Cassazione Civile, Ordinanza n. 31268/2024 del 06/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia riguarda la cessazione di un rapporto di affitto agrario relativo a un fondo con fabbricati sito in agro di Cellole. La società proprietaria, quale procuratrice speciale della società incorporante la precedente proprietaria, ha chiesto la declaratoria di cessazione del rapporto alla data del 10 novembre 2007, deducendo di avere intimato disdetta con raccomandata del 25 ottobre 2006. Il conduttore ha sostenuto che il contratto, stipulato dal padre nel 1951, fosse soggetto alla proroga legale prevista dalla L. n. 203 del 1982 e dovesse quindi scadere solo al 10 novembre 2026; in via riconvenzionale ha chiesto il pagamento dei miglioramenti apportati al fondo. Il Tribunale ha riconosciuto l'esistenza del contratto e la validità della disdetta, ma ha ritenuto la scadenza al 10 novembre 2026, ordinando il rilascio per tale data e rigettando la domanda sui miglioramenti. La Corte d'appello, accogliendo l'impugnazione della società, ha corretto il calcolo delle proroghe legali e ha fissato la cessazione al 10 novembre 2011, confermando il rilascio e ponendo le spese a carico del conduttore. Con il ricorso per cassazione il conduttore ha dedotto, in modo generico, violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., carenze motivazionali, contraddittorietà e inattendibilità della consulenza tecnica d'ufficio, contestando sia la data di cessazione sia il rigetto della domanda di miglioramenti; ha inoltre lamentato la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio, asserito effettivo coltivatore del fondo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente prospettati come vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre osservato che la censura sulla CTU non integrava un valido motivo di legittimità e che la dedotta omissione di integrazione del contraddittorio era irrilevante, poiché il contratto risultava stipulato dal ricorrente. La Corte ha aggiunto, ad abundantiam, che il calcolo delle proroghe effettuato dalla Corte d'appello era corretto e che sulla domanda di rimborso dei miglioramenti si era formato giudicato interno, essendo stata rigettata in primo grado senza appello incidentale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, al pagamento di euro 1.500 ex art. 96, comma 3, c.p.c., di euro 500 ex art. 96, comma 4, c.p.c. e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio denunciabile è l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non consente di sollecitare una nuova valutazione del merito o delle prove.
art. 2697 c.c.
Il fatto omesso deve essere un fatto principale o secondario rilevante ai fini dell'onere della prova; la consulenza tecnica d'ufficio non è di per sé il fatto omesso denunciabile.
art. 111, sesto comma, Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per motivazione sussiste solo se la motivazione è del tutto mancante, apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.
art. 360, n. 4, c.p.c.
La violazione del minimo costituzionale della motivazione integra una nullità processuale deducibile come motivo di ricorso per cassazione.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
È stata applicata la condanna al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte per responsabilità aggravata.
art. 96, quarto comma, c.p.c.
È stata applicata la condanna al pagamento di una somma ulteriore in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
legge 3 maggio 1982, n. 203, art. 2
La Corte ha ritenuto corretto il calcolo della proroga legale del rapporto agrario effettuato dalla Corte d'appello.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare la doglianza sulla motivazione in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove, poiché l'apprezzamento delle risultanze istruttorie appartiene al giudice di merito.
- Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è configurabile quando la censura investe solo la consulenza tecnica d'ufficio o la lettura delle prove.
- La censura sulla motivazione è ammissibile solo se la sentenza sia priva di motivazione, meramente apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile, secondo il parametro del minimo costituzionale.
- La domanda o eccezione non riproposta con impugnazione incidentale resta coperta da giudicato interno se già definita sfavorevolmente in primo grado.
- È irrilevante la dedotta necessità di integrazione del contraddittorio quando il rapporto contrattuale risulta direttamente riferibile alla parte presente in giudizio e il motivo non incide sulla decisione impugnata.
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