Cassazione Civile, Ordinanza n. 14737/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
Una banca aveva concesso un’apertura di credito a una società, credito garantito da fideiussione prestata da più soggetti; successivamente due fideiussori avevano trasferito due immobili a una società terza ricevendo in cambio quote sociali. Due banche creditrici avevano promosso azione revocatoria ordinaria per ottenere l’inefficacia di tale atto di conferimento. Il tribunale aveva accolto la domanda; la corte d’appello aveva rigettato l’appello dei fideiussori, ritenendo sussistenti i presupposti dell’art. 2901 c.c., in particolare l’eventus damni derivante dalla trasformazione di beni immobili in quote societarie meno agevolmente aggredibili. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto tre motivi: 1) violazione dell’art. 2901 c.c. e omessa/errata valutazione della pretesa pregiudizialità tra giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e azione revocatoria, sostenendo che il credito della prima banca era ancora litigioso e che il giudizio revocatorio andasse sospeso; 2) carenza di motivazione sulla eccezione relativa all’indeterminatezza del quantum del credito azionato in revocatoria, assumendo che la domanda fosse nulla per mancata specificazione esatta del credito; 3) mancato raggiungimento della prova del pregiudizio alle ragioni creditorie, sostenendo che l’eventus damni non potesse essere affermato in base alla sola possibilità astratta di espropriare le quote societarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, secondo l’orientamento consolidato richiamato, anche il credito litigioso è idoneo a fondare l’azione revocatoria e non sussiste sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio revocatorio in pendenza dell’accertamento del credito, non essendovi conflitto di giudicati; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la sentenza impugnata aveva già motivato in modo sufficiente sul fatto che, per proporre la revocatoria, è sufficiente la titolarità di un credito anche non esattamente determinato, sicché l’omessa indicazione del quantum non determina nullità della domanda; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità e perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito sull’eventus damni, valutazione riservata al giudice di merito. È stata disposta la regolazione delle spese con nulla per le spese, non essendosi costituiti gli intimati, e l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
"è sufficiente la titolarità di un credito ancorchè non esattamente determinato perché sub iudice"
Per l’azione revocatoria è sufficiente un credito anche eventuale o litigioso; non occorre che il credito sia definitivamente accertato né esattamente liquidato al momento dell’azione.
art. 295 c.p.c.
La pendenza di un giudizio di accertamento del credito non impone la sospensione necessaria del giudizio revocatorio, perché manca un antecedente logico-giuridico indispensabile e non vi è rischio di conflitto di giudicati.
art. 360 c.p.c.
I motivi che si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito o che difettano di specificità sono inammissibili.
art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.
Il vizio motivazionale non è configurabile quando la sentenza impugnata contiene una motivazione adeguata e comprensibile sul punto decisivo.
art. 163 n. 3 c.p.c.
L’omessa precisa quantificazione del credito nella domanda revocatoria non comporta nullità dell’atto introduttivo, se il credito è comunque identificabile come titolo della legittimazione attiva.
art. 375 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per la definizione accelerata.
art. 376 c.p.c.
Richiamato in relazione alla trattazione camerale del ricorso.
art. 380-bis c.p.c.
Il ricorso è stato trattato sulla base della proposta del relatore comunicata alle parti.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Il contributo unificato aggiuntivo è parametrato a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, anche un credito litigioso o eventuale è sufficiente a integrare la qualità di creditore legittimante.
- La pendenza di un giudizio di accertamento del credito non determina, di regola, sospensione necessaria del giudizio revocatorio, perché l’accertamento incidentale del credito non costituisce antecedente logico-giuridico indispensabile della pronuncia di inefficacia.
- Non sussiste conflitto di giudicati tra la sentenza che dichiara inefficace l’atto dispositivo in funzione conservativa del credito e la successiva o parallela decisione che neghi l’esistenza del credito.
- Nell’azione revocatoria non è necessario che il credito sia già esattamente quantificato, purché sia individuabile il titolo che lo fonda; l’indeterminatezza del quantum non determina di per sé nullità della domanda.
- L’eventus damni può consistere anche in una variazione qualitativa della garanzia patrimoniale: è sufficiente che l’atto renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, non occorrendo la totale compromissione del patrimonio del debitore.
- La valutazione sulla sussistenza dell’eventus damni, quando sorretta da motivazione adeguata, è apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale specificamente dedotto.
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