Ordinanza n. 4061/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione di diritto dal concorso per mancata presentazione alle prove di efficienza fisica
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, l’esclusione di diritto dal concorso pubblico per titoli ed esami, indetto per l’assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato. L’esclusione era stata disposta in applicazione dell’art. 12, comma 7, del bando, a seguito della mancata presentazione del candidato alle prove di efficienza fisica fissate per il 16 dicembre 2025. Il ricorrente ha dedotto che l’assenza era dipesa da un legittimo impedimento, previamente comunicato all’amministrazione. Nel corso del giudizio cautelare, il candidato ha superato la prova orale e gli ulteriori accertamenti fisici e attitudinali, cui era stato convocato in esecuzione di una precedente ordinanza cautelare, ed è stato inserito nella graduatoria finale con riserva dell’esito degli accertamenti tecnici e del contenzioso amministrativo.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini dell’ammissione interinale del ricorrente alle successive fasi, anche formative, della procedura selettiva. Il Collegio ha rilevato che il candidato aveva superato la prova orale e gli ulteriori accertamenti fisici e attitudinali, risultando inserito nella graduatoria finale alla posizione n. 204, con riserva dell’esito degli accertamenti tecnici e del contenzioso. Ha inoltre considerato il provvedimento di scorrimento adottato nei confronti dei 33 candidati idonei non vincitori. L’ammissione è stata quindi disposta in via provvisoria e interinale, senza definire il merito della legittimità dell’esclusione originaria. Il giudizio è stato rinviato all’udienza pubblica del 2 marzo 2027, in vista della quale l’amministrazione dovrà depositare i provvedimenti eventualmente adottati nei confronti del ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, del bando di concorso
esclusione “di diritto” dal concorso per mancata presentazione alle prove di efficienza fisica
La disposizione del bando costituisce la base dell’esclusione automatica contestata dal candidato; l’ordinanza non definisce nel merito la sua applicazione alla concreta assenza giustificata.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale fondamento della domanda e della decisione cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per la protezione e l’oscuramento dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore base per l’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può disporre l’ammissione interinale di un candidato alle successive fasi, anche formative, di una procedura concorsuale quando il candidato abbia superato le prove e gli accertamenti successivi svolti in esecuzione di una precedente misura cautelare e risulti inserito nella graduatoria con riserva, senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità dell’esclusione originaria.
- L’ammissione cautelare alle fasi successive di un concorso può essere mantenuta in via interinale anche quando l’amministrazione abbia formato la graduatoria finale e disposto lo scorrimento, purché l’ammissione sia espressamente subordinata all’esito degli accertamenti tecnici e del giudizio di merito.
- La tutela cautelare può essere conformata mediante un ordine di ammissione provvisoria e il rinvio della definizione della controversia all’udienza pubblica, con obbligo dell’amministrazione di depositare gli atti medio tempore adottati.
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