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Sentenza

Sentenza n. 1899/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.1205/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202504724

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1205/2024, che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1205/2024, notificata e munita dell'attestazione del passaggio in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero a corrispondere, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, la somma complessiva di euro 2.500,00 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023. Poiché l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo giudiziale, il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza adeguatamente contrastare la pretesa. Il giudice ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni pubbliche, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando l'esecuzione entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Il Ministero deve pagare le somme riconosciute dal titolo, detraendo eventuali importi già versati, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza, oltre agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del diritto di credito: l'entità del credito deriva dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali. Pertanto, i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e la legge, in particolare gli artt. 1282 e seguenti c.c. In caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale interverrà su istanza del creditore e dovrà eseguire l'incarico entro i successivi 60 giorni, determinando definitivamente quanto dovuto e adottando gli atti contabili necessari. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato infine condannato al pagamento di euro 800,00 per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Costituisce il fondamento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la cui attribuzione era stata riconosciuta dal giudicato da eseguire.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo di somme di denaro.

  • artt. 1282 e 1283 c.c.

    Impongono di determinare misura e decorrenza degli interessi secondo i parametri legali applicabili; i conteggi del creditore non sono vincolanti oltre quanto risulti dal titolo e dalla legge.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento della disciplina delle spese nel processo amministrativo e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Disciplina l'onere relativo al contributo unificato nel giudizio amministrativo, riconosciuto in dispositivo solo se dovuto.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di somme non costituisce il diritto di credito, ma ne consente il soddisfacimento sulla base del contenuto del titolo, delle norme applicabili e degli eventuali adempimenti già eseguiti.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la quantificazione del credito indicata dal ricorrente non vincola definitivamente l'amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi: l'importo deve essere verificato secondo il titolo esecutivo e i criteri legali relativi a misura e decorrenza degli interessi.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni pubbliche, il giudice amministrativo può ordinare l'esecuzione del giudicato entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico le cui funzioni istituzionali siano coerenti con l'attività richiesta; quando l'incarico rientra nei compiti istituzionali del dipendente pubblico, non è dovuto uno specifico compenso commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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