Ordinanza n. 1775/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2026 0000031 del 23 gennaio 2026, con cui il Vice Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare ha annullato il precedente decreto di approvazione delle graduatorie e ha approvato le nuove graduatorie di merito e dichiarato i vincitori dei concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di Tenenti in servizio permanente nei ruoli normali dell’Esercito, nella parte in cui non ha proporzionalmente aumentato i posti riservati di cui all’art. 2 del bando a seguito dell’incremento dei posti messi a concorso e, conseguentemente, non ha dichiarato la ricorrente vincitrice del concorso per il Corpo di commissariato dell’Esercito – Giurisprudenza; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso, ove occorra, il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2025 0420741 del 23 settembre 2025 (bando di concorso), nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento proporzionale delle riserve in caso di aumento dei posti a concorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie di merito e dichiarazione dei vincitori dei concorsi per la nomina di tenenti in servizio permanente nei ruoli normali dell'Esercito, nella parte relativa al mancato adeguamento proporzionale dei posti riservati dopo l'incremento dei posti messi a concorso
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione banditrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale del 23 gennaio 2026, con il quale sono state annullate le precedenti graduatorie e approvate nuove graduatorie di merito con dichiarazione dei vincitori, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto aumentare proporzionalmente i posti riservati previsti dall'art. 2 del bando a seguito dell'incremento dei posti disponibili. Ha inoltre censurato, ove occorrente, il bando nella parte in cui non prevedeva un meccanismo di adeguamento proporzionale delle riserve. In via subordinata, la ricorrente ha dedotto una questione relativa al computo, nella quota di riserva, dei candidati riservatari risultati vincitori per merito, contestando la mancata proclamazione della propria vittoria nel concorso per il Corpo di commissariato dell'Esercito – Giurisprudenza.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In primo luogo, ha rilevato che nessuna norma prevede una soglia minima di riserve né impone il loro necessario aumento quando siano redistribuiti posti rimasti scoperti presso altre categorie. Ne consegue che non sussisteva, allo stato, un obbligo dell'amministrazione di conservare la proporzione originariamente prevista dal bando tra posti riservati e posti non riservati. Il Collegio ha inoltre osservato che un aumento delle riserve disposto dopo l'emanazione del bando potrebbe, al contrario, incidere sulla par condicio dei concorrenti, riservando i necessari approfondimenti alla fase di merito. Quanto alla censura subordinata, il TAR ha ritenuto, a un primo sommario esame, non favorevolmente apprezzabile l'argomento secondo cui il candidato riservatario vincitore per merito non dovrebbe essere computato nella quota di riserva: richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha affermato che tale candidato deve essere incluso nel totale dei soggetti rientranti nella quota, poiché soddisfa contemporaneamente l'interesse alla selezione dei migliori e quello alla presenza nell'amministrazione di soggetti muniti delle caratteristiche che giustificano la riserva. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura della controversia.
Norme richiamate
art. 2 del bando di concorso
La disposizione prevedeva i posti riservati, ma il TAR ha ritenuto che non imponesse, in assenza di una specifica norma, un adeguamento proporzionale delle riserve in caso di incremento dei posti messi a concorso.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la decisione sull'istanza cautelare; l'istanza è stata respinta.
Massime di principio
- In assenza di una specifica previsione normativa, l'aumento dei posti messi a concorso o la redistribuzione di posti rimasti scoperti in altre categorie non impone automaticamente l'incremento proporzionale dei posti riservati previsto dal bando.
- La modifica in aumento della quota di riserva dopo l'emanazione del bando può incidere sulla par condicio dei concorrenti e deve quindi essere valutata con particolare cautela.
- Il candidato appartenente a una categoria riservataria che risulti vincitore per merito deve essere computato nel totale dei soggetti rientranti nella quota di riserva, poiché la sua selezione soddisfa sia l'interesse alla scelta dei migliori sia quello alla presenza nell'amministrazione di soggetti dotati delle caratteristiche cui la riserva si riferisce.
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