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Circolare

Circolare numero 03 del 31-01-2003 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le istruzioni operative per applicare lo sgravio contributivo totale triennale previsto dall’art. 44 della legge 448/2001 per i nuovi assunti nel 2002, dopo l’autorizzazione della Commissione europea. Vengono chiariti ambito territoriale, soggetti beneficiari, misure e durata dell’agevolazione, condizioni di accesso, criteri di calcolo dell’incremento occupazionale e modalità di denuncia, recupero dei periodi pregressi e compensazione dei crediti. La disciplina si applica in via ordinaria alle regioni del Mezzogiorno e, nei limiti del "de minimis", anche ad Abruzzo, Molise e Cassino.

Sgravio contributivo triennale per nuovi assunti nel Mezzogiorno ex art. 44 L. 448/2001

Sgravio contributivo triennale per nuovi assunti ex art. 44 L. 448/2001

La circolare disciplina l’applicazione dello sgravio contributivo totale triennale previsto per i nuovi assunti nell’anno 2002, dopo l’autorizzazione della Commissione europea con decisione C(2002) 4845 del 6 dicembre 2002. Il documento chiarisce i requisiti soggettivi e territoriali, le condizioni di accesso, le modalità di calcolo dell’incremento occupazionale e gli adempimenti per la denuncia e il recupero delle agevolazioni pregresse.

Ambito territoriale e soggetti beneficiari

Il beneficio è riconosciuto ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici operanti in Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. In aggiunta, può essere concesso nei territori di Abruzzo e Molise e nella sezione circoscrizionale del collocamento di Cassino, ma solo entro i limiti della disciplina comunitaria degli aiuti di importanza minore, richiamata come regime "de minimis".

Possono accedere all’agevolazione esclusivamente i datori di lavoro che abbiano natura imprenditoriale ai sensi degli artt. 2082 e seguenti del codice civile. Restano quindi esclusi liberi professionisti, studi professionali, associazioni culturali, professionali e di categoria, partiti politici, organismi sindacali e soggetti analoghi. Sono invece comprese le società cooperative di lavoro, limitatamente ai nuovi soci con rapporto di lavoro subordinato instaurato entro il 31 dicembre 2002.

Misura e durata dello sgravio

L’agevolazione consiste nello sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro dovuti all’ENPALS sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo. La durata è pari a tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore.

La circolare precisa che non rientrano nello sgravio:

  • i contributi di solidarietà di cui all’art. 1, comma 8, del D.Lgs. n. 182/1997;
  • i contributi versati a fondi o casse di previdenza e assistenza integrativa di cui all’art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 103/1991;
  • i contributi dovuti sulle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 67/1997.

Condizioni di accesso e requisiti dei lavoratori

Lo sgravio è subordinato all’assunzione di lavoratori a tempo pieno e indeterminato. Sono pertanto esclusi i rapporti a termine, inclusi quelli stagionali, e i rapporti part-time.

I lavoratori assunti devono trovarsi in una delle seguenti condizioni nei territori agevolati:

  • stato di inoccupazione o disoccupazione;
  • iscrizione nelle liste di mobilità;
  • fruizione della CIGS da almeno 24 mesi senza interruzione.

Per i lavoratori in CIGS, la circolare precisa che l’assunzione può riguardare solo dipendenti provenienti da altre imprese, poiché il personale in cassa integrazione appartiene giuridicamente all’organico dell’impresa in crisi. Lo stato di disoccupazione può essere comprovato anche tramite autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000.

Incremento occupazionale e casi esclusi

Il beneficio opera solo se l’assunzione determina un effettivo incremento occupazionale, da calcolare in ULA (unità lavoro/anno) sulla base della media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti l’assunzione.

La circolare esclude espressamente il beneficio quando l’incremento deriva da:

  • trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine;
  • trasformazione di contratti di apprendistato;
  • trasformazione di contratti di formazione e lavoro.

In tali casi, infatti, non si realizza nuova occupazione ma soltanto la stabilizzazione di posti già esistenti.

Calcolo della forza aziendale

Nel calcolo della media occupazionale sono inclusi:

  • lavoratori a tempo pieno;
  • lavoratori a tempo parziale;
  • lavoratori stagionali;
  • lavoratori in cassa integrazione.

Sono invece esclusi:

  • lavoratori assunti a tempo determinato;
  • prestatori d’opera con contratto non subordinato;
  • lavoratori esclusi dal computo occupazionale da specifiche norme di legge.

Tra questi ultimi vengono richiamati, in particolare, i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, gli apprendisti, i lavoratori con contratto di reinserimento, i lavoratori temporanei ai fini dell’organico dell’impresa utilizzatrice e i lavoratori già impiegati in progetti LSU stabilizzati.

I lavoratori part-time sono conteggiati in proporzione all’orario svolto rispetto all’orario normale previsto dal CCNL. La forza aziendale comprende l’insieme dei dipendenti della stessa impresa che svolgono la medesima attività, anche se dislocati in più stabilimenti, cantieri o unità operative situati nelle aree di intervento.

Mantenimento del livello occupazionale e ulteriori vincoli

Per tutta la durata del periodo agevolato il livello occupazionale raggiunto non deve ridursi. Deve quindi essere conservato il numero di occupati risultante dalla somma tra la forza aziendale di riferimento e l’incremento che ha dato origine al beneficio.

Ulteriori condizioni di accesso comprendono:

  • divieto di assorbimento di attività di imprese giuridicamente preesistenti;
  • incremento occupazionale da considerare al netto delle diminuzioni del gruppo;
  • rispetto del CCNL;
  • osservanza delle norme in materia di sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. 626/1994 e successive modificazioni;
  • rispetto dei parametri ambientali.

La circolare richiama, per l’osservanza del CCNL, le disposizioni generali di cui all’art. 6, commi 9 e 10, della legge n. 389/1989.

Imprese con contratti di riallineamento o procedure di emersione

Le imprese interessate da contratti di riallineamento o da procedure di emersione sono considerate già esistenti. Per esse lo sgravio è riconoscibile solo per il personale neoassunto non interessato dalle suddette discipline e sempre nel rispetto di tutte le altre condizioni previste.

Adempimenti operativi e recupero dei periodi pregressi

A decorrere dalla prima denuncia contributiva successiva alla circolare, le imprese devono esporre nel modello 031/R, quadro B, lo sgravio ex art. 44 L. 448/2001 con il codice agevolazione "SG", indicando:

  • numero lavoratori;
  • numero giorni lavorati;
  • retribuzione del mese;
  • codice tabella aliquota;
  • contribuzione non versata.

Il codice di agevolazione deve essere inserito anche nel modello 031/CM per ogni lavoratore interessato, con esposizione dei contributi al netto delle agevolazioni.

Per il recupero delle mensilità pregresse occorre compilare un modello 031/RC1 per l’anno 2002 ed eventualmente un ulteriore modello 031/RC1 per il mese di gennaio 2003, limitatamente ai dati relativi allo sgravio pregresso e ai quadri B e C. Se i modelli 031/CM sono già stati presentati, va inoltre predisposto un modello 031/CM di variazione per aggiornare i dati dei lavoratori agevolati. I modelli di variazione e i modelli 031/RC1 devono essere trasmessi alla competente sede ENPALS.

Recupero del credito e limite alla compensazione

L’importo a credito può essere recuperato tramite compensazione nel modello F24, utilizzando la causale contributo "RCLS". La circolare ricorda che, dal 1º gennaio 2001, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 è pari a 516.456,90 euro.

Regime "de minimis" per Abruzzo, Molise e Cassino

Per i territori coperti solo nei limiti del regime "de minimis", la circolare richiama il regolamento CE n. 69/2001. In base a tale disciplina, nel triennio decorrente dal primo aiuto de minimis le imprese non possono ricevere aiuti nazionali, regionali o locali oltre il limite complessivo di 100.000 euro.

Ai fini della fruizione del contributo, le aziende devono presentare alla competente sede ENPALS una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante che nel triennio di riferimento non siano stati percepiti aiuti eccedenti la soglia complessiva consentita.

Punti principali

Autorizzazione europea e finalità della circolare

La Commissione europea, con decisione C(2002) 4845 del 6 dicembre 2002, ha ritenuto compatibile con gli obiettivi comunitari il regime di aiuti previsto dall’art. 44 della legge 448/2001, nei limiti delle deroghe del Trattato CE. La circolare fornisce quindi le istruzioni operative per l’applicazione dello sgravio contributivo e per il recupero delle mensilità pregresse.

Ambito territoriale di applicazione

Lo sgravio totale triennale si applica alle imprese operanti in Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. È inoltre riconosciuto, nei limiti della disciplina "de minimis" del regolamento CE n. 69/2001, anche ai datori di lavoro operanti in Abruzzo e Molise e nel territorio della sezione circoscrizionale del collocamento di Cassino.

Soggetti beneficiari ed esclusioni

Possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, purché rivestano la qualifica di imprenditore ai sensi degli artt. 2082 e seguenti c.c. Sono esclusi liberi professionisti, studi professionali, associazioni culturali, professionali e di categoria, partiti politici, organismi sindacali e soggetti analoghi. Sono ammesse anche le società cooperative di lavoro, ma solo per i nuovi soci con rapporto di lavoro subordinato instaurato entro il 31 dicembre 2002.

Misura, durata e voci escluse dallo sgravio

Il beneficio consiste nello sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro dovuti all’ENPALS sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo. Restano esclusi i contributi di solidarietà, i contributi su somme destinate a fondi o casse di previdenza e assistenza integrativa e i contributi dovuti su erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello. La durata è di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore.

Condizioni per l’accesso al beneficio

Lo sgravio è subordinato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato; sono quindi escluse le assunzioni a termine, comprese quelle stagionali, e le assunzioni part-time. I nuovi dipendenti devono essere in stato di inoccupazione o disoccupazione nei territori agevolati, iscritti nelle liste di mobilità oppure beneficiari di CIGS da almeno 24 mesi senza interruzione nel medesimo ambito territoriale. Il possesso dello stato di disoccupazione può essere provato anche mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000.

Incremento occupazionale e casi esclusi

L’incremento occupazionale va verificato in termini di ULA, assumendo come base la media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti l’assunzione. Il beneficio non spetta se l’aumento occupazionale deriva dalla trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine, di apprendistato o di formazione e lavoro, poiché in tali ipotesi non si realizza nuova occupazione ma solo la stabilizzazione di rapporti già esistenti.

Calcolo della forza aziendale in ULA

Ai fini del calcolo della media occupazionale sono inclusi lavoratori a tempo pieno, part-time, stagionali e lavoratori in cassa integrazione. Sono esclusi i lavoratori a tempo determinato, i prestatori d’opera non subordinati e i lavoratori esclusi da specifiche disposizioni di legge, tra cui gli assunti con contratto di formazione e lavoro, gli apprendisti, i lavoratori con contratto di reinserimento, i lavoratori temporanei con riferimento all’organico dell’impresa utilizzatrice e i lavoratori già impegnati in progetti LSU stabilizzati. I part-time sono computati in proporzione all’orario svolto rispetto all’orario normale del CCNL.

Mantenimento dell’occupazione e ulteriori condizioni

Nel periodo agevolato non deve verificarsi una riduzione del livello occupazionale raggiunto con le nuove assunzioni. Deve quindi essere mantenuto, per tutto il triennio, il livello di occupazione dato dalla forza aziendale di riferimento più l’incremento che ha consentito l’agevolazione. Ulteriori condizioni riguardano il divieto di assorbimento di attività di imprese giuridicamente preesistenti, l’incremento al netto delle diminuzioni occupazionali del gruppo, l’osservanza del CCNL, delle norme in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 626/1994 e successive modificazioni, nonché dei parametri ambientali.

Imprese con contratti di riallineamento o procedure di emersione

Le imprese interessate da contratti di riallineamento o da procedure di emersione sono considerate già esistenti. Possono beneficiare dello sgravio solo per il personale neoassunto non interessato da tali discipline e comunque nel rispetto delle condizioni previste per l’agevolazione.

Modalità operative di denuncia e recupero

Dalla prima denuncia contributiva successiva alla circolare, le imprese devono esporre nel modello 031/R, quadro B, lo sgravio ex art. 44 L. 448/2001 con il codice agevolazione "SG", indicando numero lavoratori, giorni lavorati, retribuzione del mese, codice tabella aliquota e contribuzione non versata. Il codice va riportato anche nel modello 031/CM per ciascun lavoratore interessato, con esposizione dei contributi al netto delle agevolazioni. Per i recuperi di periodi pregressi vanno compilati un modello 031/RC1 per l’anno 2002 ed eventualmente uno per gennaio 2003, limitati ai dati relativi allo sgravio pregresso, oltre ai quadri B e C.

Variazioni, compensazione e limite ai crediti

Se i modelli 031/CM sono già stati presentati, occorre trasmettere un modello 031/CM di variazione per aggiornare i dati dei lavoratori agevolati, unitamente ai modelli 031/RC1 relativi al recupero. Il credito può essere recuperato mediante compensazione nel modello F24, usando la causale contributo "RCLS". La circolare ricorda inoltre che, dal 1º gennaio 2001, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili è pari a 516.456,90 euro.

Regime "de minimis" per Abruzzo, Molise e Cassino

Per i territori agevolati in via subordinata alla disciplina comunitaria sugli aiuti di importanza minore, la circolare richiama il regolamento CE n. 69/2001: nel triennio decorrente dal primo aiuto "de minimis" le imprese non possono superare il limite complessivo di 100.000 euro di aiuti nazionali, regionali o locali. Le aziende interessate devono presentare alla sede ENPALS una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel triennio di riferimento non abbiano percepito aiuti eccedenti la soglia consentita.

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