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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6174/2020 del 05/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Il dante causa dei ricorrenti aveva proposto opposizione al precetto notificatogli per il recupero di somme erogate nell’ambito di un finanziamento agevolato per miglioramenti agrari. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, ritenendo che il titolo azionato fosse un preliminare di mutuo privo di efficacia esecutiva, e aveva condannato la banca alla restituzione di somme compensate con il saldo attivo di un conto corrente intestato all’opponente. In appello, la società cessionaria del credito otteneva la riforma della decisione: la Corte territoriale riconosceva la successione nel credito, riteneva perfezionato il mutuo attraverso il contratto notarile e i due atti notarili di erogazione e quietanza, e considerava avverata ai sensi dell’art. 1359 c.c. la condizione relativa alla certificazione ministeriale, poiché il mutuatario, dopo una prima richiesta, non aveva dato seguito alle sollecitazioni della banca. I coeredi hanno proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: con il primo hanno contestato la legittimazione della cessionaria a impugnare, poiché la sentenza di primo grado conteneva anche statuizioni restitutorie e sulle spese a carico della banca originaria, e hanno dedotto la tardività dell’intervento della successiva titolare universale; con il secondo hanno sostenuto che la richiesta iniziale del certificato dimostrava la volontà di completare il finanziamento e che l’eventuale inadempimento del mutuatario poteva fondare soltanto una domanda risarcitoria, senza rendere esecutivo un preliminare; con il terzo hanno contestato la liquidazione delle spese di entrambi i gradi anche a favore della cessionaria, che non aveva partecipato al primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Il primo è infondato: il successore a titolo particolare nel diritto controverso può impugnare la sentenza resa nei confronti del dante causa, allegando il titolo della successione; le statuizioni accessorie sulle spese non incidono su tale legittimazione e la statuizione restitutoria non era stata specificamente impugnata. Il secondo è infondato: la Corte d’appello aveva accertato che il titolo esecutivo risultava dal contratto di finanziamento notarile, interpretato congiuntamente ai due atti notarili di erogazione e quietanza, con dazioni effettivamente avvenute e pattuizioni idonee a trasferire la disponibilità giuridica delle somme; l’accertamento della condotta del mutuatario rispetto alla certificazione ministeriale non incideva sull’efficacia esecutiva delle erogazioni già effettuate. Il terzo è infondato: il dispositivo sulle spese va inteso nel senso che alla successiva titolare universale spettano le spese di primo grado, mentre per il secondo grado spettano le spese liquidate alla cessionaria appellante e alla successiva titolare del credito. La Corte ha condannato i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 5.600, oltre euro 200 per esborsi, spese forfettarie del 15% e accessori, con compensazione di un quarto. Ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 100, 110 e 111 c.p.c.

    secondo la giurisprudenza di questa Corte il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato a impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa allegando il titolo che gli consenta di sostituire quest’ultimo, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione di tale atto nell’intestazione dell’impugnazione qualora il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte

    Il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato a impugnare la sentenza pronunciata nei confronti del dante causa quando allega il titolo della successione; nei casi indicati, è sufficiente la specifica indicazione nell’atto di impugnazione del titolo pubblico e accertabile, rimasto incontestato o non idoneamente contestato.

  • art. 474 c.p.c.

    secondo la giurisprudenza di questa Corte, al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge

    Il mutuo può costituire titolo esecutivo quando, interpretato insieme all’atto di erogazione e quietanza, documenta pattuizioni che trasferiscono immediatamente la disponibilità giuridica della somma e quando entrambi gli atti rispettano i requisiti formali di legge.

  • artt. 1813 e 1822 c.c.

    secondo la giurisprudenza di questa Corte, al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge

    La disciplina del mutuo rileva nella verifica dell’effettiva attribuzione della disponibilità giuridica della somma; tale verifica deve essere compiuta considerando unitariamente il contratto e l’atto di erogazione e quietanza.

  • artt. 1353 e seguenti c.c.

    quanto poi all’accertamento, in fatto, afferente alla condotta inadempiente ostativa all’avveramento della condizione, a sua volta relativa alla certificazione ministeriale, lo stesso è riferito dalla Corte di appello alla conclusione che era il mutuatario a non aver fatto quanto doveva per consentire il completamento del finanziamento, che quindi non poteva avere riflessi negativi sull’efficacia esecutiva derivante dalle (e relativa alle) erogazioni già effettuate

    La condotta del mutuatario che ostacola il completamento del finanziamento in relazione alla condizione di certificazione non elimina l’efficacia esecutiva delle erogazioni già effettuate, secondo l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 1359 c.c.

    la condizione doveva considerasi avverata, ex art. 1359 c.c., perchè G., sebbene più volte sollecitato dalla banca, non si era attivato, dopo una prima richiesta, per l’ottenimento del certificato

    La sentenza d’appello ha considerato avverata la condizione perché la parte interessata, dopo una prima richiesta, non si era attivata per ottenere la certificazione nonostante le reiterate sollecitazioni della banca.

  • art. 91 c.p.c.

    posto che in primo grado non aveva svolto difese il successore a titolo particolare, e che in secondo grado è intervenuto il successore a titolo universale del soggetto opposto, venuto meno con pacifica fusione societaria, il dispositivo in parola può e deve intendersi nel senso che a Unicredit s.p.a., spetterà la liquidazione delle spese di primo grado, mentre a Unicredit Credit Management Bank s.p.a., quale legittimo appellante, e a Unicredit, s.p.a., poi nuovamente titolare del credito, spetteranno quelle di secondo grado quali liquidate

    La liquidazione delle spese dei diversi gradi va riferita ai soggetti che, in base alla loro partecipazione processuale e alla successione nella titolarità del rapporto, risultano destinatari della statuizione: la cessionaria appellante e la successiva titolare del credito per il secondo grado, la titolare universale per il primo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte dei ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

    Il rigetto del ricorso comporta, ricorrendone i presupposti e se dovuto, l’obbligo per i ricorrenti in solido di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato a impugnare la sentenza pronunciata nei confronti del dante causa se allega il titolo che gli consente di sostituirlo; quando il titolo è pubblico, accertabile e non contestato o non idoneamente contestato, può essere sufficiente la sua specifica indicazione nell’intestazione dell’impugnazione.
  • Le statuizioni accessorie sulle spese processuali non incidono, di per sé, sulla legittimazione del successore a titolo particolare a impugnare il capo della decisione relativo al diritto controverso cui è succeduto.
  • Per stabilire se un mutuo costituisca titolo esecutivo occorre interpretare congiuntamente il contratto e l’atto di erogazione e quietanza, verificando che le pattuizioni trasferiscano immediatamente la disponibilità giuridica della somma mutuata e che entrambi gli atti rispettino i requisiti formali di legge.
  • La condotta del mutuatario che ostacola l’avveramento della condizione relativa al completamento del finanziamento non incide, secondo l’accertamento del caso, sull’efficacia esecutiva derivante dalle somme già erogate.

Come è indicizzato

MaterieTitolo esecutivoImpugnazioniMutuo
RamiEsecuzioniProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezza

Testo integrale

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