Cassazione Civile, Ordinanza n. 15162/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a precetto proposta da una banca, intimata al pagamento da un avvocato sulla base di un’ordinanza di assegnazione resa nel processo esecutivo ex art. 553 c.p.c. La banca aveva sostenuto di avere già adempiuto e che il precetto fosse, in concreto, illegittimo o comunque eccessivo. L’opposizione era stata accolta dal giudice di pace; il tribunale, in appello, aveva però dichiarato il gravame in parte inammissibile e in parte infondato. Con il ricorso per cassazione il creditore ha dedotto un unico motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 339 c.p.c.: secondo il ricorrente, il tribunale avrebbe errato nel ritenere inammissibile il motivo d’appello relativo all’esatto e tempestivo adempimento dell’obbligazione, perché la censura investiva la disciplina processuale dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. e, comunque, un principio regolatore della materia, cioè l’esattezza dell’adempimento del debitore. La Corte rileva però che il ricorso è formulato in modo generico e privo di specifica esposizione dei fatti rilevanti, non chiarendo quali voci del precetto fossero contestate, quali difese fossero state svolte dalla banca e quali fossero le ragioni della decisione di merito. Inoltre, per quanto emergente dagli atti, la questione riguardava accertamenti di fatto sulla tempestività e satisfattività del pagamento effettuato dal terzo pignorato, alla luce anche della buona fede e della ragionevolezza del termine per adempiere, non già una violazione di norme processuali o di principi regolatori della materia idonea a consentire l’appello secondo diritto avverso la decisione equitativa del giudice di pace.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, in primo luogo, che mancasse un’esposizione adeguata dei fatti di causa e delle censure, in violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c. In secondo luogo, ha osservato che le doglianze investivano in realtà apprezzamenti di fatto rimessi al giudice di merito, relativi alla tempestività del pagamento e alla sua integrale satisfattività, questioni non riconducibili né alla violazione di norme processuali né alla violazione dei principi regolatori della materia. La Corte ha quindi confermato implicitamente la correttezza della declaratoria di inammissibilità dell’appello resa dal tribunale e ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
avvocato costituito personalmente
consente la costituzione personale dell’avvocato in giudizio
art. 113 c.p.c.
nelle controversie di minor valore decise dal giudice di pace secondo equità, restano estranei all’appello i profili che attengono ad accertamenti di fatto e non a violazione di norme o principi regolatori della materia
art. 339 c.p.c.
l’appello contro la decisione equitativa è ammesso solo per violazione di norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia
art. 366 c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere una compiuta esposizione dei fatti di causa e specifica indicazione degli atti e dei documenti rilevanti
art. 375 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito delle memorie
art. 615 c.p.c.
norma richiamata nella proposizione dell’opposizione all’esecuzione/precetto
art. 553 c.p.c.
l’ordinanza di assegnazione costituisce il titolo esecutivo nel processo esecutivo presso terzi
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione sussiste l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato per la misura dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è indispensabile una esposizione dei fatti di causa completa e specifica; la mera riproposizione generica delle difese o il richiamo sommario agli atti di merito comportano inammissibilità.
- Quando si impugna in cassazione una declaratoria di inammissibilità dell’appello, il ricorrente deve dimostrare che la censura riguardava effettivamente una violazione di norme processuali o di principi regolatori della materia, non un mero accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
- La verifica della tempestività e della satisfattività del pagamento effettuato dal terzo pignorato in relazione a un’ordinanza di assegnazione integra un giudizio di fatto rimesso al merito.
- In tema di adempimento conseguente a ordinanza di assegnazione, il creditore non può pretendere spese aggiuntive non necessarie dal terzo che paghi in un termine ragionevole, in coerenza con buona fede e correttezza.
- Le questioni relative alla ragionevolezza del termine di pagamento e alla concreta completezza del soddisfacimento non coincidono, di per sé, con la violazione dei principi regolatori della materia ai fini dell’ammissibilità dell’appello avverso una decisione equitativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15061/2022 del 12/05/2022
- ordinanza_civile · 12 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15062/2022 del 12/05/2022
- ordinanza_civile · 12 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15063/2022 del 12/05/2022
- ordinanza_civile · 12 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15064/2022 del 12/05/2022
- ordinanza_civile · 12 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15065/2022 del 12/05/2022
- ordinanza_civile · 12 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15068/2022 del 12/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →