Cassazione Penale, Sentenza n. 16702/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la condanna per il reato di usura ascritto al capo c) in danno della Cooperativa Mito Scali, chiedendo l'annullamento per vizio di motivazione in relazione alla qualificazione come simulato del preliminare di compravendita del 24/1/2002 e alla valutazione dell'attendibilità della teste Barazza, nonché sollevando questione di prescrizione ritenendo che la consumazione ultima del reato fosse da farsi risalire a febbraio 2003 (o comunque anteriore al 28/11/2005), non al 28/11/2005 come ritenuto in grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi (ricostruzione dei rapporti e valutazione della testimonianza), confermando che il preliminare era stato utilizzato come strumento simulato a garanzia di un prestito di euro 186.000 con un tasso mensile del 3% e che vi erano elementi indiziari della consapevolezza della ricorrente circa la natura usuraria dell'operazione. Tuttavia, ha accolto il motivo relativo alla prescrizione: il giudice di primo grado aveva correttamente fissato la data dell'ultima consumazione del reato al 1 luglio 2003; applicando la normativa penale più favorevole (art. 2, comma 4, cod. pen.) e la disciplina anteriore alla L. n.251/2005, il termine di prescrizione è decorso (scadendo il 1 gennaio 2011) prima della sentenza di primo grado del 7/5/2012. Ne è conseguita la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la revoca delle statuizioni civili.
Norme richiamate
art. 1500 c.c. e ss. (patto di riscatto / disciplina contratti di compravendita con patto di riscatto)
La Corte ha valutato che, pur essendo il preliminare redatto su schema riconducibile al patto di riscatto, gli elementi contrattuali (termine lungo per il definitivo, consistente somma versata, ipoteche sull'immobile) indicavano un utilizzo simulato del negozio come garanzia per il prestito; pertanto non poteva escludersi la natura usuraria dell'operazione.
art. 644 c.p. (usura)
Il reato contestato è quello di usura; la valutazione dei giudici di merito ha ritenuto sussistenti gli elementi di usura derivanti dal tasso pattuito e dalle modalità contrattuali. La Corte ha inoltre richiamato la rilevanza della forbice edittale esistente prima della L. n. 251/2005 ai fini della determinazione della pena e del computo della prescrizione.
Legge n. 251/2005 (modifiche al codice penale in materia di usura e prescrizione)
La sentenza ricostruisce che la modifica normativa ha inciso sulla pena edittale del reato di usura; per il calcolo della prescrizione la Corte ha ritenuto applicabile il regime anteriore alla L. n. 251/2005, in quanto la consumazione era anteriore e la normativa più favorevole deve prevalere.
art. 2, comma 4, cod. pen. (principio della normativa penale più favorevole / lex mitior)
La Corte ha applicato il principio di prevalenza della normativa in concreto più favorevole al reo per stabilire il termine di prescrizione da utilizzare, con conseguente maturazione della prescrizione prima della sentenza di primo grado e dichiarazione di estinzione del reato.
Massime di principio
- Quando un preliminare di compravendita presenta elementi atipici (termine molto lungo per il definitivo, caparra/parte del prezzo sproporzionata rispetto agli usi, presenza di ipoteche) può essere considerato una simulazione relativa: i giudici valutano la causa effettiva dell'atto e possono qualificare l'operazione come garanzia di un prestito.
- La sussistenza dell'usura si valuta anche in base alle modalità pratiche e agli indici contrattuali oltre che al tasso formalmente pattuito; la prova della consapevolezza del soggetto può essere desunta da comportamenti successivi (es. richieste di restituzione con atto legale che non menziona i pagamenti rateali).
- In cassazione non è possibile un nuovo esame libero del complesso probatorio se la motivazione dei giudici di merito è congrua e logica; i rilievi difensivi che chiedono una riconsiderazione integrale delle prove sono in genere esclusi salvo vizio motivazionale evidente.
- Per il calcolo della prescrizione è decisiva la data dell'ultima consumazione del reato accertata in fatto dal giudice: da quella data decorrono i termini che vanno confrontati con le modifiche legislative intervenute successivamente.
- Vale il principio della normativa penale più favorevole (lex mitior): se tra la consumazione del reato e la sentenza interviene una normativa più favorevole al reo, questa deve essere applicata ai fini della determinazione della prescrizione e della sanzione.
- Se la prescrizione è intervenuta anteriormente alla sentenza di primo grado, la declaratoria estintiva comporta anche la revoca delle statuizioni civili conseguenti alla condanna penale.
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