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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28592/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda la revoca della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità applicata in una precedente sentenza di condanna a pena detentiva di otto mesi e venti giorni di reclusione. La Corte d'appello aveva revocato la pena sostitutiva ritenendo che il condannato non avesse mai iniziato l'esecuzione del lavoro presso il Comune di Torino e traendone indice di sostanziale indifferenza alle prescrizioni giudiziarie. Il ricorrente ha censurato l'ordinanza deducendo, da un lato, violazione di legge in relazione alla disciplina sull'applicazione ed esecuzione della pena sostitutiva, sostenendo che non fossero stati verificati i presupposti e gli adempimenti preliminari necessari a rendere concretamente eseguibile la prestazione; dall'altro, vizio di motivazione e violazione di legge, contestando l'illogicità dell'assunto che il mero decorso del tempo e la mancata esecuzione del lavoro bastassero a dimostrare un colpevole disinteresse, specie a fronte della dedotta inerzia degli uffici competenti e delle sue condizioni di salute.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, per nuovo esame. Ha ritenuto che la revoca non potesse essere fondata sul solo mancato svolgimento del lavoro di pubblica utilità o sul mero decorso del tempo, senza accertare previamente se il condannato fosse stato posto in concreto nelle condizioni di adempiere, attraverso la corretta attivazione della sequenza procedurale prevista per l'esecuzione della pena sostitutiva. In particolare, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se fossero stati compiuti gli adempimenti preliminari a carico degli organi competenti e se le modalità concrete di svolgimento della prestazione fossero state comunicate al condannato.

Norme richiamate

  • art. 545-bis c.p.p.

    richiamato dal ricorrente come norma della disciplina applicabile all'applicazione della pena sostitutiva e alla relativa procedura

  • art. 56-bis l. n. 689 del 1981

    richiamato quale base della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità applicata al condannato

  • art. 56-ter l. n. 689 del 1981

    richiamato dal ricorrente nella censura sulla disciplina della pena sostitutiva

  • art. 58 l. n. 689 del 1981

    richiamato dal ricorrente nella censura sulla disciplina della pena sostitutiva

  • art. 63 l. n. 689 del 1981

    indicato come norma che pone a carico del condannato, dopo la consegna della copia della sentenza e l'ingiunzione a presentarsi all'U.E.P.E., l'onere di attivarsi per dare impulso alla procedura

  • art. 66 l. n. 689 del 1981

    richiamato dal ricorrente nella censura sulla disciplina della pena sostitutiva

  • art. 661, comma 1-bis, c.p.p.

    indicato dalla Corte come norma che disciplina l'avvio della procedura esecutiva del lavoro di pubblica utilità sostitutivo

Massime di principio

  • In tema di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, l'onere del condannato di attivarsi per dare impulso alla procedura esecutiva sorge solo dopo che egli abbia ricevuto la copia della sentenza, l'ingiunzione a presentarsi all'U.E.P.E. e sia stato posto in condizione di comprendere concretamente il percorso esecutivo da seguire.
  • La revoca della pena sostitutiva non può essere disposta sulla base del solo mancato avvio del lavoro o del mero decorso del tempo, se non sia stato accertato che la sequenza procedurale di avvio sia stata regolarmente attivata e che il condannato sia stato concretamente messo in grado di adempiere.
  • Quando il dispositivo della sentenza demanda a soggetti diversi dal condannato la definizione di modalità, calendario e comunicazioni relative alla prestazione lavorativa, il giudice dell'esecuzione deve verificare il puntuale assolvimento di tali adempimenti prima di imputare al condannato l'inadempimento.
  • L'inerzia del condannato può rilevare ai fini della revoca solo se la prestazione era concretamente esigibile, cioè se l'obbligo di collaborazione era sufficientemente determinato e reso operativo dagli uffici competenti.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

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