Circolare numero 02 del 31-01-2003 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la pubblicazione del decreto 13 gennaio 2003, che fissa per tutto il 2003 le retribuzioni convenzionali da usare per il calcolo dei contributi dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale. Sono indicate le misure per industria cinematografica e spettacolo, le categorie di lavoratori interessate e i limiti di applicazione della normativa. La circolare disciplina inoltre la regolarizzazione dei periodi da gennaio 2003 per chi abbia versato contributi con i valori del precedente decreto del 6 febbraio 2002, con versamento delle differenze entro il 16 aprile 2003 tramite mod. 031/RC1 e con specifiche istruzioni di compilazione.
Retribuzioni convenzionali 2003 per lavoratori italiani all'estero
Retribuzioni convenzionali 2003 per lavoratori italiani all'estero
La circolare informa della pubblicazione del decreto 13 gennaio 2003, con cui sono state determinate le retribuzioni convenzionali valide per l'anno 2003 ai fini contributivi dei lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale. Il documento contiene anche le istruzioni operative per la regolarizzazione delle differenze contributive eventualmente versate con i valori del precedente decreto del 6 febbraio 2002.
Quadro normativo e decorrenza
Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2003, è adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Esso determina, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, le retribuzioni convenzionali da utilizzare per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie.
Le nuove misure si applicano dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2003 e fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 2003.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda esclusivamente i lavoratori italiani assunti nel territorio nazionale o trasferiti dall'Italia per l'esecuzione di opere, commesse o attività lavorative in Paesi extracomunitari con i quali non siano in vigore accordi di sicurezza sociale. La circolare evidenzia inoltre che la riduzione di dieci punti dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro e il calcolo dei contributi sulle retribuzioni convenzionali si applicano solo nei casi previsti dalla normativa richiamata.
Non può invece essere applicata al personale artistico non compreso nella tabella allegata né alle categorie di lavoratori per le quali non siano vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Retribuzioni convenzionali fissate per il 2003
Per il settore dell'industria cinematografica sono indicati importi differenziati per livelli e qualifiche: figure professionali di massimo livello, figure intermedie, assistenti attività professionali e capi squadra, maestranze qualificate, aiuti attività tecniche e professionali, operai generici e generici cinematografici.
Per il settore dello spettacolo sono indicati importi per:
- impiegati direttivi;
- impiegati con funzioni direttive;
- impiegati di concetto;
- impiegati d'ordine;
- operai specializzati;
- operai;
- professori d'orchestra;
- artisti del coro;
- tersicorei;
- personale artistico e tecnico del teatro di prosa, rivista e commedia musicale.
Regolarizzazione dei periodi pregressi
Le imprese che, a partire da gennaio 2003, abbiano adempiuto agli obblighi contributivi assumendo come base le retribuzioni convenzionali del decreto ministeriale 6 febbraio 2002 devono regolarizzare le differenze contributive dovute per ciascun periodo interessato. Il versamento va effettuato entro il 16 aprile 2003, senza aggravio di somme aggiuntive.
La circolare collega tale termine alla scadenza del versamento della contribuzione relativa al mese di marzo 2003.
Modalità di regolarizzazione con mod. 031/RC1
La regolarizzazione deve essere effettuata con il modello 031/RC1. Nella compilazione il datore di lavoro deve indicare:
- il periodo di riferimento, ad esempio gennaio-febbraio 2003;
- tutti i dati anagrafici dell'impresa;
- la casella che segnala la presentazione del nuovo modello a variazione di precedenti denunce, nella Sez. 1;
- i dati retributivi e contributivi richiesti nel quadro A.
Quanto alla retribuzione imponibile, deve essere riportata soltanto la differenza tra gli importi già dichiarati nei modelli 031/R e quelli determinati sulla base delle nuove retribuzioni imponibili stabilite dal D.M. 13 gennaio 2003.
Nel quadro B devono essere indicati:
- il codice agevolazione EE;
- il numero dei lavoratori interessati;
- il numero delle giornate lavorate;
- l'ammontare della retribuzione imponibile;
- il codice della tabella corrispondente all'aliquota contributiva applicata;
- l'importo della contribuzione non versata per effetto della riduzione di dieci punti dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro, mentre la quota a carico del lavoratore resta invariata.
Indicazione dell'importo a debito e versamento con F24
L'importo risultante dalla differenza tra il Totale A del quadro A e il Totale B del quadro B deve essere riportato nel quadro C come importo a debito del datore di lavoro. Nello spazio riservato alle comunicazioni dell'impresa devono essere indicati gli estremi del modello F24 utilizzato per il versamento.
Per la compilazione del modello F24 la circolare rinvia alle istruzioni già fornite con le circolari n. 18 del 23 maggio 2002 e n. 34 del 24 ottobre 2002.
Punti principali
Pubblicazione del decreto e decorrenza
È stata comunicata la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2003 del decreto 13 gennaio 2003 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto determina, per l'anno 2003, le retribuzioni convenzionali ex art. 4, comma 1, del D.L. n. 317/1987, convertito dalla legge n. 398/1987. Le retribuzioni si applicano dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2003 fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 2003.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le retribuzioni convenzionali riguardano i contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani assunti in Italia o trasferiti dall'Italia per svolgere opere, commesse o attività lavorative in Paesi extracomunitari con i quali non esistono accordi di sicurezza sociale. La disciplina opera, nel testo richiamato, per i settori dell'industria cinematografica e dello spettacolo. La normativa non si applica al personale artistico non compreso nella tabella allegata né alle categorie di lavoratori prive di contratti collettivi nazionali di lavoro.
Importi delle retribuzioni convenzionali
Per il settore industria cinematografica sono riportati importi differenziati per qualifiche e livelli: figure professionali di massimo livello (7° livello), figure intermedie (6° livello), assistenti attività professionali e capi squadra (5° livello), maestranze qualificate (3° e 4° livello), aiuti attività tecniche e professionali, operai generici e generici cinematografici (2° livello). Per il settore spettacolo sono indicati importi per impiegati direttivi, impiegati con funzioni direttive, impiegati di concetto, impiegati d'ordine, operai specializzati, operai, professori d'orchestra, artisti del coro, tersicorei e personale artistico e tecnico del teatro di prosa, rivista e commedia musicale.
Regolarizzazione dei periodi pregressi
Le imprese che da gennaio 2003 abbiano effettuato gli adempimenti contributivi sulla base delle retribuzioni convenzionali del decreto ministeriale 6 febbraio 2002 devono versare le differenze contributive dovute per ciascun periodo interessato entro il 16 aprile 2003, senza applicazione di somme aggiuntive. Il versamento riguarda la contribuzione relativa al mese di marzo 2003, termine richiamato come scadenza utile.
Compilazione del modello 031/RC1
La regolarizzazione deve essere effettuata con il mod. 031/RC1 secondo le disposizioni vigenti. Nella compilazione occorre indicare il periodo di riferimento, i dati anagrafici dell'impresa, la casella che evidenzia la variazione di precedenti denunce, i dati retributivi e contributivi del quadro A e, per la retribuzione imponibile, soltanto la differenza tra quanto già dichiarato con i modelli 031/R e i nuovi imponibili del D.M. 13 gennaio 2003.
Contenuti del quadro B e importi da indicare
Nel quadro B vanno riportati il codice agevolazione EE, il numero dei lavoratori interessati, il numero delle giornate lavorate, l'ammontare della retribuzione imponibile, il codice della tabella corrispondente all'aliquota contributiva applicata e l'importo della contribuzione non versata per effetto della riduzione di dieci punti dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro. La quota a carico del lavoratore resta invariata.
Calcolo del debito e versamento F24
L'importo risultante dalla differenza tra il Totale A del quadro A e il Totale B del quadro B deve essere riportato nel quadro C, come importo a debito del datore di lavoro. Nello spazio dedicato alle comunicazioni dell'impresa devono essere indicati gli estremi del modello F24 utilizzato per il pagamento dell'importo dovuto. Per la compilazione del modello F24 si rinvia alle circolari n. 18 del 23 maggio 2002 e n. 34 del 24 ottobre 2002.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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