Cassazione Penale, Sentenza n. 24188/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione relativa a un procedimento penale per tentata estorsione e tentato omicidio ai danni di Akhabum Assan. Il Gip aveva convalidato l'arresto sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e della moglie. In dibattimento emersero contraddizioni delle dichiarazioni della vittima e altri testi riferirono circostanze alternative (caduta durante un tentativo di fuga). Il Tribunale di merito, pur giungendo all'assoluzione, ritenne comunque che l'istante e il coimputato fossero stati presenti fuori dall'abitazione e avessero tenuto comportamenti insistenti e, secondo il giudice della riparazione, anche violenti/minacciosi per la riscossione di un credito, idonei a integrare colpa grave ostativa all'indennizzo.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato dalla Corte di Cassazione. I giudici hanno confermato che il giudice della riparazione ha correttamente valutato, in autonomia e secondo i parametri dell'art. 314 c.p.p., l'esistenza di una condotta dolosa o di colpa grave idonea a far venir meno il diritto all'indennizzo. La Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento, operato dal giudice della riparazione, che l'atteggiamento persistente, insistente e potenzialmente aggressivo dei due imputati abbia contribuito a creare la situazione che ha portato all'arresto, anche se alcune risultanze probatorie sono emerse compiutamente solo in dibattimento. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate in euro 1.000.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
La Corte interpreta l'art. 314 come norma che esclude l'indennizzo solo quando ricorra una condotta che abbia dato o contribuito a dare causa alla detenzione, valutando tale condotta secondo il parametro della colpa grave in senso oggettivo; il giudice della riparazione può esaminare tutto il materiale probatorio con giudizio autonomo ex ante.
art. 393 cod. pen.
Richiamata dalla Corte come riferimento alla fattispecie che il Tribunale aveva ritenuto ravvisabile rispetto al comportamento tenuto dai due imputati; la Corte segnala che l'eventuale ricorrenza di profili tipici penali può essere valutata dal giudice della riparazione ai fini dell'esclusione dell'indennizzo, anche se poi nel processo penale è intervenuta l'assoluzione.
Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 (Maltese)
Principio giurisprudenziale richiamato: il giudice della riparazione valuta ex ante, con autonomia rispetto al giudizio penale, se la condotta abbia creato la falsa apparenza di configurabilità del reato; non è necessario che la condotta integri un reato definitivamente accertato nel processo penale.
Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro e altri)
Richiamata per affermare l'autonomia del giudizio di riparazione rispetto al giudizio penale e la piena libertà del giudice della riparazione di valutare il materiale probatorio per accertare l'esistenza o meno delle condizioni che escludono il diritto all'indennizzo.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione opera con autonomia rispetto al giudice penale e può valutare l'intero materiale probatorio per stabilire se la condotta dell'interessato abbia dato o contribuito a dare causa alla detenzione, anche se alcuni elementi emergono pienamente solo in dibattimento.
- La causa ostativa all'indennizzo non richiede la sussistenza di una condanna penale: è sufficiente che emergano elementi che, valutati ex ante e oggettivamente, dimostrino dolo o colpa grave nella condotta che ha creato la situazione di intervento coercitivo dell'Autorità.
- La 'colpa grave' ai fini della riparazione va valutata in senso oggettivo (parametro quod plerumque accidit): non si giudica la soggettiva prevedibilità dell'agente ma se la sua condotta, di norma, poteva prevedibilmente ingenerare un intervento dell'autorità giudiziaria.
- La circostanza che il giudice penale abbia assolto per insufficienza di prove non impedisce al giudice civile/riparazione di ritenere che la stessa condotta abbia comunque contribuito alla causa della detenzione, se ciò risulta ragionevolmente dagli elementi processuali.
- Per chi propone domanda di riparazione, è utile documentare e dimostrare che la detenzione non sia stata causata o aggravata da comportamenti personali riconducibili a dolo o colpa grave: orari, modalità di presenza sul luogo, ripetute condotte aggressive o minacciose possono essere valutate negativamente.
- Per l'Autorità giudiziaria che convalida un arresto, la correttezza formale non è l'unico elemento: il giudizio di riparazione sottolinea l'importanza di un'istruttoria prudente e della verifica critica delle dichiarazioni della persona offesa, ma la sua inefficienza non esclude automaticamente l'addebito di colpa dell'individuo se questi ha tenuto comportamenti oggettivamente rilevanti.
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