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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03431/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso dalla società poi fallita contro una banca per ottenere la declaratoria di nullità parziale di rapporti di conto corrente e la restituzione di somme asseritamente indebitamente percepite a titolo di interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale, commissioni e spese non convenute. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda condannando la banca al pagamento di una somma in favore della procedura fallimentare. In appello entrambe le parti avevano impugnato la decisione; successivamente, il fallimento aveva proposto revocazione contro la sentenza d'appello per un asserito errore di fatto relativo alla data di costituzione in giudizio, sostenendo che l'appello incidentale fosse tempestivo e dovesse essere esaminato anche nel merito. Nel giudizio rescissorio il fallimento si doleva del fatto che la corte territoriale avesse ritenuto irrituale il disconoscimento delle copie documentali prodotte dalla banca perché generico. Parallelamente, contro la prima sentenza d'appello il fallimento aveva proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 2719 c.c. e degli artt. 115, 116 c.p.c. e di norme sovranazionali, sostenendo che il disconoscimento delle copie non richiede l'indicazione delle ragioni di difformità e che, nel caso concreto, la mancanza di forma scritta dei rapporti escludeva l'esistenza di originali; (2) violazione di varie norme sulla forma e sulla pattuizione degli interessi, deducendo che la motivazione della sentenza fosse apparente e che gli interessi ultralegali non fossero validamente pattuiti perché i documenti erano sottoscritti solo dal correntista e non dalla banca; (3) violazione delle norme sulla trasparenza e sui criteri ermeneutici, assumendo che le pattuizioni sugli interessi fossero indeterminate e che la corte avesse esteso indebitamente la loro efficacia a un'apertura di credito diversa. La Corte di cassazione ha riunito i giudizi. Ha respinto il ricorso relativo alla sentenza resa all'esito della revocazione, affermando che il disconoscimento della copia fotostatica ex art. 2719 c.c. deve essere specifico e circostanziato, con chiaro riferimento al documento e agli elementi di difformità rispetto all'originale; ha inoltre chiarito che il semplice diniego preventivo dell'esistenza di un documento non equivale a disconoscimento di conformità e, se si vuole contestare l'esistenza stessa dell'originale, occorre la querela di falso. Quanto al primo ricorso contro la precedente sentenza di appello, la Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per sopravvenuta carenza di interesse, perché la statuizione sull'inammissibilità dell'appello incidentale era stata già rimossa dalla sentenza resa in revocazione; ha respinto il secondo motivo, ritenendo la motivazione della corte territoriale non apparente e osservando che, nei contratti bancari soggetti al testo unico bancario, la forma scritta ha funzione informativa e non richiede la sottoscrizione della banca ai fini della validità della pattuizione degli interessi; ha infine dichiarato inammissibile il terzo motivo perché introduceva questioni nuove non esaminate dalla sentenza impugnata e non adeguatamente dedotte come trattate nei gradi di merito. Entrambi i ricorsi sono stati quindi rigettati, con condanna del fallimento alle spese.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi e li ha entrambi rigettati. Nel giudizio relativo alla sentenza resa in revocazione ha escluso la ritualità del disconoscimento delle copie documentali perché non circostanziato. Nel giudizio contro la precedente sentenza d'appello ha dichiarato inammissibile il primo motivo per sopravvenuta carenza di interesse, ha respinto il secondo motivo confermando la validità della pattuizione degli interessi nei contratti bancari disciplinati dal testo unico bancario anche senza sottoscrizione della banca, e ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per novità della censura. La parte ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2719 c.c.

    Il disconoscimento della copia fotografica o analogica richiede una contestazione chiara, univoca e specifica, con indicazione del documento e degli aspetti di difformità rispetto all'originale; un disconoscimento generico è inefficace.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della censura sulla valutazione delle prove e dei documenti.

  • art. 116 c.p.c.

    Il giudice può valorizzare la contraddittorietà della condotta processuale della parte; il richiamo alla mancanza di coerenza tra allegazioni e disconoscimento è legittimo.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dalla parte ricorrente per sostenere la lesione del diritto di difesa; la Corte ha escluso la violazione perché la parte aveva comunque strumenti processuali adeguati.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dalla parte ricorrente nel lamentare una compressione del diritto di difesa, ma ritenuto non decisivo.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    Richiamato dalla parte ricorrente a tutela del diritto a un ricorso effettivo, senza accoglimento della censura.

  • art. 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    Richiamato dalla parte ricorrente senza che ne sia stata ravvisata violazione.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    È il presupposto della revocazione per errore di fatto; la Corte d'appello aveva riconosciuto l'errore revocatorio.

  • art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012

    Richiamato con riferimento alla tempestività della costituzione telematica e all'appello incidentale.

  • art. 1350 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di forma idonea e sottoscrizione nella pattuizione degli interessi, ma la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina speciale bancaria.

  • art. 1284 c.c.

    Per i contratti bancari anteriori alla disciplina speciale si richiede la forma scritta in senso strutturale; la Corte ha però affermato che, per i contratti soggetti al testo unico bancario, opera la disciplina speciale dell'art. 117 t.u.b.

  • art. 1419 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla nullità parziale, senza accoglimento della censura.

  • art. 117, comma 6, t.u.b.

    La forma scritta nei contratti bancari ha funzione informativa e non strutturale; ai fini della validità del contratto è sufficiente la redazione per iscritto con consegna al cliente e sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi per comportamenti concludenti.

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per lamentare l'indeterminatezza delle pattuizioni economiche, ma la censura è stata respinta o dichiarata inammissibile.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'interpretazione delle clausole contrattuali, senza accoglimento.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato dal ricorrente insieme ai criteri ermeneutici, senza esito favorevole.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo ai fini del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Il disconoscimento della conformità di una copia all'originale ex art. 2719 c.c. deve essere espresso in modo specifico e circostanziato: la parte deve individuare il documento e indicare gli elementi di difformità; una contestazione generica è inefficace.
  • La mera affermazione preventiva che un documento non sia mai esistito non equivale a disconoscimento della conformità della copia all'originale; se si contesta l'esistenza stessa del documento, il rimedio appropriato è la querela di falso.
  • Nei contratti bancari disciplinati dal testo unico bancario, la forma scritta delle condizioni economiche ha funzione informativa e non richiede, per la validità della pattuizione degli interessi, la sottoscrizione della banca, essendo sufficiente la sottoscrizione del cliente e la consegna della copia.
  • La motivazione non è apparente quando consente di comprendere il ragionamento decisorio; è inammissibile la censura che richiede una diversa lettura del merito senza evidenziare un effettivo difetto argomentativo.
  • In cassazione non sono ammissibili questioni nuove non trattate nella sentenza impugnata, salvo che la parte indichi specificamente di averle già dedotte nel giudizio di merito e dove ciò sia avvenuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveConto corrente
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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