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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24188/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione relativa a un procedimento penale per tentata estorsione e tentato omicidio ai danni di Akhabum Assan. Il Gip aveva convalidato l'arresto sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e della moglie. In dibattimento emersero contraddizioni delle dichiarazioni della vittima e altri testi riferirono circostanze alternative (caduta durante un tentativo di fuga). Il Tribunale di merito, pur giungendo all'assoluzione, ritenne comunque che l'istante e il coimputato fossero stati presenti fuori dall'abitazione e avessero tenuto comportamenti insistenti e, secondo il giudice della riparazione, anche violenti/minacciosi per la riscossione di un credito, idonei a integrare colpa grave ostativa all'indennizzo.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato dalla Corte di Cassazione. I giudici hanno confermato che il giudice della riparazione ha correttamente valutato, in autonomia e secondo i parametri dell'art. 314 c.p.p., l'esistenza di una condotta dolosa o di colpa grave idonea a far venir meno il diritto all'indennizzo. La Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento, operato dal giudice della riparazione, che l'atteggiamento persistente, insistente e potenzialmente aggressivo dei due imputati abbia contribuito a creare la situazione che ha portato all'arresto, anche se alcune risultanze probatorie sono emerse compiutamente solo in dibattimento. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate in euro 1.000.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    La Corte interpreta l'art. 314 come norma che esclude l'indennizzo solo quando ricorra una condotta che abbia dato o contribuito a dare causa alla detenzione, valutando tale condotta secondo il parametro della colpa grave in senso oggettivo; il giudice della riparazione può esaminare tutto il materiale probatorio con giudizio autonomo ex ante.

  • art. 393 cod. pen.

    Richiamata dalla Corte come riferimento alla fattispecie che il Tribunale aveva ritenuto ravvisabile rispetto al comportamento tenuto dai due imputati; la Corte segnala che l'eventuale ricorrenza di profili tipici penali può essere valutata dal giudice della riparazione ai fini dell'esclusione dell'indennizzo, anche se poi nel processo penale è intervenuta l'assoluzione.

  • Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 (Maltese)

    Principio giurisprudenziale richiamato: il giudice della riparazione valuta ex ante, con autonomia rispetto al giudizio penale, se la condotta abbia creato la falsa apparenza di configurabilità del reato; non è necessario che la condotta integri un reato definitivamente accertato nel processo penale.

  • Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro e altri)

    Richiamata per affermare l'autonomia del giudizio di riparazione rispetto al giudizio penale e la piena libertà del giudice della riparazione di valutare il materiale probatorio per accertare l'esistenza o meno delle condizioni che escludono il diritto all'indennizzo.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione opera con autonomia rispetto al giudice penale e può valutare l'intero materiale probatorio per stabilire se la condotta dell'interessato abbia dato o contribuito a dare causa alla detenzione, anche se alcuni elementi emergono pienamente solo in dibattimento.
  • La causa ostativa all'indennizzo non richiede la sussistenza di una condanna penale: è sufficiente che emergano elementi che, valutati ex ante e oggettivamente, dimostrino dolo o colpa grave nella condotta che ha creato la situazione di intervento coercitivo dell'Autorità.
  • La 'colpa grave' ai fini della riparazione va valutata in senso oggettivo (parametro quod plerumque accidit): non si giudica la soggettiva prevedibilità dell'agente ma se la sua condotta, di norma, poteva prevedibilmente ingenerare un intervento dell'autorità giudiziaria.
  • La circostanza che il giudice penale abbia assolto per insufficienza di prove non impedisce al giudice civile/riparazione di ritenere che la stessa condotta abbia comunque contribuito alla causa della detenzione, se ciò risulta ragionevolmente dagli elementi processuali.
  • Per chi propone domanda di riparazione, è utile documentare e dimostrare che la detenzione non sia stata causata o aggravata da comportamenti personali riconducibili a dolo o colpa grave: orari, modalità di presenza sul luogo, ripetute condotte aggressive o minacciose possono essere valutate negativamente.
  • Per l'Autorità giudiziaria che convalida un arresto, la correttezza formale non è l'unico elemento: il giudizio di riparazione sottolinea l'importanza di un'istruttoria prudente e della verifica critica delle dichiarazioni della persona offesa, ma la sua inefficienza non esclude automaticamente l'addebito di colpa dell'individuo se questi ha tenuto comportamenti oggettivamente rilevanti.

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