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Sentenza

Sentenza n. 85/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 486/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 1504/2024 del Tribunale di Cagliari Sezione Lavoro, pubblicata in data 21.03.2025, notificata il 26.03.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente del Risarcimento del Danno per reiterazione dei contratti dell'importo di euro 15.723,80.

Giustizia amministrativa202501072

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 15.723,80, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice privata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo che la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 486/2025, pubblicata il 21 marzo 2025, notificata al Ministero il 26 marzo 2025 e passata in giudicato per mancata impugnazione, non era stata eseguita. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 15.723,80, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, dalla data della pronuncia fino al saldo. La ricorrente ha inoltre dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, e ha chiesto che il Ministero fosse condannato a dare esecuzione alla sentenza, con nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e rifusione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua notificazione al Ministero e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Poiché dagli atti non risultava l'avvenuto pagamento, il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione al titolo giudiziale, riconoscendo e corrispondendo alla ricorrente euro 15.723,80, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Il TAR ha nominato sin d'ora, per l'eventuale persistente inottemperanza, il responsabile pro tempore della Direzione generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla richiesta di intervento della ricorrente. Il commissario potrà utilizzare, in caso di insufficienza dei fondi, i capitoli di bilancio specificamente destinati e il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell'amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 600,00 per le spese del giudizio, oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'amministrazione inadempiente.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza definito dal TAR con ordine di esecuzione e nomina preventiva del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'azione esecutiva e, nel caso concreto, il giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, nell'esecuzione commissariale e in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all'istituto del pagamento in conto sospeso.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Il credito riconosciuto dal giudice del lavoro deve essere maggiorato, dalla data della pronuncia fino al saldo, del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile quando una sentenza di condanna al pagamento di somme nei confronti di un'amministrazione sia passata in giudicato, sia stata notificata all'amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il titolo giudiziale entro un termine fissato nella sentenza, individuando puntualmente l'importo dovuto e gli accessori già riconosciuti dal giudice della cognizione.
  • In caso di persistente inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, attribuendogli il potere di adottare in via sostitutiva tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato entro il termine assegnato.
  • Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso per l'esercizio delle funzioni commissariali.
  • In caso di insufficienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, l'esecuzione commissariale di una condanna pecuniaria può avvalersi dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e dell'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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