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Sentenza

Sentenza del 04/03/2019 n. 395 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Ires - Oneri deducibili - Spese di pubblicità - Sponsorizzazioni in favore società e associazioni sportive dilettantistiche - Limite ex art. 90, comma 8 L. 289/2002 - Deducibilità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la deduzione, ai fini IRES, dei costi sostenuti dalla ditta per sponsorizzazioni sportive, ritenendoli non inerenti all'attività d'impresa e privi di una correlazione immediata e diretta con la produzione di ricavi, in violazione dell'art. 109, comma 5, del d.P.R. 917/1986. La contribuente sosteneva invece che le spese fossero spese di pubblicità deducibili e rientrassero nella disciplina speciale dell'art. 90, comma 8, della legge 289/2002.

La decisione

La Commissione tributaria ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento dell'atto impositivo già disposto in primo grado. Ha ritenuto ammissibile l'appello telematico, anche se il primo grado si era svolto in forma cartacea, e ha respinto le eccezioni processuali della contribuente. Nel merito, ha affermato che, entro il limite annuo di 200.000 euro previsto dall'art. 90, comma 8, della legge 289/2002, opera una presunzione legale assoluta della natura pubblicitaria e della deducibilità delle sponsorizzazioni, con conseguente esclusione del sindacato dell'Amministrazione finanziaria sull'inerenza, congruità, utilità e capacità della spesa di produrre maggiori ricavi, salvo comportamenti fraudolenti, non riscontrati nel caso concreto. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento di 1.000 euro di spese del grado, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 90, comma 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289

    Per le spese di sponsorizzazione di cui al presente comma, il corrispettivo costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità

    La norma introduce, entro il limite di 200.000 euro annui e in presenza dei relativi presupposti soggettivi e oggettivi, una presunzione legale assoluta della natura pubblicitaria delle sponsorizzazioni. Ne deriva la deducibilità del costo e l'impossibilità per l'Amministrazione di contestarne discrezionalmente inerenza, congruità o utilità economica, salvo frode.

  • Art. 108, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute

    Le spese qualificabili come pubblicità sono deducibili dal reddito d'impresa secondo la disciplina fiscale applicabile. Le sponsorizzazioni ricondotte all'art. 90, comma 8, della legge 289/2002 assumono tale natura.

  • Art. 109, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito

    La regola generale dell'inerenza richiede un collegamento tra costo e attività produttiva. Tuttavia, nel caso esaminato, tale verifica è stata ritenuta sostanzialmente preclusa dalla presunzione assoluta prevista dall'art. 90, comma 8, della legge 289/2002.

  • Art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La disposizione disciplina l'appello tributario e la necessità di specifici motivi di impugnazione. La Commissione ha ritenuto ammissibile l'appello dell'Agenzia, poiché le censure contestavano specificamente la valutazione compiuta dal giudice di primo grado.

Massime di principio

  • Le sponsorizzazioni effettuate in favore dei soggetti sportivi e scolastici indicati dall'art. 90, comma 8, della legge 289/2002, entro il limite complessivo annuo di 200.000 euro e nel rispetto degli altri requisiti normativi, sono trattate fiscalmente come spese di pubblicità.
  • In tale ambito opera una presunzione legale assoluta: l'Amministrazione finanziaria non può contestare genericamente l'inerenza, la congruità, l'utilità o l'assenza di incremento dei ricavi del costo.
  • La presunzione non protegge condotte fraudolente o operazioni non genuine; è quindi essenziale documentare l'effettività della sponsorizzazione, il soggetto beneficiario, il corrispettivo, il contratto e l'attività promozionale svolta.
  • Il superamento del limite di 200.000 euro o la mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi può far venir meno la disciplina speciale e riaprire la verifica ordinaria dell'inerenza prevista dall'art. 109, comma 5, del TUIR.
  • La mera contestazione dell'assenza di un aumento dimostrabile dei ricavi non è sufficiente, da sola, a negare la deducibilità quando trova applicazione la presunzione speciale prevista dalla legge.

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