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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32375/2025 del 01/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Genova che aveva respinto il reclamo contro il diniego di permesso premio disposto dal magistrato di sorveglianza (decreto 17/12/2024). Il ricorrente, assistito dall'avv. Elisabetta Feilliene, deduceva vizio di motivazione (ai sensi dell'art. 606, comma 1, e), cod. proc. pen.), lamentando che il Tribunale non aveva considerato le ragioni poste a fondamento della richiesta (incontro con il figlio), che i precedenti penali erano ormai risalenti e che l'episodio disciplinare (possesso di un telefono cellulare) era di scarsa gravità e, nel giudizio di cognizione, era stata riconosciuta l'ipotesi dell'art. 131-bis cod. pen.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che i permessi premio ex art. 30-ter L. n. 354/1975 richiedono la regolare condotta e l'assenza di pericolosità sociale. Il Tribunale di sorveglianza aveva motivatamente rilevato la mancata regolare condotta del ricorrente, attestata da una sanzione disciplinare per possesso non consentito di un telefono cellulare (5 giorni di esclusione dalle attività in comune), e la persistenza di elementi che non consentivano di escludere la dipendenza da fonti illecite di sostentamento; per tali ragioni era stata disposta la prosecuzione dell'osservazione inframuraria. La Corte ha altresì precisato che il riconoscimento dell'art. 131-bis nel giudizio di cognizione non vincola la magistratura di sorveglianza nella valutazione del requisito della regolare condotta, che è apprezzamento autonomo. Infine, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 30-ter, legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario)

    I permessi premio possono essere concessi ai detenuti che abbiano tenuto una regolare condotta durante la detenzione e che non risultino socialmente pericolosi.

    La Corte interpreta la norma come vincolante: la regolare condotta e l'assenza di pericolosità sociale sono requisiti essenziali per la concessione del permesso premio; la valutazione spetta alla magistratura di sorveglianza e può escludere il beneficio se emergono sanzioni disciplinari o elementi che rendono incerta l'affidabilità esterna.

  • art. 131-bis c.p.

    Il riconoscimento, in sede di giudizio di cognizione, della rilevanza attenuante speciale ex art. 131-bis non vincola la magistratura di sorveglianza nella valutazione della regolare condotta ai fini dei benefici penitenziari; quest'ultima svolge un autonomo apprezzamento delle condotte tenute durante l'esecuzione della pena, salvo che emerga l'insussistenza del fatto o la mancata commissione da parte del richiedente.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Norma richiamata come criterio di censura (vizio di motivazione): la Corte ha esaminato la doglianza sul punto e l'ha reputata infondata perché la motivazione del Tribunale di sorveglianza è ritenuta adeguata e non contraddittoria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali; la Corte ha disposto che il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese a seguito del rigetto del ricorso.

  • Giurisprudenza citata: Sez. 1, n. 2380 del 11/10/2018 (Rv. 274870 - 01)

    Precedente utilizzato per affermare il principio secondo cui la valutazione della regolare condotta ai fini dei benefici è autonoma rispetto alla diversa valutazione fatta dal giudice della cognizione.

Massime di principio

  • La concessione del permesso premio richiede la sussistenza contemporanea dei requisiti di "regolare condotta" durante la detenzione e dell'assenza di pericolosità sociale; la loro valutazione è di competenza della magistratura di sorveglianza.
  • Le sanzioni disciplinari interne (anche se di entità limitata) possono compromettere la regolare condotta e giustificare il diniego del beneficio; il giudizio di cognizione (es. riconoscimento 131-bis) non elimina automaticamente gli effetti disciplinari ai fini dei permessi.
  • La magistratura di sorveglianza compie un apprezzamento autonomo delle condotte poste in essere durante l'esecuzione della pena; la Cassazione controlla la legittimità di tale apprezzamento ma non riesamina il merito in maniera ampia.
  • Motivi personali o familiari (es. incontro con il figlio) sono rilevanti ma non suppliscono all'assenza dei requisiti normativi: occorre dimostrare la regolare condotta e l'affidabilità esterna.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, le doglianze di vizio motivazionale devono essere fondate: la mera richiesta di una diversa valutazione di merito viene rigettata e può comportare condanna alle spese.

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