario appartiene a un autonomo ambito di prevenzione penale e la relativa decisione non mette in discussione, di per sé, i presupposti dell’interdittiva prefettizia.

  • art. 43 c.p.a.

    Consente di proporre con motivi aggiunti domande nuove purché connesse a quelle già proposte; è stata ritenuta ammissibile l’impugnazione congiunta della nuova interdittiva e della conseguente decadenza dalla SCIA commerciale.

  • art. 67 d.lgs. 159/2011

    L’interdittiva antimafia produce effetti anche sull’autorizzazione o titolo abilitativo commerciale, rendendo legittima la decadenza dalla SCIA quale conseguenza dell’interdittiva.

Massime di principio

  • Quando un nuovo provvedimento amministrativo, adottato dopo il riesame disposto dal giudice, è innovativo, autonomo, fondato su una rinnovata istruttoria e dotato di autonoma efficacia lesiva, esso supera e assorbe il provvedimento originario, determinando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso contro quest’ultimo.
  • La partecipazione procedimentale può essere omessa nel procedimento per l’adozione o la conferma di un’informativa antimafia quando l’amministrazione motivi specificamente sulla superfluità del contraddittorio, valorizzando la precedente partecipazione dell’interessato, l’oggettività e non modificabilità degli elementi indiziari, la gravità del pericolo di condizionamento e l’esigenza di celerità dell’intervento preventivo.
  • La prognosi di infiltrazione mafiosa è una valutazione prefettizia discrezionale di tipo induttivo e probabilistico, che non richiede la certezza propria dell’accertamento penale, ma deve fondarsi su un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti idonei a rendere il pericolo più probabile che non.
  • La prognosi interdittiva può fondarsi anche su elementi diversi da condanne o imputazioni penali definitive, quali intercettazioni, rapporti con esponenti criminali, cointeressenze economiche con società interdette, legami familiari, precedenti penali e operazioni economiche sospette, purché valutati in un quadro complessivo e coerente.
  • La presenza nell’impresa di un dipendente coinvolto in reati aggravati dal metodo mafioso può costituire un elemento rilevante per desumere la permeabilità dell’organizzazione aziendale, anche se il dipendente non riveste ruoli apicali e sia stato successivamente licenziato.
  • Il controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. 159/2011 e l’informativa antimafia interdittiva sono strumenti autonomi, affidati a giudici e autorità diversi e caratterizzati da differenti oggetti e standard di valutazione; una decisione del Tribunale delle misure di prevenzione non può quindi automaticamente smentire la prognosi prefettizia.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazioneEffetti sui contratti e sui titoli abilitativiPrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaSopravvenuta carenza di interesse

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