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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24187/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla pretesa dell'INPS di assoggettare un avvocato, iscritto all'albo e titolare di partita IVA, all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata e al versamento di contributi previdenziali per i redditi prodotti nell'anno 2011, per l'importo di euro 760,39. Il professionista aveva agito per l'accertamento negativo dell'obbligo contributivo, ma in appello la domanda era stata respinta: la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente l'obbligo contributivo nonostante il reddito imponibile fosse inferiore a euro 5.000, valorizzando l'abitualità dell'esercizio della professione, non contestata, oltre all'iscrizione all'albo e alla partita IVA. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) violazione dell'art. 2, commi 25 e 26, L. n. 335/1995, per asserita erronea interpretazione della disciplina degli iscritti agli ordini professionali; (2) violazione dell'art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2004, sostenendo che la soglia reddituale inferiore a euro 5.000 impedisse la contribuzione e che l'accertamento dell'abitualità fosse erroneo; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione, riproposta in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la giurisprudenza di legittimità distingue tra professionista abituale iscritto ad albo, per il quale l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata non dipende dal superamento della soglia di euro 5.000, e attività autonoma occasionale, per la quale invece la soglia reddituale assume rilievo. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva accertato l'abitualità dell'attività professionale sulla base di elementi non specificamente censurati, quali iscrizione all'albo, partita IVA e mancata contestazione dell'abitualità. È stato dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, poiché il ricorso non riportava in modo specifico il contenuto degli atti processuali necessari a verificare la dedotta omessa pronuncia sulla prescrizione; la Corte ha richiamato il requisito di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione anche quando si denunciano errores in procedendo. Nessuna statuizione sulle spese, per difetto di sostanziale attività difensiva dell'INPS; disposto inoltre l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 25 e 26, L. n. 335/1995

    L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i professionisti iscritti ad albi è collegato all'esercizio abituale di un'attività professionale che produca redditi non assoggettati a contribuzione presso la cassa di riferimento.

  • art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2004

    La soglia di reddito superiore a euro 5.000 rileva per l'attività autonoma occasionale; non è invece decisiva quando l'attività professionale abbia carattere abituale.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Le doglianze sono state proposte come violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta inammissibile per difetto di specifica indicazione degli atti processuali rilevanti.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Il requisito di specificità/autosufficienza del ricorso opera anche in caso di errori processuali e impone di indicare con precisione gli atti e i documenti rilevanti.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    Sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Per i professionisti iscritti ad albo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dall'esercizio abituale della professione, anche se non esclusiva, quando il reddito non sia già soggetto a contribuzione presso la cassa di riferimento.
  • La soglia reddituale di euro 5.000 è rilevante per qualificare l'attività autonoma occasionale, ma non esclude di per sé la contribuzione se l'attività presenta i caratteri dell'abitualità.
  • L'abitualità dell'esercizio professionale può essere desunta da indizi come iscrizione all'albo, titolarità di partita IVA e assetto organizzativo dell'attività; la percezione di un reddito inferiore alla soglia può solo costituire un indizio contrario da valutare insieme agli altri elementi.
  • Il giudizio di non contestazione e, più in generale, la censura di omessa pronuncia presuppongono che il ricorso per cassazione riporti specificamente gli atti processuali rilevanti, perché la Corte di legittimità non può verificare il fatto processuale in assenza di adeguata autosufficienza.
  • Anche quando si deducono errores in procedendo, il potere della Corte di esaminare direttamente gli atti è subordinato al rispetto del requisito di specificità del motivo e dell'indicazione puntuale degli atti e documenti su cui la censura si fonda.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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