Cassazione Penale, Sentenza n. 22354/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di secondo grado per la condanna per truffa aggravata. Un unico motivo: violazione di legge (artt. 43 e 640 c.p., art. 27, comma 3 Cost.) e vizio di motivazione in relazione a: mancanza di prova del coinvolgimento personale nell'iniziativa fraudolenta (vendita di un'auto percependo il prezzo con la consapevolezza di non adempiere); errata riconduzione della fattispecie a profili civilistici; contestata qualità di legale rappresentante della società venditrice poi fallita; mancata considerazione dell'incapacità economica a soddisfare l'obbligo risarcitorio, posto come condizione per la sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti e privi della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p., considerandolo reiterativo di doglianze già valutate e respinte dalla Corte di appello. Ha ritenuto insuscettibile di rinnovata valutazione in questa sede l'accertamento di fatto operato in doppia conforme dalla Corte d'appello e ha confermato che la prova documentale e dichiarativa ha sostenuto la ricostruzione della condotta fraudolenta. Quanto alla sospensione condizionale, è stato rilevato che il ricorrente non ha fornito elementi sulle proprie condizioni economiche tali da giustificare una diversa valutazione. Conseguenze: declaratoria di inammissibilità; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende; condanna alla rifusione delle spese di difesa della parte civile, liquidate in complessivi euro 3.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
Richiamata la normativa procedurale sulle forme di svolgimento del processo (menzione della modalità di procedimento utilizzata).
art. 43 cod. pen.
Norma citata in relazione alla responsabilità penale: richiamata come riferimento a regole sulla causalità o concorso di persone nel reato, ma la Corte non ha accolto la contestazione relativa alla mancanza di prova del coinvolgimento.
art. 640 cod. pen.
Norma che definisce il reato di truffa aggravata; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori (dichiarazioni della vittima e riscontri documentali) fossero sufficienti per la condanna.
art. 27, comma 3 Cost.
Richiamata dal ricorrente con riferimento ai principi costituzionali, ma la Corte non ha ritenuto violato alcun principio tale da invalidare la motivazione o la decisione di merito.
art. 581, comma 1 c.p.p.
Norma richiamata per la valutazione di ammissibilità dei motivi in Cassazione: il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità e per essere reiterativo di doglianze già esaminate.
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma che individua le cause di inammissibilità del ricorso per cassazione; applicata per escludere il ricorso ritenuto generico e non consentito nella forma presentata.
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina valutazioni di fatto consolidate in doppia conforme; i giudizi di fatto (credibilità delle prove e ricostruzione cronologica) sono in genere insuscettibili di riesame in sede di legittimità.
- I ricorsi per cassazione devono contenere motivi specifici e non semplici richiami o riproposizioni delle stesse doglianze già rigettate: l'assenza di specificità può determinare l'inammissibilità.
- Quando la concessione della sospensione condizionale della pena è subordinata al risarcimento, l'imputato che invoca l'incapacità economica di adempiere deve provare tale stato con elementi concreti; semplici affermazioni non bastano.
- La contestazione di qualifiche soggettive (es. essere o meno legale rappresentante) richiede che l'errore del giudice sia dimostrato attraverso argomentazione di diritto o prova nuova, non la mera riproposizione della posizione difensiva.
- Ricorsi inammissibili possono comportare condanne alle spese del processo e sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende; valutare con attenzione la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre impugnazione in Cassazione.
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