Sentenza n. 5571/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, n. 126/2026, che aveva annullato l’aggiudicazione del lotto n. 1 in favore dell’appellante
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa aggiudicataria)
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’aggiudicazione del lotto n. 1 di una procedura aperta telematica per la fornitura quinquennale in service di emogasanalizzatori portatili e da banco. Siemens, seconda classificata, aveva impugnato l’aggiudicazione sostenendo che il sistema GEM Premier 5000 offerto da Instrumentation Laboratory non rispettasse il requisito minimo, previsto a pena di esclusione, dei sistemi analitici completamente automatizzati. In particolare, per la validazione iniziale della bilirubina totale era necessario inserire manualmente una fiala esterna CVP5. Instrumentation Laboratory ha appellato la sentenza del TAR, deducendo: erronea interpretazione del requisito di completa automazione e del chiarimento della stazione appaltante, secondo cui l’automazione era richiesta successivamente all’avvio delle cartucce; violazione dell’interpretazione sistematica della lex specialis, che qualificava la calibrazione automatica come criterio premiale e l’automazione dei controlli di qualità interni come requisito distinto; applicazione indebita di precedenti relativi a capitolati differenti; invasione della discrezionalità tecnica della commissione; violazione dei principi del risultato e della fiducia di cui agli artt. 1 e 2 del d.lgs. 36/2023. Con il secondo motivo ha contestato il rigetto del ricorso incidentale proposto in primo grado, sostenendo che l’offerta Siemens non garantisse l’iscrizione gratuita a un programma VEQ per tutti gli analiti richiesti. Siemens ha resistito, riproponendo i motivi assorbiti: ulteriore difformità del sistema GEM Premier 5000 dal requisito di automazione, violazione del requisito della tecnologia a cartuccia e carenza di sistemi di sicurezza contro il rischio biologico.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto il primo motivo di appello, ritenendo che l’inserimento manuale della fiala CVP5 avvenisse nella fase di installazione e avvio iniziale della cartuccia, prima della sua operatività per l’analisi dei campioni dei pazienti. Poiché il chiarimento della stazione appaltante consentiva interventi manuali nella fase di avvio, tale operazione non contrasta con l’automazione richiesta durante la normale routine analitica. La calibrazione automatica, inoltre, era prevista dalla lex specialis come criterio premiale e non come requisito minimo escludente; pertanto la sua mancanza non poteva determinare l’esclusione. I precedenti richiamati dal TAR riguardavano capitolati con prescrizioni tecniche più stringenti e non erano estensibili alla fattispecie. Il Collegio ha quindi esaminato i motivi riproposti da Siemens e li ha respinti. Il requisito di automazione riguardava la determinazione dei dati emogasanalitici e non imponeva un sistema robotizzato per il posizionamento dei campioni: l’inserimento o il mantenimento manuale della siringa o della fiala fino al termine dell’aspirazione rientra nella normale prassi operativa. È stato ritenuto rispettato anche il requisito della tecnologia a cartuccia, poiché il GEM PAK è una cartuccia monoblocco contenente i componenti necessari, mentre la fiala CVP5 serve soltanto a completare una calibrazione iniziale, effettuata una volta sola prima dell’uso sui campioni dei pazienti. È stata altresì ritenuta legittima la valutazione della commissione sul requisito di sicurezza biologica: la sonda aspirante evita schizzi e versamenti, dispone di sistemi autopulenti, resta normalmente contenuta nella cartuccia e il dispositivo possiede le certificazioni di sicurezza indicate. In assenza di macroscopici vizi, la valutazione tecnica della commissione non è sindacabile nel merito. Il secondo motivo di appello è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo già stata confermata la legittimità dell’aggiudicazione. La sentenza del TAR è stata riformata, il ricorso di primo grado di Siemens è stato respinto e l’aggiudicazione in favore di Instrumentation Laboratory è stata confermata. Siemens è stata condannata alle spese del doppio grado, liquidate in euro 10.000, oltre accessori e rimborso dei contributi unificati, in favore di ciascuna controparte; l’appellante ha ottenuto il rimborso dei contributi unificati relativi all’appello e al ricorso incidentale di primo grado.
Norme richiamate
artt. 1 e 2 d.lgs. 36/2023
Sono richiamati dall’appellante a sostegno dei principi del risultato e della fiducia; la sentenza li menziona nell’esposizione delle doglianze, senza fondare su di essi una distinta ratio decidendi.
art. 1 d.lgs. 36/2023
Richiamato per il principio del risultato, dedotto dall’appellante in relazione alla necessità di valorizzare l’offerta tecnicamente migliore; il Collegio decide tuttavia sulla base dell’interpretazione della lex specialis e del chiarimento della stazione appaltante.
art. 2 d.lgs. 36/2023
Richiamato per il principio della fiducia, dedotto dall’appellante in relazione alla valutazione della commissione; il Collegio non ne sviluppa un’autonoma applicazione decisoria.
ISO 13485 e ISO 14971
Sono indicate nella sentenza come certificazioni e norme internazionali di gestione della qualità e del rischio per dispositivi medici, rilevanti nel riscontro dell’idoneità dei sistemi di sicurezza biologica.
Massime di principio
- Quando la lex specialis, anche mediante chiarimenti, richiede l’automazione del sistema successivamente all’avvio della cartuccia, le operazioni manuali necessarie nella fase di installazione e attivazione iniziale della cartuccia non integrano una violazione del requisito di completa automazione della normale routine analitica.
- La qualificazione di una caratteristica tecnica come criterio premiale, anziché come requisito minimo previsto a pena di esclusione, impedisce di desumere dalla sua mancanza l’obbligo di esclusione dell’offerta, salvo che la lex specialis stabilisca inequivocabilmente il contrario.
- Nell’interpretazione della lex specialis occorre coordinare le diverse prescrizioni tecniche, evitando di attribuire al requisito generale di automazione un significato tale da rendere inutilmente ridondanti le specifiche previsioni relative a singole funzioni automatizzate e ai criteri premiali.
- Il requisito della tecnologia a cartuccia è soddisfatto quando la cartuccia monoblocco contiene i sensori, i reagenti e gli altri componenti necessari al funzionamento ordinario, anche se è previsto un intervento manuale una tantum per la calibrazione o l’attivazione iniziale di uno specifico parametro.
- Le valutazioni della commissione di gara sull’idoneità tecnica dei sistemi di sicurezza sono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di vizi macroscopici, quali manifesta illogicità, travisamento o errore tecnico evidente.
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